Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/06/2019, n. 15747

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/06/2019, n. 15747
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15747
Data del deposito : 12 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

nunciato la seguente SNTENZA sul ricorso 27432-2017 proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI T, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI GRACCHI

20, presso lo studio dell'avvocato M F, rappresentata e difesa dall'avvocato M A R;

- ricorrente -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA

29, presso gli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SRGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, L C e L C;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1108/2017 della CORTE D'APPELLO di T, depositata il 18/05/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2019 dal Consigliere L T;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale R F G, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
uditi gli avvocati M F per delega dell'avvocato M A R e S P.

FATTI DI CAUSA

1. Il 2 aprile 2014 è stata notificata alla

AUSL

Torino 2 un'ordinanza-ingiunzione emessa dall'INPS (quale successore ex lege dell'INPDAP) per ottenere il rimborso degli interessi legali che l'Istituto aveva pagato sui trattamenti pensionistici corrisposti in ritardo ad alcuni ex dipendenti dell'Azienda sanitaria, ritardo asseritamente dipeso dalla tardiva trasmissione da parte della AUSL delle corrette informazioni e delle documentazioni necessarie per l'esatta liquidazione definitiva delle pensioni, che ha determinato l'obbligo dell'Ente previdenziale di provvedere al relativo pagamento, ma con rettifica intervenuta dopo la scadenza dello spatium deliberandi di 120 giorni normativamente previsto. Ric. 2017 n. 27432 sez. SU - ud. 09-04-2019 -2- L'Azienda sanitaria ha tempestivamente proposto opposizione avverso la suddetta ordinanza-ingiunzione.

2. Il Tribunale di Torino adito, dopo aver affermato l'infondatezza dell'eccezione dell'INPS di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei conti, ha accolto l'opposizione.

3. L'INPS ha, quindi, impugnato la sentenza del Tribunale e, per quel che qui rileva, ha ribadito la tesi della sussistenza della giurisdizione del giudice contabile.

4. La Corte d'appello di Torino, con sentenza n. 1108 del 18 maggio 2017, riformando la sentenza appellata, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei conti.

5. A tale conclusione la Corte territoriale è pervenuta - riportandosi e riproducendo la propria precedente sentenza n. 833 del 2017 relativa ad analoga controversia - sulla base del principale argomento secondo cui il presente giudizio - fra l'Amministrazione ex datrice di lavoro e l'Ente erogatore del trattamento pensionistico in ordine al soggetto tenuto a sopportare l'onere degli interessi liquidati a favore del pensionato ex artt. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e 45 d.P.R. n. 448 del 1998 - trova la propria causa pur sempre nel trattamento pensionistico, visto che gli interessi in questione sono un accessorio del relativo credito. Di qui la sussistenza della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "non soffre deroga, in favore di quella del giudice ordinario, neppure nell'ipotesi in cui l'Amministrazione si sia avvalsa del procedimento per ingiunzione di cui al r.d. n. 639 del 1910".

