Cass. civ., sez. I, sentenza 24/02/2022, n. 06278

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 24/02/2022, n. 06278
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06278
Data del deposito : 24 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 6036/2019 proposto da: Agenzia Ippica di Padova S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Corso n. 101, presso lo studio dell'avvocato M E, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Fallimento Agenzia Ippica di Padova in Liquidazione, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, Procura Generale presso la Corte di Appello di Brescia, Procura Generale presso la Corte di Cassazione;

- intimati -

F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 6036/2019 Numero sezionale 59/2022 Numero di raccolta generale 6278/2022 avverso la sentenza n. 1185/2018 della CORTE D'APPELLO di Data pubblicazione 24/02/2022 BRESCIA, pubblicata il 06/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/2022 dal Consigliere P V;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Anna Maria Soldi, che ha concluso per l’inammissibilità in via principale con affermazione del principio nell’interesse della legge;
in subordine rigetto;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato Enrico Maria Mormino che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RILEVATO CHE

1. la Corte d’appello di Brescia ha rigettato il reclamo proposto dalla Agenzia Ippica di Padova S.r.l. in Liquidazione avverso la sentenza del 16/11/2017 con cui il Tribunale di Mantova ne aveva dichiarato il fallimento su domanda del Pubblico Ministero;

1.1. la società reclamante aveva rappresentato «la pendenza di due procedimenti contenziosi per i quali era prognosticabile un esito positivo con importanti ripercussioni sia in termini di riduzione del debito sia di acquisizioni di risorse per pagare le restanti posizioni creditorie», posto che «la situazione patrimoniale riepilogativa al 31 luglio 2017 evidenziava uno sbilancio tra poste attive e poste passive con una perdita di esercizio di € 370.475,902»;

1.2. la Corte territoriale, premesso che «è onere del debitore allegare e provare gli assets liquidabili del proprio patrimonio, i presumibili valori di realizzo ed i tempi del medesimo, al fine di fornire al giudicante elementi utili a raffronto con i dati del passivo (Cass. 25167/2016), ha osservato che «la circostanza che si tratta di crediti sub judice per i quali il reclamante non può invocare neppure un titolo provvisoriamente esecutivo, senza che sia prevedibile F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 6036/2019 Numero sezionale 59/2022 Numero di raccolta generale 6278/2022 l'epoca di definizione dei relativi contenziosi, preclude che possano Data pubblicazione 24/02/2022 essere considerati come elementi del patrimonio della società né per gli importi vantati ma neppure in misura inferiore e di conseguenza tali voci non possono assolutamente essere invocati quali risorse atte a far fronte ai debiti della società»;
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