Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 16/09/2021, n. 25021

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 16/09/2021, n. 25021
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25021
Data del deposito : 16 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

21 ORDINANZA sul ricorso n. 14528\2015 proposto da VIM s.r.I., Vendita Ingrosso Medicinali s.r.l. (CF 00055560775), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso per procura in calce al ricorso, dall'avv. A F e dall'avv. R E, presso i quali è elettivamente domiciliato in Roma alla via Sicilia n. 66

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (CF 06363391.001), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 638/1/14, depositata in data 2 dicembre 2014, della Commissione tibutaria Regionale della Basilicata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021 dal relatore dr. A C. Rilevato che: Con sentenza 638/1/14, depositata il 2 dicembre 2014, la Commissione tributaria regionale della Basilicata z:Iccoglieva l'appello proposto dall'Ufficio avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Potenza che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti dalla Vim s.r.l. avverso atti di recupero di crediti di imposta indebitamente utilizzati negli anni 2007-2010. Osservava la CTR, per quanto ancora rileva, che erano fondate le doglianze dell'Ufficio avverso la sentenza di prime cure, atteso che dalla motivazione dell'avviso di accertamento, nonché dalla lettura del mod. F24 della società, nonché dal dettaglio delle compensazioni operate da quest'ultima, emergeva che l'Ufficio aveva determinato l'importo del limite compensabile sulla base delle sole compensazioni c.d. orizzontali, senza invece tener conto di quelle verticali. Inoltre la sanzione irrogata, che conseguiva ai recuperi effettuati per singolo anno, era quella prevista per l'omesso versamento di imposte, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, per la quale non era possibile alcuna disapplicazione, non ricorrendo condizioni di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della disposizione, nemmeno potendosi applicare l'istituto della continuazione, atteso il carattere formale delle violazioni. Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi. Resiste l'Ufficio mediante controricorso.

Considerato che:

1. Il primo motivo lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), in quanto la CTR avrebbe omesso di considerare che le sole compensazioni realmente superiori al limite normativo di C 516.456,90 erano di natura verticale, ossia relative alla stessa imposta, mentre quelle orizzontali non superavano il prescritto limite annuale, allora vigente, di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In base alle spiegazioni fornite dal ricorrente, dunque, la CTR avrebbe dovuto avvedersi che le compensazioni operate oltre il limite annuale erano solo quelle verticali, il cui ammontare però non è stato oggetto di esame.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Va premesso al riguardo che l'articolo 34 della legge n. 388 del 2000, nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede un limite annuale, cui sono cumulativamente soggette le compensazioni nel modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs 9 luglio 1997, n. 241, ed i rimborsi;
i limiti delle compensazioni, fissati in € 516.456,90, non riguardano però le compensazioni verticali, cioè quelle intercorrenti tra un debito di imposta ed il credito relativo ad un'imposta appartenente alla stessa tipologia della prima.

1.3. Ciò premesso, il ricorrente si duole del fatto che la CTR avrebbe omesso l'esame di un fatto a suo dire decisivo, cioè la considerazione del preciso ammontare delle compensazioni verticali, non sottoposte ad alcun limite normativo.

1.4. La questione però, per come formulata, non assume alcuna concreta rilevanza, in quanto mentre il reale tema oggetto della controversia riguarda le sole compensazioni orizzontali, le uniche sottoposte al predetto limite normativo, la doglianza riguarda un aspetto del tutto differente (ossia l'ammontare delle compensazioni verticali che sarebbe stato trascurato dal giudice di merito).

1.5. Poiché dunque l'ammontare delle compensazioni verticali è del tutto irrilevante, non soggiacendo alla previsione di alcun limite normativo, correttamente la CTR, condividendo l'operato dell'Ufficio, non ne ha accertato l'ammontare.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'art. 3, comma 2, del d.m. 3 marzo 2008 (ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), avendo la CTR condiviso l'operato dell'Ufficio che ha incluso tre le compensazioni orizzontali quella tra il credito Ires, relativo al 2007, e l'imposta sostitutiva di cui alla legge 244 del 2007, relativa al recupero opzionale delle deduzioni extracontabili Ires, ammesse dal previgente art. 109, comma 4, lett. b), Tuir: secondo il contribuente, trattandosi della medesima imposta, la compensazione avrebbe dovuto essere qualificata come verticale.
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