Cass. civ., sez. I, sentenza 28/01/2005, n. 1817
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In tema di liquidazione coatta amministrativa, la formazione dello stato passivo da parte del commissario liquidatore ha natura di procedimento amministrativo e, pertanto, non avendo la domanda di inserimento nel relativo elenco natura di domanda giudiziale, nel giudizio di opposizione instaurato ex art. 209, secondo comma, legge fall., dal creditore escluso, il commissario liquidatore può contrastare la domanda anche per ragioni diverse e nuove rispetto a quelle addotte nella fase amministrativa per non accogliere la domanda.
Sul provvedimento
Testo completo
18 1 7/05 REPUBBLICA ITALI IN NOME DEL POPOLO ITA IAND LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. G L Presidente e Relatore R.G.N. 4336/02 Consigliere Cron. 1317 Dott. W C Rep• 311 Consigliere Dott. S S Dott. F F - Consigliere Ud.25/11/04 Dott. V R Consigliere - f ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INTESABCI GESTIONE CREDITI SPA, nella qualità di Procuratore di INTESABCI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BISSOLATI 76, presso l'avvocato BENEDETTO G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A F, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente
contro
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIA DI BENEVENTO SCARL IN LCA, Liquidatore Dr. F D P, 2004 in persona del domiciliato in ROMA VIA SENECA 73, 2609 elettivamente -1- presso l'avvocato F A, rappresentato e difeso dagli avvocati D F', FRANCESCO FIMMANO , giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1962/01 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 02/07/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2004 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente l'Avvocato G che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D C che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- presso l'avvocato FERRUCCIO AULETTA, rappresentato e difeso dagli avvocati D F', FRANCESCO FIMMANO', giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente - avverso la sentenza n. 1962/01 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 02/07/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2004 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente 1'Avvocato G che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D C che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- こ Svolgimento del processo Il Commissario alla liquidazione coatta amministrativa del Consorzio Agrario Provinciale di Benevento ammise al passivo chirografario della procedura il credito della s.p.a. Banco Ambrosiano Veneto, insinuato come privilegiato sul fondamento della legge n. 1760 del 1928, essendo il credito portato da una cambiale asserita agraria;
escludeva il credito degli interessi ultralegali per difetto della convenzione scritta. Il Tribunale di Benevento accoglieva parzialmente l'opposizione del Banco, riconoscendo la natura privilegiata del credito, ma la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza pubblicata il 2 luglio 2001, accogliendo l'appello del Consorzio, rigettava l'opposizione allo stato passivo proposta dal Banco. La Corte di merito affermava:
1. che doveva considerarsi ammissibile la nuova eccezione che il Commissario aveva sollevato in sede di opposizione allo stato passivo, negando la sussistenza stessa del privilegio (nell'elenco dei crediti ammessi da lui formato il medesimo Commissario aveva escluso la prelazione per la sola ragione che nella massa attiva della procedura non sussistevano più i beni oggetto del privilegio speciale mobiliare, non aveva cioè contestato la natura in sé di credito agrario di quello vantato dalla banca);
2. che il documento - unico- prodotto dalla banca creditrice come fonte della vantata prelazione era costituito da una cambiale alla quale si sarebbe preteso di attribuire la qualificazione di cambiale agraria in forza della sola indicazione ivi apposta ("conduzione") senza alcun'altra specificazione, sicché in concreto difettano le essenziali indicazioni alle quali la legge (art. 2, n. 1, del decreto legge 1509 del 1927, convertito nella legge n. 1760 del 1928, invocato nella istanza di ammissione al passivo) ricollega l'effetto del privilegio legale a favore del credito agrario, né il tenore della domanda di prestito offre alcun elemento integrativo della speciale qualificazione del credito (come pur sarebbe stato ammissibile);
3. che con fondamento era stata esclusa l'ammissione del credito per gli interessi in misura ultralegale nel difetto della convenzione scritta che - sola- li legittima, essendo inidonea al riguardo la documentazione della dichiarazione (a firma di direttore e presidente del Consorzio) con promessa di interessi pari a 7,5 punti oltre il tasso ufficiale di sconto, priva per altro della sottoscrizione di alcun rappresentante della banca (mentre non è invocabile nella specie lo schema di formazione negoziale di cui all'art. 1333 c.c., cui la difesa della banca aveva fatto riferimento). Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. IntesaBci Gestione Crediti, in proprio (intervenuta nel giudizio di opposizione) e quale procuratore della s.p.a. IntesaBci (già Banca Intesa s.p.a., poi Banca Intesa Banca Commerciale Italiana s.p.a.), succeduta per incorporazione alla appellata s.p.a. Banco Ambrosiano Veneto, hoseer) " argomentando quattro motivi di impugnazione. Il Commissario liquidatore del Consorzio Agrario Provinciale di Benevento ha contraddetto con controricorso. La società ricorrente ha presentato memoria a norma dell'art. 378 c.p.c.. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di impugnazione la società ricorrente, prospettando "violazione o falsa applicazione" dell'art. 98 legge fallimentare, nonché contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la decisione per avere la Corte di merito (contraddicendo la corretta premessa in diritto secondo cui anche l'opposizione a norma dell'art. 209, secondo comma, legge fallimentare, dà vita a un “giudizio in contraddittorio, sotto forma di impugnazione, sulla domanda di ammissione al passivo") ritenuto che al commissario non fosse preclusa la eccezione relativa alla asserita natura non privilegiata del credito fatto valere dalla banca, quando invece in sede di formazione dello stato passivo la prelazione era stata esclusa, sull'implicito presupposto della qualificazione del credito come "agrario", per la ragione che nella massa attiva non erano stati reperiti i beni oggetto dello speciale privilegio legale. Sicché una tale statuizione avrebbe fissato l'ambito insuperabile del conseguente giudizio impugnatorio anche per la difesa della procedura,