Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2023, n. 05359
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAMMILLERI SIMONE nato a ROMA il 19/12/1988 avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dai Consigliere VINCENZO GALATI;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M F L, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. E' presente l'avvocato P A del foro di ROMA in difesa di CAMMILLERI SIMONE. E' presente l'avvocato C C del foro di ROMA per la Parte Civile MASIA MASSIMILIANO. L'avvocato C conclude chiedendo il rigetto e/o l'inammissibilità del ricorso. Deposita le conclusioni e la nota spese. L'avvocato P conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza emessa il 22 ottobre 2021, la Corte di appello di Roma, in riforma di quella emessa dal Tribunale di Roma in data 24 novembre 2020, ha concesso a S C le attenuanti generiche e rideterminato la pena nella misura di nove anni di reclusione per i reati di tentato omicidio in danno di M M e delle connesse violazioni in materia di armi. Ha, inoltre, confermato le statuizioni civili condannando l'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile,disponendone il pagamento in favore dello Stato. 2. Il fatto per il quale si procede è avvenuto presso il pub Rumors di Ostia la sera del 4 maggio 2019 quando, in base alla concorde ricostruzione dei giudici di merito, G B ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco all'indirizzo di M M provocandogli ferite alla regione inguinale sinistra e all'ennitorace destro, nonché fratture al pube e alla decima costola. 2.1. Nella prima parte della sentenza impugnata, la Corte ha riportato la ricostruzione del fatto operata dai giudici di primo grado. E' stato ritenuto dimostrato che, insieme a B, all'interno del predetto locale si era recato anche l'imputato C. L'antecedente che ha determinato l'azione in danno di M è stato individuato nell'aggressione che quest'ultimo ha posto in essere il giorno precedente, ossia il 3 maggio 2019, ai danni di Tiziana D A, sua ex compagna, legata sentimentalmente a C. La donna era stata inseguita da M lungo le vie di Ostia e, successivamente, aggredita con un'accetta. Ne erano seguite lesioni che avevano richiesto l'accesso al Pronto soccorso e che erano state giudicate guaribili in trenta giorni. L'aggressione fisica era stata preceduta da numerose minacce e provocazioni che M aveva lanciato tramite il soda! network Facebook. Insieme alla D A, al momento dell'aggressione, vi era Michela M, compagna di B, anch'essa aggredita verbalmente, nell'occasione, da M che, secondo quanto riferito dalla D A, aveva pronunciato minacce anche all'indirizzo dello stesso B. In quel periodo le due coppie (B/M e C/D A) vivevano nella medesima abitazione. I giudici hanno ritenuto dimostrata, per effetto di plurime fonti probatorie, la presenza dell'imputato al momento dell'esplosione dei colpi da parte dello sparatore.In particolare, sono state valorizzate le dichiarazioni di M e dei due imputati, quelle dei due imputati - B oggetto di separato procedimento - le risultanze dello stub e alcune deposizioni testimoniali. Le indagini effettuate nell'immediatezza a seguito delle indicazioni fornite dai testi oculari, fra cui il figlio del titolare del pub, hanno consentito di risalire all'abitazione nella quale abitavano, in quel periodo, le due coppie di conviventi. Recatisi sul posto, i Carabinieri sfondavano la porta di ingresso e vi trovavano sia C che B. Quest'ultimo presentava una ferita al volto a forma di semicerchio. Effettuati gli accertamenti del caso, veniva rinvenuta, su indicazione dello stesso C, l'arma del delitto. Il ritrovamento, in particolare, avveniva «nel giardino della villetta in una scatola di scarpe riposta all'interno di un sacco della spazzatura ammassato insieme ad altri». Ulteriori elementi a carico dei due venivano tratti da tracce ematiche riferibili a B rilevate sull'impugnatura dell'arma sequestrata, nonché all'interno del pub e dell'autovettura di Tiziana D A. A corroborare l'impianto indiziario anche le risultanze dei tabulati telefonici attestanti la collocazione delle utenze intestate a B e C la notte tra il 3 ed il 4 maggio ed i contatti tra i diversi soggetti coinvolti. Circa la dinamica dei fatti, all'esito dell'istruttoria, è stato ritenuto dimostrato che verso le 2.15 del 4 maggio 2019 nel pub Rumors di Ostia erano stati visti entrare due soggetti uno dei quali, avvicinatosi al M, aveva pronunciato la frase «Pezzo di merda, bastardo. Ti ho trovato. Ti ammazzo». A questo punto M aveva lanciato due bicchieri verso tale soggetto colpendolo e provocando l'uscita di sangue. Ciò nonostante, l'aggressore aveva estratto una pistola ed esploso dei colpi verso M che aveva tentato la fuga. Era seguita l'esplosione di altri colpi all'indirizzo della vittima. Immediatamente dopo, l'uomo che accompagnava lo sparatore aveva esclamato «A. A. Guarda che cazzo hai fatto». I due erano stati visti giungere insieme sulla stessa automobile ed erano stati individuati in B e C. La dinamica è stata sostanzialmente confermata dallo stesso M, escusso come imputato di reato connesso;questi ha confermato anche le minacce rivolte sul profilo Facebook verso la De Santis e C che, secondo quanto raccontato dallo stesso M, durante tutta la durata della sparatoria era sempre rimasto a circa cinquanta centimetri da B. Nel ricostruire il ruolo concorsuale di C, in particolare, il Tribunale ha valorizzato le circostanze del rinvenimento dell'arma del delitto avvenuto su indicazione dello stesso imputato che era portatore di un significativo movente costituito dalla condotta aggressiva posta in essere da M il giorno prima. C, inoltre, nel corso dell'azione, non aveva posto in essere alcuna condotta di dissociazione. Le modalità dell'azione e la tipologia dell'arma utilizzata, in uno con i distretti corporei attinti, sono stati ritenuti indicativi della configurabilità del delitto di tentato omicidio. I giudici hanno ritenuto anche la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei delitti contestati ai capi b) e c) in materia di armi. In particolare, con riferimento al capo c), il Tribunale ha valorizzato la mancata indicazione della legittima provenienza dell'arma che peraltro è oggetto che, qualora non venga acquistato presso un rivenditore autorizzato, ha, senza dubbio, provenienza illegale. 