Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/01/2022, n. 00002

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/01/2022, n. 00002
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00002
Data del deposito : 4 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

0/2020 n. 137, con. conv. con mod. in legge, n. 176 del 18/12/ 2020, la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 758/2015 R.G., proposto da: G C M, rappresentato e difeso dall'avv.to A G e dall'avv.to G M, elettivamente domiciliato in Noia, Via Giacomo Imbroda, n. 80, scala A, int. 4, giusta procura in margine al ricorso dovvk a (e(ess. C " eCti("C na, e&v.C:z ‘1.1 e o Ricorrente

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis Controricorrente nonché sul ricorso iscritto al n. RG 17384/2015 R.G., proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis Ricorrente

contro

G C M Intimato - N. RG. 758/2015: Avverso la sentenza n. 4415/28/14 della Commissione tributaria Regionale della Campania (di seguito, CTR), depositata in data 07/05/2014 e non notificata;
- N. RG. 17384/2015: Avverso la sentenza n. 37/01/15 della Commissione tributaria Regionale dell'Umbria (di seguito, CTR), depositata in data 13/01/2015 e non notificata;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rosita D'Angiolella nella camera di consiglio del 15 ottobre 2021;
viste le conclusioni del sostituto procuratore generale, dott. T B, ex art. 23, comma 8 bis, d.l. 28/10/2020 n. 137, con. conv. con mod. in legge, n. 176 del 18/12/ 2020, di rigetto del ricorso recante il n. RG. 758/15 e di accoglimento del ricorso recante il n. RG 17384/15.

FATTI DI CAUSA

1. Con il ricorso iscritto al numero di ruolo generale 758/2015, Carlo Mario Giaccio impugna, con sette motivi, la sentenza della CTR della Campania n. 4415/28/14 con la quale - pronunciando in sede di appello in controversia concernente l'impugnazione di avviso di accertamento relativo a maggiore Irpef, per redditi di capitale non dichiarati dovuti dal contribuente per l'anno d'imposta 2007, socio della società a ristretta base sociale "Arco Romano s.r.l." - veniva accolto l'appello dell'Agenzia dell'entrate, riformandosi integralmente la decisione di primo grado. Con tale sentenza, la CTR della Campania, in via preliminare, ha affermato che non ricorrevano i presupposti per la sospensione necessaria del giudizio instaurato da Carlo Mario Giaccio in quanto non vi è era prova agli atti dell'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Perugia riguardante l'avviso di accertamento, per il maggior reddito di capitale, emesso nei confronti della società Arco Romano s.r.I., per l'anno 2007 nonché che, in ogni caso, la sentenza della CTP di Perugia, riguardante l'accertamento nei confronti della società, "ove anche passata in giudicato" (v. sentenza pag. 2, primo cpv.), si era limitata a statuire sulla nullità dell'avviso di accertamento nei confronti di società ormai estinta, ma senza riguardare «la sussistenza o meno della contestata evasione del soggetto estinto». Nel merito, nella premessa che nei confronti del socio il fisco vantava un credito diretto e personale per il reddito di capitale percepito e non dichiarato, sulla base di un accertamento in fatto esplicitato a pagina 2 della sentenza, ha ritenuto fondata la contestazione erariale dei maggiori ricavi non dichiarati dal socio.

1.2. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

2. Con il ricorso iscritto al numero di ruolo generale 17384/2015, l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR dell'Umbria, n. 37/01/15, con la quale era stato rigettato l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza della CTP di Perugia che, in accoglimento del ricorso proposto da G C M, liquidatore e socio della società "Arco Romano s.r.l." e da D L L, .3 socio della "Arco Romano s.r.l.", aveva dichiarato la nullità dell'accertamento fiscale emesso nei confronti della società presso i ricorrenti dopo che questa era stata cancellata dal registro delle imprese. Con tale sentenza, la CTR dell'Umbria ha ritenuto di dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento notificato agli ex soci di società cancellata, ritenendo l'improcedibilità del ricorso, ex art. 2945 cod. civ., per difetto, ab origine, di legittimazione attiva, non potendo il processo tributario proseguire né nei confronti della persona giuridica, non più esistente, né nei confronti dell' ex liquidatore e dell'ex socio amministratore;
inoltre, pur affermando la legittimazione attiva degli ex soci ex art. 36, comma 3, d.P.R. del 29/09/1973 n. 600, ha ritenuto di escludere il loro subentro nei rapporti della società cancellata, trattandosi di obbligazione propria ex lege, di natura civilistica e non tributaria, da azionarsi direttamente nei confronti dei soci al verificarsi delle condizioni previste dalla norma in parola.

2.1. Nel giudizio in cassazione instaurato dall'Agenzia delle entrate, G C M è rimasto intimato. Risulta dagli atti che l'ex socio L D L ha impugnato autonomamente l'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti per i redditi di partecipazione e che a seguito dell'impugnazione della sentenza della CTP n. 501/38/13, la CTR della Campania ha sospeso il processo in attesa del (presente) giudizio riguardante la società estinta.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In ossequio al precetto costituzionale della ragionevole durata del processo, va disposta la riunione, ai sensi dell'art. dell'art. 274 cod. proc. civ., dei procedimenti in epigrafe trattandosi di procedimenti relativi a cause connesse (cfr., Sez. U., 13/09/2005, n. 18125).

1.1. Il ricorso recante il numero di ruolo generale 17384/2015- ritualmente notificato con PEC al difensore di entrambi gli ex soci superstiti - è logicamente e giuridicamente pregiudiziale, considerato che la questione posta col ricorso erariale, che riguarda l'accertamento del reddito della società estinta a ristretta base, si riflette, per connessione, sulla questione agitata con l'altro ricorso riguardante la posizione processuale e sostanziale del socio beneficiario di utili occulti.

1.2. Giova premettere, in fatto, che l'Agenzia delle entrate ha emesso nei confronti della società Arco Romano s.r.I., per l'anno 2007, avviso di accertamento (n. T3N031302093/2012) per il maggior reddito di capitale, notificato nelle mani degli ex soci, Carlo Maria Giaccio e Di Liello Luigi, in data 23 e 24 agosto 2014, in quanto la società era stata cancellata dal registro delle imprese in data 31/12/2009, al termine della procedura di liquidazione volontaria. Tale avviso di accertamento, a seguito dell'impugnazione dell'avviso di accertamento da parte degli ex soci, ha dato luogo ad autonomo giudizio che ha visto i ricorrenti vittoriosi sia in primo grado (sentenza della CTP di Perugia n. 87/01/2013) che in secondo grado (sentenza della CTR dell'Umbria n. 37/01/2015).

2. Con il ricorso numero di ruolo generale 17384/2015, l'Amministrazione erariale propone un unico motivo di ricorso, col quale denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2945 cod. civ., dell'articolo 36, comma 3, del d.P.R. del 29/09/1973 n. 602, dell'articolo 39, comma 1, del d.P.R. 29/09/1973 n. 600, per aver la sentenza impugnata escluso che la cancellazione della società dal registro delle imprese, pur provocando l'estinzione dell'ente debitore, determini, al tempo stesso, la spartizione dei debiti insoddisfatti tra gli ex soci, determinandosi un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale le obbligazioni si trasferiscono ai soci i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno limitatamente ai responsabili.
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