Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2024, n. 14024
Sentenza
6 febbraio 2024
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6 febbraio 2024
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Massime • 1
La trattazione congiunta del rito abbreviato e di quello ordinario nei confronti di imputati diversi non è causa di abnormità o di nullità della decisione, né tantomeno di una situazione di incompatibilità suscettibile di tradursi in motivo di ricusazione, poiché la coesistenza dei procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti rigorosamente distinti i regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi.
Sul provvedimento
Testo completo
14024-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent.n.sez. 148/24 Orlando Villoni Giuseppina Anna Rosaria Pacilli 1UP 6/2/2024 R.G.N.34368/2023 Pietro Silvestri Relatore Paolo Di Geronimo Ombretta Di Giovine ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SC AN, nato a [...] il [...] RE AN SE, nato in [...] il [...] NU IA EA, nata in [...] il [...] avverso la sentenza del 27/3/2023 emessa dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi proposti da NU e SC, nonchè il rigetto del ricorso di RE;
udito l'avvocato Matrone AN, difensore di fiducia di SC AN, il quale si riporta ai motivi di ricorso;
udito l'avvocato Minciarelli Tatiana, difensore di fiducia di NU IA EA, che chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito l'avvocato Casu Leonardo, difensore di fiducia di RE AN SE, che chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, condannava gli imputati per il reato di associazione a delinquere, di tipo transnazionale, finalizzata all'importazione di carburante che veniva introdotto in Italia quale olio lubrificante, in tal modo eludendo il pagamento delle imposte ed accise. Gli imputati, in particolare, venivano ritenuti meri partecipi dell'associazione a delinquere, nell'ambito della quale AN SC provvedeva, assieme ad altri coimputati separatamente giudicati, a ricevere il carburante per poi rivenderlo agli acquirenti finali. AN RE, invece, si occupava dell'organizzazione dei trasporti, collaborando a tal fine con RI TI, ritenuto uno dei vertici del sodalizio. Infine, IA NU provvedeva, quale legale rappresentante della società estera Montiel s.r.o, a predisporre la falsa documentazione necessaria per l'introduzione del carburante, nonché al pagamento dello stesso. Nel giudizio di primo grado, a seguito della modifica delle imputazioni, alcuni degli originari coimputati chiedevano di definire il giudizio con il rito abbreviato, mentre per gli odierni ricorrenti si procedeva al dibattimento. Il Tribunale disponeva lo stralcio del procedimento da definire con l'abbreviato e, tuttavia, rinviava per la decisione all'esito del dibattimento, così che il medesimo collegio giudicante si pronunciava su entrambi i giudizi.
2. Avverso tale decisione, AN SC ha proposto dieci motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al rigetto dell'eccezione di incompetenza del Tribunale di Roma. Sostiene il ricorrente che il luogo ove si era manifestata l'operatività dell'associazione non era ricompreso nel circondario di Roma, bensì in quello di Tivoli o, al più, in quelli di Salerno o Lodi. Invero, il primo reato fine riconducibile all'associazione era stato accertato nel territorio ricadente nella competenza del Tribunale di Tivoli. Peraltro, l'assunto secondo cui l'accordo fondativo era stato raggiunto a Roma, era sconfessato dalle dichiarazioni rese dal coimputato RR, il quale aveva riferito dei plurimi contatti e incontri programmatici, che si erano susseguiti in varie località tutte diverse da Roma, all'esito dei quali l'associazione aveva iniziato ad operare.
2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione degli artt. 34 e 178, lett. c), 2 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, relativamente alla ritenuta legittimità della celebrazione da parte di uno stesso collegio di due procedimenti- l'uno in abbreviato e l'altro con rito ordinario - avente ad oggetto le medesime condotte associative, senza che fosse stata ravvisata alcuna incompatibilità. Il ricorrente, peraltro, deduceva anche la nullità del provvedimento con il quale il Presidente del Tribunale di Roma, a fronte dell'astensione presentata dai componenti del collegio, riteneva insussistente l'incompatibilità.
2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di norme processuali in merito al mancato esame dei coimputati, escluso sul presupposto che la difesa non avesse articolato i capitoli di prova sui quali i predetti dovevano essere sentiti.
