Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/2023, n. 02596

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/2023, n. 02596
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02596
Data del deposito : 20 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da R V, nato a Menfi il 25/8/1969 avverso la sentenza emessa il 26/1/2022 dalla Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere P D G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale V S, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito l'avvocato C L, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado con la quale V R era stato condannato, per il reato di cui agli artt. 378, commi primo e secondo, e 416-bis.1 cod. pen. commesso in favore del cugino V B, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione.

2. Avverso la suddetta pronuncia, il ricorrente ha formulato tre motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche - riproducendo il medesimo argomento per ciascuna delle captazioni disposte - sostenendo che la Procura della Repubblica aveva disposto la sola remotizzazione degli ascolti, mentre la registrazione delle conversazioni doveva avvenire presso il server sito nei locali della Procura. Ciononostante, dai verbali delle operazioni svolte risulterebbe che le conversazioni sarebbero state eseguite sui server della ditta "Area s.p.a.", in violazione dell'art. 268 cod. proc. pen. e conseguente inutilizzabilità ex art. 271 cod. proc. pen. Altro motivo di inutilizzabilità veniva ravvisato nella mancata redazione dei verbali di inizio e fine delle operazioni, risultando agli atti i soli verbali di trascrizione sommaria. Infine, si affermava l'illegittimità dei decreti di proroga, per essere stati adottati dopo la scadenza del termine iniziale.

2.2. Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di favoreggiamento personale aggravato, ripercorrendo le risultanze probatorie e fornendo una lettura alternativa delle stesse, sottolineando come molte delle conversazioni intercettate avevano un oggetto non attinente alle presunte questioni di mafia in cui sarebbe stato coinvolto V B e, comunque, l'imputato avrebbe agito all'esclusivo fine di aiutare il predetto, in considerazione del rapporto di parentela, negli spostamenti sul territorio in quanto sfornito di patente.

3. Con il terzo motivo, deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Le censure mosse in ordine all'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche si risolvono nella riproposizione dell'analogo motivo di appello, compiutamente esaminato e motivatamente rigettato, senza che il ricorrente formuli doglianze idonee ad inficiare le predette argomentazioni. Nella sentenza impugnata, infatti, si dà atto che le intercettazioni erano state svolte mediante registrazione sul server collocato presso i locali della Procura della Repubblica e con apparecchiature ivi collocate dalla società Area s.p.a. L'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. prescrive che le intercettazioni siano effettuate con impianti «installati nella procura della Repubblica», ma ciò non impedisce che i predetti impianti siano forniti da soggetto esterno e concessi in uso mediante contratto di noleggio, come avvenuto nel caso di specie (si veda p. 6 sentenza C.d.a.) Il ricorrente, pertanto, dà una lettura parziale degli atti, nella misura in cui si limita a rilevare che gli impianti erano di proprietà di un soggetto privato, non considerando che gli stessi erano correttamente collocati presso la Procura della Repubblica, il che esclude qualsivoglia ipotesi di inutilizzabilità. In tal senso va richiamata una recente pronuncia secondo cui il decreto che dispone l'esecuzione delle operazioni con l'utilizzo di impianti noleggiati da imprese private, ed installati presso i locali della Procura della Repubblica, non deve essere motivato quanto alla ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza e alla insufficienza o inidoneità degli impianti, in quanto assume rilievo, agli effetti di cui all'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., solo il luogo di utilizzo degli impianti, e non il titolo della loro disponibilità (Sez.1, n. 2707 del 24/9/2020, dep.2021, Giaramita, Rv. 280972).
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