Cass. civ., sez. I, sentenza 20/07/1989, n. 3389
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiMassime • 3
A seguito della sentenza della Corte costituzionale del 23 marzo 1988 n. 333 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968 n. 475, nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione la regolamentazione dell'indennità di avviamento prevista dall'art. 110 del T.U. Delle leggi sanitarie approvato con R.d. 27 luglio 1934 n. 1265 - il diritto a detta indennità va riconosciuto a carico del nuovo titolare anche ai gestori provvisori di farmacia non di nuova istituzione con i corrispondenti obblighi verso il precedente titolare, sicché la posizione del gestore provvisorio di farmacia, quanto alla regolamentazione dell'indennità, è in tutto equiparata a quella di un (nuovo) titolare. Pertanto i diritti ed obblighi relativi a detta indennità si radicano esclusivamente, da una parte, tra precedente titolare e gestore provvisorio, e, dall'altra, tra gestore provvisorio e titolare subentrante, il quale resta estraneo alla regolamentazione del primo rapporto, che riguarda, dal lato passivo, soltanto il gestore provvisorio.*
L'indennità dovuta dal nuovo concessionario o gestore di una farmacia al precedente titolare o gestore della stessa, ai sensi dell'art. 110 del R.d. 27 luglio 1934 n. 1265, costituisce oggetto di un diritto soggettivo perfetto di quest'ultimo, per cui alla Determinazione in via amministrativa della medesima, in base al secondo comma della citata disposizione, da parte della commissione provinciale indicata nell'art. 105 dello stesso T.U. (poi sostituita da quella prevista dall'art. 8 della legge n. 475 del 1968), vanno riconosciuti valore e carattere meramente indicativi, avendo il giudice, in caso di contestazione, il potere-dovere di accertare in maniera pienamente autonoma sia l'effettiva esistenza del diritto, sia il suo concreto ammontare; la decisione del giudice del merito è censurabile in Sede di legittimità unicamente sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri dettati dalla legge per la Determinazione dell'indennità o dell'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sugli elementi di fatto posti a base di quella Determinazione. ( V 6099/86, mass n 448413, sulla seconda parte; ( V 6374/82, mass n 424001, sulla prima parte; ( V 424/77, mass n 383971, sulla seconda parte; ( Conf 1646/64, mass n 302374).*
In tema di risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ. - la cui prova può essere raggiunta anche mediante il ricorso ad elementi presuntivi ed a fatti di comune esperienza, purché strettamente collegati alle qualità e condizioni personali del singolo creditore o della categoria cui egli appartiene - qualora il creditore alleghi, offrendo elementi in proposito, di essere un imprenditore, il giudice ha il potere-dovere di accertare e valutare tali fatti ed elementi, al fine di verificare, anche secondo dati e criteri di possibilità e normalità dell'utilizzazione del denaro, e tenendo comunque conto dell'entità della somma dovuta e di tutte le altre circostanze del caso, se e quali maggiori utilità il creditore avrebbe potuto conseguire in ipotesi di tempestivo pagamento (ad esempio mediante l'impiego della somma nel ciclo produttivo o un minor ricorso al credito bancario) e non può respingere la domanda in base al mero rilievo della Mancanza di quelle specifiche prove. ( Conf 4788/84, mass n 436695; ( Conf 3835/84, mass n 436695; ( Conf 7054/82, mass n 424722).*