2.4. Con il quarto motivo, eccepisce la nullità del rigetto immotivato della richiesta di rito abbreviato subordinato all'esame dell'imputato in procedimento connesso, AN RR. Il Tribunale, infatti, riteneva che tale richiesta fosse in contrasto con le esigenze di economia processuale, non considerando che i coimputati già ammessi al rito abbreviato rimanevano in attesa di giudizio per ben quattro anni, mentre si procedeva allo svolgimento del giudizio ordinario a carico dei restanti coimputati. Peraltro, all'esito dell'escussione in dibattimento di RR, veniva disposta l'acquisizione delle dichiarazioni rese in sede di indagini ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., sicchè il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della riduzione per il rito, nonostante la decisione si sia basata sulla medesima acquisizione probatoria che avrebbe avuto ingresso in caso di ammissione al rito abbreviato.
2.5. Con il quinto motivo, censura per violazione di legge l'acquisizione delle dichiarazioni rese da RR in sede di indagini preliminari, sostenendo che non ricorrevano i presupposti richiesti dall'art. 500, comma 4, cod. proc. pen.
2.6. Con il sesto motivo, deduce il vizio di motivazione in relazione all'omessa assoluzione nel merito in relazione al reato fine contestato al capo F), dichiarato prescritto in sede di appello.
2.7. Con il settimo motivo, contesta la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione del profitto ai fini della disposta confisca per equivalente, non essendo stata compiutamente accertata l'entità dei tributi evasi, l'utilizzo del carburante per le esigenze dirette del ricorrente e, quindi, la mancanza di prova di cessione a terzi. Peraltro, l'importo del profitto non poteva essere neppur accertato valorizzando il mero dato relativo al numero dei trasporti di carburante diretti verso il sud Italia, posto che in tale ambito territoriale il SC non era l'unico destinatario delle consegne. In ogni caso, l'ammontare del carburante inviato e, quindi, delle accise evase, non poteva essere determinato in assenza di dati certi. 3 2.8. Con l'ottavo motivo, si censura la motivazione resa in ordine all'appartenenza di SC al sodalizio, ritenuta senza che i giudici di merito si siano adeguatamente confrontati con i plurimi elementi che escludevano l'esistenza dell'affectio societatis, sostanzialmente esclusa anche da RR.
2.9. Con il nono motivo, si censura il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche.
2.10. Con il decimo motivo, infine, si sostiene l'intervenuta prescrizione del reato associativo, sul presupposto che il termine di cessazione dell'appartenenza al sodalizio doveva essere anticipato a febbraio 2014, essendo erroneo il riferimento alla data di esecuzione della misura cautelare (marzo 2015). Per effetto di tale anticipazione e considerando che per la partecipazione all'associazione il termine massimo di prescrizione è pari a 7 anni e 6 mesi, l'effetto estintivo doveva ritenersi maturato prima dell'emissione della sentenza di appello.
3. Nell'interesse di IA EA NU sono stati formulati due motivi di ricorso.
3.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce il vizio di motivazione e travisamento della prova, in relazione alla ritenuta appartenenza all'associazione per delinquere. Si deduce che, con l'atto di appello, era stato sollecitato un più attento esame della posizione della NU, evidenziando come le prove acquisite escludessero l'elemento soggettivo, difettando nella ricorrente la consapevolezza di agire nell'ambito di un'organizzazione criminale;
essendosi limitata a svolgere funzioni esecutive sotto la direzione di TI, come chiaramente riferito dal teste TI, commercialista della società Montiel s.r.o. di cui l'imputata era stata formalmente amministratrice, pur avendo dimostrato di non avere alcuna conoscenza delle vicende relative alla gestione della stessa. Anche RR aveva reso dichiarazioni ampiamente liberatorie nei confronti della ricorrente, senza che le stesse fossero state in alcun modo esaminate dalla Corte di appello che, pertanto, era incorsa nel vizio di omessa motivazione.
3.2. Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante il ruolo assolutamente marginale svolto nell'intera vicenda.
4. Il difensore di AN EA, dopo un'articolata premessa nella quale ricostruiva i fatti oggetto di accertamento, formulava