Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/10/2023, n. 4003

CASS
Sentenza
25 ottobre 2023
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25 ottobre 2023

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In tema di misure cautelari reali, l'istanza di revoca del sequestro preventivo e l'appello cautelare avverso l'eventuale decisione di rigetto non sono preclusi dalla confisca non irrevocabile disposta con la sentenza di primo grado, sempre che siano dedotti elementi nuovi rispetto agli atti processuali, non vagliati nella decisione di condanna, e sia ancora in discussione il merito della statuizione ablatoria, non potendo essere proposti dopo la pronuncia della sentenza di appello confermativa della confisca.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/10/2023, n. 4003
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4003
Data del deposito : 25 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

04003-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Massimo Ricciarelli 1850 Sent. n. sez. Martino Rosati relatore - Maria Sabina Vigna CC 25/10/2023- Pietro Silvestri R.G.N. 25670/2023 Fabrizio D'Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CO LA, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 13/06/2023 del Tribunale di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per il rigetto del ricorso o, in subordine, per la rimessione del procedimento alle Sezioni unite;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Roberto Rovere Querini, che ha insistito per l'annullamento della decisione. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia, in pendenza del giudizio di primo grado nei confronti del CO, svoltosi con il rito abbreviato, ha disposto il sequestro preventivo di beni nella disponibilità del medesimo, per un valore di 473.775,89 euro, a norma dell'art. 240-bis, cod. proc. pen.. Tale grado del processo si è concluso con sentenza di condanna, con la quale è stata disposta la confisca di quanto in sequestro. In pendenza del termine per l'impugnazione, l'imputato ha avanzato istanza di revoca del sequestro, contestando il presupposto della sproporzione tra tali disponibilità economiche ed i redditi da lui lecitamente prodotti e fondando tale suo assunto su una relazione di consulenza tecnica di parte, non ricompresa tra gli atti del processo. Il Giudice dell'udienza preliminare ha rigettato l'istanza, ritenendo che l'intervenuta sentenza di condanna, ancorché non definitiva, precludesse l'esame dei presupposti del sequestro, e comunque che tale indagine ulteriore non potesse fondarsi su atti estranei al fascicolo processuale. Avverso tale decisione l'imputato ha interposto appello a norma dell'art. 322- bis, cod. proc. pen., ribadendo le doglianze di merito e contestando l'esistenza della preclusione ravvisata dal giudice in ragione dell'intervenuta confisca, ancorché non definitiva. Anche il Tribunale, però, ha condiviso la lettura normativa del primo giudice, ravvisando l'anzidetta preclusione.

2. Impugna tal ultima decisione l'interessato, attraverso i propri difensori, deducendo l'inesistenza di una siffatta preclusione, in quanto la sproporzione tra disponibilità economiche e redditi leciti non può incidere sul giudizio di colpevolezza dell'imputato, per cui non sussisterebbe il rischio di un contrasto di decisioni rispetto al giudizio di cognizione. In secondo luogo, lamenta la mancata pronunzia sul merito della dedotta inesistenza di tale sproporzione.

3. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso, richiamando una precedente decisione di questa Corte, secondo cui, in tema di misure cautelari reali, dalla data di deliberazione della sentenza di primo grado che abbia disposto la confisca di un bene sottoposto a sequestro, l'imputato non può più esercitare i rimedi cautelari previsti dagli artt. 322 e 322-bis, cod. proc. pen., potendo solamente impugnare il capo

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