2.2. Nel pronunciare sui motivi di appello proposti esclusivamente in relazione ai capi a) e b), la Corte romana ha dapprima escluso l'utilizzabilità delle dichiarazioni della teste M. La circostanza è stata, tuttavia, ritenuta ininfluente ai fini della ricostruzione dei fatti per la quale la sentenza di appello ha richiamato quella di primo grado. In ordine alla pretesa valorizzazione del comportamento meramente inerte (profilo posto a fondamento del motivo di gravame sul capo a)), la Corte di appello ha segnalato la conoscenza, da parte di C, della condotta minacciosa posta in essere da M il giorno prima verso la D A (come dalla stessa affermato) e per come desumibile, oltre che dal logico sviluppo dei fatti, anche dalle risultanze dei tabulati telefonici. Ha, altresì, valorizzato il contenuto minaccioso verso la D A , come verso C, dei post su Facebook e la circostanza che la frequentazione del pub dove è avvenuta la sparatoria da parte di M fosse nota alla D A e, quindi, anche all'imputato che, quella notte, aveva avuto più contatti telefonici con M. C, inoltre, era giunto presso il predetto pub insieme a B, al quale era rimasto molto vicino al momento dell'esplosione dei colpi, come confermato dalle tracce di polvere da sparo. Le dimensioni dell'arma e le circostanze del suo successivo rinvenimento su indicazione dell'imputato hanno indotto i giudici di merito a ritenere che questi fosse necessariamente a conoscenza del fatto che B fosse armato. L'esplosione dei colpi ad altezza d'uomo e l'intera sequenza dei fatti erano avvenute senza che C tenesse alcun comportamento di dissociazione o, comunque, idoneo a bloccare lo sparatore. Anche l'espressione utilizzata da B al momento dell'ingresso nel pub e le modalità con le quali i due erano giunti sul posto denotavano l'intenzione di entrambi gli aggressori. Il comune movente costituito dalla «volontà punitiva» verso M costituiva un elemento unificante delle posizioni dello sparatore e dell'imputato.L'espressione pronunciata da C al termine della sparatoria non è stata ritenuta tale da dimostrare alcuna forma di dissociazione, mentre la presenza al momento degli spari, con le modalità più volte descritte, è stata giudicata idonea a integrare la condotta concorsuale. La sussistenza dei reati di cui al capo b) è stata desunta, oltre che dalla materialità del fatto, anche dalle modalità con le quali l'arma è stata rinvenuta e dalle indicazioni date dallo stesso C. L'imputato è stato ritenuto meritevole della concessione delle attenuanti generiche. La pena è stata conseguentemente rideterminata con conferma delle statuizioni civili. 3. Ha proposto ricorso per cassazione S C, per mezzo del proprio difensore, Avv. Angela Porcelli, articolando, dopo una dettagliata sintesi dello svolgimento del processo nelle sue varie fasi, sei motivi di censura. 3.1. Con il primo motivo ha eccepito il vizio di travisamento della prova, nonché illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine all'esistenza di contatti tra M e C la notte dell'evento, il rinvenimento dell'utenza che aveva contattato M in data 3 maggio 2019, nella camera da letto di C, l'esistenza di un movente in capo a B, lo stato di coabitazione dei due imputati, la presenza di Cannnnilleri vicino allo sparatore al momento dell'esplosione dei colpi di arma da fuoco, la visibilità della pistola sulla persona di B. L'esistenza di contatti tra M e C la notte dei 3 maggio 2019 (ritenuta da entrambi i giudici di merito) non è stata provata dall'acquisizione di alcun tabulato in ragione della mancanza di un provvedimento autorizzativo e dell'assenza di riferimenti nel «verbale di sequestro e repertazione» a carico dell'imputato. Peraltro, i tabulati ai quali si fa riferimento non risultano essere stati depositati in atti, né sono presenti i correlati provvedimenti autorizzativi di acquisizione. B era portatore di un proprio movente in ragione delle minacce rivolte alla propria compagna M, per come illustrato nella sentenza di primo grado. Al contrario, la sentenza di appello ha descritto un movente in capo al solo C. Avrebbe errato, inoltre, la Corte di appello nell'assegnare rilevanza, ai fini della prova del concorso, alla presenza di B nell'abitazione di C in quanto i due (semplicemente) coabitavano. Sarebbero state travisate anche le dichiarazioni testimoniali delle persone presenti al momento della sparatoria;costoro, contrariamente a quanto riportato in sentenza, non hanno dichiarato che l'imputato era molto vicino allo sparatore. Analogo vizio, per contrasto con le emergenze testimoniali, sarebbe ravvisabile quanto alla circostanza della «visibilità» dell'arma utilizzata da B.Secondo il ricorrente, tali elementi, dotati del carattere della decisività nell'impianto ricostruttivo adottato dai giudici di merito al fine di individuare la condotta concorsuale dell'imputato, sarebbero stati oggetto dell'eccepito travisamento. In relazione alle circostanze fattuali della vicinanza tra C e B e della visibilità dell'arma, il ricorrente ha illustrato anche il vizio di carenza e illogicità della motivazione.
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