Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/2022, n. 19456

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/2022, n. 19456
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19456
Data del deposito : 18 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LEVINSUD S.R.L. in persona del legale rappresentante V C, nato ad Adelfia il 12.8.1960 avverso la ordinanza in data 15.11.2021 del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere D G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C A, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, avv. R M, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 15.11.2021 il Gip presso il Tribunale di Foggia ha rigettato l'opposizione al rigetto dell'istanza di dissequestro presentata ai sensi dell'art. 263 cod. proc. pen. dal legale rappresentante della Le.Vin.Sud s.r.I., titolare di uno stabilimento vinicolo, nei confronti della quale era stato disposto il sequestro probatorio di un cospicuo quantitativo di vino etichettato come Chardonnay 2020 e Pinot Grigio 2020, in giacenza preso la cantina vinicola provenienti dalla Bioverde s.r.l. ipotizzandosi la configurabilità del reato di cui all'art. 517 quater cod. pen.. A fondamento del diniego il Tribunale ha ritenuto irrilevante l'impossibilità di distinguere allo stato il prodotto riconducibile a quello conferito dalla Bioverde da quello di altri viticoltori per esserne stata operata la commistione ancor prima di procedere alla commercializzazione del vino, evidenziando come persistessero le esigenze sottese alla ricerca della prova e al contempo come non potesse consentirsi l'immissione sul mercato di un prodotto diverso per origine, provenienza e qualità da quello indicato come "

IGP

Puglia Chardonnay 2020" e "

IGP

Puglia Pinot Grigio 2020", oggetto di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 474 bis cod. pen.. 2. Avverso il suddetto provvedimento Vincenzo Campagna nella qualità di legale rappresentante della Levínsud ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce che al momento del sequestro l'indagine effettuata dalla Guardia di Finanza aveva riguardato la sola documentazione fiscale attestante l'acquisto da parte della Levinsud di mosto prodotto dalla Bioverde, rilevando come tale esame non consentisse di verificare se alla giacenza contabile corrispondesse una giacenza effettiva di prodotto. Evidenzia che nel registro di giacenza erano state annotate le giacenze assimilate per tipologia di prodotto e non per la loro provenienza, onde non poteva da tale documentazione dedursi che il vino trovato nelle cantine della Levinsud fosse riconducibile a quello acquistato dalla Bioverde e che si trattasse perciò di aliud pro alio. Contesta inoltre la rilevanza penale della condotta della Levinsud atteso che il prodotto acquistato era mosto che per effetto dei successivi passaggi si era trasformato in vino, censurando l'interpretazione dell'art.18 del Reg.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi