Cass. civ., sez. VI, ordinanza 12/01/2018, n. 701
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Il divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, stabilito all'art. 19, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 286 del 1998, e il conseguente obbligo di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare, possono essere derogati, anche in sede di rinnovo, esclusivamente se ricorrono le condizioni ostative contenute nell'art. 13, comma 1, del d.lgs. cit., consistenti in "motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato", oggetto di specifica valutazione del Questore in sede di diniego di rilascio e, successivamente, del giudice eventualmente adito, non essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le "ragioni di sicurezza" poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario ex art. 20 del d.lgs. n. 30 del 2007, ma non le più restrittive condizioni previste nel citato art. 13.
Sul provvedimento
Testo completo
70 1/1 8 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ESENTE SEZIONE SESTA CIVILE - 1 Oggetto Cittadini stranieri For Composta da: Opposizione a decreto di Dott. A S - Presidente - espulsione. Dott. G B - Rel. Consigliere - - Dott. M A - Consigliere - R.G.N. 12248/17 Dott. M F - Consigliere - Dott. M F Consigliere - Cron. 10.1 ha pronunciato la seguente Rep. ORDINANZA CC. 10/10/17 sul ricorso proposto da F P G L, domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. F M (fax 0744/421151, p.e.c. in virtù di francesco.mattiangeli@ordineavvocatiterni.it) delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
nei confronti di Prefettura di Terni, Ministero dell'Interno;
- intimati -
avverso l'ordinanza n. 412/16 del Giudice di Pace di Terni emesso il 20 luglio 2016 e depositato l'8 agosto 2016, n. 4617 R.G. 1120/16;
2017 sentita la relazione in camera di consiglio del relatore Bisepi W cons. G B;
Rilevato che Il Giudice di Pace di Terni ha respinto il ricorso 1. proposto da F P G L avverso il decreto di espulsione n. 78/16, emesso dal Prefetto di Terni in data 5 aprile 2016. Ha rilevato il giudicante che il ricorrente non ha ottemperato a precedente decreto di espulsione e ordine di allontanamento emessi in data 8 gennaio