Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2018, n. 51603

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2018, n. 51603
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51603
Data del deposito : 15 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MACERATAnei confronti di: R L nato a MOLFETTA il 12/11/1975 avverso l'ordinanza del 03/05/2018 del TRIB. LIBERTA' di MACERATA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere L S;
sentite le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO il p.g. conclude per il rigetto del ricorso udito il difensore, avv. P P, il difensore che ha concluso associandosi alle conclusioni del P.G. sul rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata ha proposto il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 3 maggio 2018 con la quale il Tribunale del riesame di Macerata ha accolto l'appello proposto dal difensore dell'indagata L R ed ha disposto la revoca del provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Macerata del 9 aprile 2018. Il pubblico ministero ha dedotto ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. l'inosservanza e/o l'erronea applicazione degli artt. 41 e 20 d.lgs. 159/2011, richiamati dall'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. Ha premesso il pubblico ministero che L R è indagata, in concorso con l'amministratore di fatto Felice D'Agostino, quale legale rappresentante dal 7 luglio 2016 della s.r.l. Unione Petroli, del reato ex art. 2 d.lgs. 74/2000 perché, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi nella relativa dichiarazione per l'anno 2016, di fatture, emesse da più società, per operazioni soggettivamente inesistenti, ha indicato elementi passivi fittizi per complessivi € 796.633,00. Il 20 febbraio 2018 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata ha disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta del profitto)ove rinvenuto/nei confronti della società e per equivalente di beni mobili, immobili e somme di denaro nella disponibilità di L R sino alla concorrenza dell'importo di euro 796.633,00. In esecuzione del decreto del giudice per le indagini preliminari, il 7 marzo 2018, la Guardia di Finanza di Macerata ha sottoposto a sequestro, tra gli altri beni, il 100% delle quote sociali della Unione Petroli S.r.l., società unipersonale, legalmente rappresentata da L R. Ha rappresentato il pubblico ministero che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, il 7 ed il 15 marzo 2018, in applicazione dell'art. 104- bis disp. att. cod. proc. pen., ha nominato due amministratori giudiziari, indicando quale oggetto dell'amministrazione giudiziaria «aziende, società, ovvero beni, di cui sia necessario assicurare l'amministrazione (esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo Unico Giustizia, di cui all'art. 61, comma 23, del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112, convertilo, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008 n. 133), concretamente già fatti oggetto (o che saranno fatti oggetto) di sequestro preventivo nel presente procedimento, ivi compresi fin da ora tutti i beni già sequestrati». In accoglimento dell'istanza degli amministratori giudiziari, il giudice per le indagini preliminari ha emesso il provvedimento impugnato, con il quale chiariva che il sequestro preventivo della partecipazione sociale totalitaria comportava, di 2 (d- diritto, l'estensione del sequestro al complesso aziendale, ai sensi degli artt. 104- disp. att. cod. proc. pen., 20 e 41 comma 1 del d.lgs. n. 159/2011. In data 12 aprile 2018 la Guardia di Finanza di Macerata ha eseguito il provvedimento del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, procedendo al sequestro del complesso aziendale della Unione Petroli s.r.I., con immissione in possesso degli amministratori giudiziari. Il pubblico ministero ha quindi riportato parte della motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Macerata ed ha rilevato che con legge n. 161 del 2017, il legislatore, nel modificare il c.d. codice antimafia, è intervenuto anche sull'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., riscrivendo il comma 1 ed introducendo i commi 1-bis e 1-ter. Per il pubblico ministero, l'art. 104-bis, comma 1-bis disp. att. cod. proc. pen., nel caso in cui il sequestro riguardi aziende, società o beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, prevede che il giudice che dispone il sequestro nomini un amministratore giudiziario ai fini della gestione. «Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni». Per il pubblico ministero ricorrente, le norme in tema di amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati (e confiscati) di cui al d.lgs. n. 159/2011 sono divenute il modello di riferimento per tutte le tipologie di sequestro
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