Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2023, n. 18782
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO US MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/06/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Presidente MONICA BONI;
lette/se le conclusioni del PG k,12;x7-74-tuz_e& Ite (Cern 1S i. (1'51'U' `(1/ti ,‘293f2 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza resa il 19 giugno 2020, la Corte di Assise di appello di Napoli, pronunciandosi nella veste di giudice per l'esecuzione, rigettava la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. presentata da RI Lo SO in relazione ai reati accertati nelle seguenti pronunce: a) sentenza della Corte di appello di Napoli dell'il. febbraio 2003, irrevocabile il 4 ottobre 2003, di condanna alla pena di anni 4 di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso "nel 1999 con condotta tuttora perdurante";
b) sentenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 27 novembre 2017, irrevocabile il 9 luglio 2018, di condanna alla pena di anni 5 di reclusione per i reati di cui agli artt. 416- bis cod. pen. ,fatti "commessi in Napoli dal 2005, accertati dal giugno 2013, con condotta perdurante" e 73 d.P.R. n.309 del 1990, fatti "commessi in Napoli tra il gennaio e il settembre 2014";
c) sentenza della Corte di appello di Napoli del 4 luglio 2005, irrevocabile il 29 gennaio 2008, di condanna alla pena di anni 18 di reclusione ed C 57.000,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 73, 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi dal 1990 al 1998;
d) sentenza della Corte di appello di Napoli del 24 gennaio 2017, irrevocabile il 26 settembre 2018, di condanna alla pena di anni 11, mesi 4 di reclusione, per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, accertato dall'aprile 2013 al marzo 2014;
e) sentenza della Corte di appello di Napoli del 6 febbraio 2017, irrevocabile il 14 giugno 2018, di condanna alla pena di anni 4 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 10, 12 e 14 legge 497/74, "commesso in Napoli 1'8 marzo 2014";
f) sentenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 18 settembre 2018, irrevocabile il 4 dicembre 2018, di condanna alla pena di anni 10 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 575, 577 n. 3 e 4 cod. pen., commesso il 27 giugno 1987;
g) sentenza della Corte di Assise di appello di Napoli del 16 ottobre 2020, irrevocabile il 17 giugno 2021, di condanna alla pena di anni 10 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 575, 577 n. 3 e 4 cod. pen., commesso in data 20 gennaio 1989. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore, avv.to US Tessitore, il quale ne ha chiesto i l'annullamento per violazione di legge dell'art. 81 cod. pen. per avere il giudice dell'esecuzione omesso la valutazione delle due ordinanze emesse in data 27 febbraio 2020 e 23 dicembre 2019 dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, con le quali veniva riconosciuto il vincolo della continuazione tra le sentenze riportate da a) a f) dell'elenco riportato nell'istanza. Su tali basi avrebbe dovuto fondarsi l'ulteriore riconoscimento della continuazione con la sentenza sub g) relativa all'omicidio, commesso in data 20 gennaio 1989, in danno di LI IC. Sul punto, inoltre, la motivazione risulta del tutto carente con riferimento agli specifici oneri motivazionali che gravano sul giudice dell'esecuzione, nel caso in cui la continuazione sia stata già riconosciuta da altro giudice con riferimento ad analoghi episodi. Ritenuto in diritto Il ricorso è infondato e merita, dunque, il rigetto.
1. In via preliminare occorre sottolineare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato come non sia configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al