6. Pertanto, la Corte d'appello ha ritenuto che la diversa soluzione adottata nella sentenza n. 171 del 2009 della Corte dei conti della Regione Piemonte in un giudizio uguale al presente - cui si Ric. 2017 n. 27432 sez. SU - ud. 09-04-2019 -3- era conformato il Tribunale - non potesse essere condivisa per le seguenti ragioni: a) sia perché in quel giudizio l'INPS aveva configurato la propria pretesa come risarcitoria (nell'ambito di un rapporto eminentemente civilistico) mentre nel presente giudizio ha proposto un'azione qualificata "di rivalsa", muovendo dal presupposto che per legge sia l'Amministrazione ex datrice di lavoro il soggetto tenuto a sopportare l'onere degli interessi da corrispondere al pensionato, visto che è il soggetto responsabile della determinazione del trattamento di quiescenza;
b) sia perché, diversamente da quanto affermato nelle suindicate sentenze, il rapporto pensionistico non può considerarsi una mero presupposto - scontato e non controverso - della domanda azionata dall'INPS che ha un diverso oggetto in quanto gli interessi in questione partecipano della natura del credito pensionistico visto che consentono all'interessato, cui originariamente sia stato attribuito un importo del trattamento pensionistico inferiore a quello dovuto, di ottenere il corretto importo della pensione;
c) sia, infine, perché anche se nel presente giudizio non vi è controversia sul corretto ammontare del trattamento pensionistico da erogare agli assicurati che l'INPS ha già provveduto a liquidare, comunque l'unica questione controversa riguardante l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento degli interessi non assume un rilievo autonomo rispetto al rapporto plurisoggettivo previdenziale- pensionistico trilaterale (fra Ente erogatore della pensione, ex datore di lavoro e pensionato) che sarebbe stato alla base di un eventuale ricorso alla Corte dei conti da parte del pensionato laddove non vi fosse stato il riconoscimento d'ufficio, da parte dell'INPS, del corretto trattamento spettante con i relativi interessi sulle differenze dovute, sicché non vi sarebbe motivo di devolvere la presente controversia ad Ric. 2017 n. 27432 sez. SU - ud. 09-04-2019 -4- un giudice diverso da quello senz'altro dotato di giurisdizione solo perché in essa non è coinvolto anche il pensionato.

7. Avverso tale sentenza la AUSL "Città di Torino" - risultante dall'accorpamento delle preesistenti

AUSL

Torino 1 e Torino 2 - propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, per un unico, articolato motivo.

8. Resiste, con controricorso, l'INPS., concludendo per il rigetto del ricorso e, quindi, ribadendo l'insussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei conti. RAGIONI DELLA DECISIONE I - Sintesi delle censure 1. Con l'unico motivo di ricorso si impugna ex art. 360, n. 1, cod. proc. civ., anche in riferimento agli artt.13 e 62 r.d. n. 1214 del 1934 e all'art. 8 del d.P.R. n. 538 del 1986, la decisione della Corte d'appello di declinare la propria giurisdizione sulla presente controversia in favore di quella della Corte dei conti. Si sottolinea che la Corte dei conti, quale giudice delle pensioni, ha giurisdizione piena ed esclusiva sui provvedimenti di pensione a carico totale o parziale dello Stato o di altri enti pubblici in relazione ad ogni questione che investa il diritto, la misura e la decorrenza della pensione. Mentre, nel presente giudizio, non viene in considerazione alcuna delle suddette fattispecie. D'altra parte, la qualificazione giuridica dell'azione compete al giudice che può determinarla anche con l'attribuzione di un nomen juris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti. Ebbene, l'INPS è tenuto per legge a corrispondere gli interessi sui trattamenti pensionistici e, al riguardo, nei confronti Ric. 2017 n. 27432 sez. SU - ud. 09-04-2019 -5- dell'Amministrazione ex datrice di lavoro non è previsto alcun "diritto di rivalsa", pertanto la presente azione non può essere qualificata come azione di rivalsa, potendo eventualmente ipotizzarsi un'azione risarcitoria, avente causa petendi e petitum diversi rispetto al rapporto pensionistico fra l'Ente previdenziale e il beneficiario, che ne rappresenta solo il presupposto. Infine, l'applicazione dell'art. 8 del d.P.R. n. 538 del 1946 presuppone che sia stato riscontrato un errore nell'ammontare del trattamento pensionistico, cosa che qui non si verifica. Quindi la domanda azionata dall'INPS esula dall'ambito applicativo di tale norma perché è chiaramente diretta ad ottenere - in ambito civilistico - il risarcimento del danno da ritardo nella trasmissione dei documenti necessari per la liquidazione del trattamento pensionistico che, ad avviso dell'Istituto, avrebbe determinato un allungamento dei tempi procedimentali occorsi all'INPS per effettuare la liquidazione stessa, con conseguente proprio obbligo di corrispondere al beneficiario gli interessi legali sui ratei arretrati. Di qui la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, secondo quanto affermato dal Tribunale di Torino e dalla Corte dei conti, Regione Piemonte nella sentenza ivi richiamata. II - Esame delle censure 2. Il ricorso è da accogliere, per le ragioni di seguito esposte.
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