Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/04/1999, n. 238

CASS
Sentenza
10 aprile 1999
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CASS
Sentenza
10 aprile 1999

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Massime • 1

Le sentenze della Corte di Cassazione non sono suscettibili di impugnazione a mezzo di opposizione di terzo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/04/1999, n. 238
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 238
Data del deposito : 10 aprile 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Romano PANZARANI - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RR NE MA IN HACKETT, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANDREA DORIA 40, presso lo studio dell'avvocato EMILIO RINALDI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
AN BA, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 269, presso lo studio dell'avvocato GIULIO CEVOLOTTO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI RONFINO, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

nonché contro
IN ZZ ALESSANDRO, IN ZZ EMANUELA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 9033/97 della Corte suprema di cassazione di ROMA, depositata 12/09/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/99 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;

uditi gli Avvocati Emilio RINALDI, per la ricorrente, Giulio CEVOLOTTO, per la controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AN CARNEVALI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Treviso, AR AN chiedeva che fosse dichiarata l'ammissibilità dell'azione di paternità naturale che intendeva proporre per essere riconosciuta figlia di CH HA AN.
Essendo quest'ultimo deceduto il 4 giugno 1972 ed essendo venuti a mancare anche i genitori del presunto padre naturale, De LI MA, in data 20 ottobre 1977, e CH OH VE, in data 11 aprile 1983, in mancanza di eredi diretti del medesimo presunto padre, il ricorso veniva notificato alle sorelle viventi ed eredi del nominato CH OH VE: CH AN MA in Hacket, CH LO AR in Wilson, CH IA AD, vedova Adams. Il Tribunale, con decreto del 19 aprile 1995, dichiarava l'ammissibilità dell'azione ed il provvedimento veniva notificato alle tre sorelle CH il 19 giugno 1995, nessuna delle quali proponeva reclamo. Tale rimedio veniva, invece, sperimentato da NU ZZ AN e NU ZZ NU, quali eredi del presunto padre.
La Corte d'appello di Venezia, con decreto del 20 giugno 1996, dichiarava inammissibile il reclamo;
e, contro questo provvedimento, ricorrevano per cassazione ex art. 111 Cost. i NU ZZ, lamentando di non essere stati parti nel giudizio di ammissibilità dell'azione, nonostante la loro qualità di litisconsorti necessari. Con sentenza n. 9033 del 1997, questa Corte cassava con rinvio al Tribunale di Treviso la decisione della Corte di appello, riconoscendo sussistente la lamentata pretermissione dei ricorrenti, ma rigettando l'eccezione di improponibilità del giudizio di riconoscimento della paternità, da questi ultimi sollevata in base ad asserita carenza di legittimati passivi.
Con ricorso notificato il 13 gennaio 1998, una delle tre sorelle CH, ed esattamente la sig.ra CH AN MA in Hacket, adducendo la sua mancata partecipazione ai giudizi di appello e di cassazione promossi dai sig.ri NU ZZ ha proposto opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404, primo comma cod. proc. civ., avverso la sentenza da ultima indicata. La Sig.ra AR AN ha proposto controricorso. Gli altri intimati non si sono costituiti, pur avendo ricevuto rituale notificazione del ricorso.
Motivi della decisione
La ricorrente, premessa la deduzione della sua qualità di litisconsorte pretermessa nel giudizio conclusosi con la sentenza oggetto dell'opposizione, individua il pregiudizio arrecatole nella ritenuta ammissibilità dell'azione per il riconoscimento di paternità naturale anche nel caso in cui manchino eredi diretti del presunto genitore defunto. Sollecita, quindi, in via principale, una pronuncia di segno opposto, nella risoluzione del problema ermeneutico posto dall'art. 276 cod. proc. civ., nella parte in cui questa norma identifica gli eredi del presunto genitore come legittimati passivi rispetto all'azione suddetta. Chiede, in subordine, la cassazione senza rinvio del decreto di ammissibilità della stessa azione, pronunciato dal Tribunale di Treviso il 10 aprile 1995, esulando la relativa domanda dalla giurisdizione del giudice italiano, siccome proposta anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 maggio 1995, n. 218. In ulteriore subordine, solleva la questione li legittimità costituzione, in relazione agli artt. 24, secondo comma, 30, ultimo comma e 42, ultimo comma Cost, dell'art. 276, primo comma cod. civ., nell'interpretazione datane dalla sentenza opposta, circa la suddetta questione di proponibilità dell'azione.
Il ricorso è inammissibile.
È, invero, avviso della Corte che le sentenze di cassazione non siano suscettibili del rimedio dell'opposizione di terzo. Ciò si desume sia dal tenore letterale delle disposizioni che regolano l'istituto, sia, e massimamente, da considerazioni di tipo sistematico.
Sotto il primo aspetto, si osserva che l'art. 405, secondo comma, cod. proc. civ., assegnando all'atto introduttivo del giudizio di opposizione la forma della citazione, somministra un primo indizio della presupposta impossibilità di adire la Corte di cassazione, il cui controllo è, invece, sollecitabile col ricorso. La rilevanza del dato testuale non è inficiata dalla sussistenza di procedimenti speciali che iniziano con ricorso, ma si concludono con sentenze certamente suscettibili di opposizione, come, ad esempio, quelle pronunciate secondo il rito del lavoro, in quanto la menzione della citazione rimane pur sempre sintomatica di una voluntas legis riferita, nel contesto storico della sua formulazione, alla forma ordinaria del giudizio di merito.
Del resto, ad una tale volontà corrisponde l'art. 325, il quale sia nel testo originario che in quello sostituito, dapprima dall'art.47 della legge 26 novembre 1990, n. 353 e poi dall'art. 32 della legge 21 novembre 1991, n. 374, nello stabilire i termini per le impugnazioni, ha riguardo esclusivamente al caso dell'opposizione di terzo avverso sentenze di merito e non anche avverso quelle di legittimità: ben vero si tratta dell'opposizione di cui al secondo comma dell'art. 404 cod. proc. civ., ma non è men vero che la differenza fra questo tipo di impugnazione e quello di cui al primo comma della medesima norma, mentre rileva sotto

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