Cass. civ., sez. I, sentenza 09/01/2013, n. 321

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Nel caso in cui il curatore fallimentare agisca quale avente causa dell'imprenditore fallito esercitando un diritto rinvenuto nel suo patrimonio, non vi è ostacolo all'applicazione dell'art. 2709 cod. civ., - secondo cui i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore - essendo egli subentrato nella medesima posizione processuale e sostanziale di quest'ultimo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto inapplicabile la predetta norma nei confronti del curatore fallimentare che aveva agito in danno dei soci della società fallita per ottenerne la condanna ad eseguire i versamenti ancora dovuti).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 09/01/2013, n. 321
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 321
Data del deposito : 9 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

1 32 1/ 1 3 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N. 17320/2010 Cron. 321 PRIMA SEZIONE CIVLE C.I. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente - Ud. 02/10/2012 Dott. FRANCESCO M FTI Consigliere PU Dott. A CI Consigliere - Dott. R M DI VRGILIO - - Consigliere Dott. M CTIANO Rel. Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI Any ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17320-2010 proposto da: C F (c. f. CTIFRI48C44E986R), MICOLI FRANCESCO (c.f. MCLFNC47B27E986E), elettivamente domiciliati in R, VA A.

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4, presso l'avvocato D A R, rappresentati e difesi dall'avvocato S M A, 2012 giusta procura in calce al ricorso; ricorrenti - 1396 contro FALLIMENTO C.F.A. (CENTRO FOTO ASSISTENZA) S.R.L. (P.I. 00869340737), in persona del Curatore avv. L A, elettivamente domiciliato in 111 presso l'avvocato R, VA T. CAMPANELLA rappresentato e difeso TITONE PATRIZIA, dall'avvocato M D, giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente- avversO la sentenza n. 30/2010 della CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 20/02/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/2012 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI; udito, per i ricorrenti, l'Avvocato MARIA ANTONIETTA SPALLUTI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo di ricorso, rigetto dei restanti motivi. 2 Svolgimento del processo Con decreto ai sensi dell'art. 150 L. Fall., notificato il 2 dicembre 2000, il giudice delegato alla procedura di fallimento della s.r.l. -C. F.A. Centro Foto Assistenza, su proposta del curatore, ingiunse a Fiora Cito, F M e Anna Caroli il pagamento delle somme di lire 96 milioni la prima, 8 milioni la seconda e 16 milioni la terza, pari alle quote da essi rispettivamente possedute, al momento della sentenza di ру fallimento (luglio 1996), del capitale sociale di lire 400 milioni. Fiora Cito e F M proposero opposizione, deducendo in via principale di aver provveduto al versamento integrale delle quote sociali all'atto della anche in date di poco anteriori- sottoscrizione nelle mani dell'allora amministratore unico e socio di maggioranza Francesco Caroli (poi deceduto);
in subordine che doveva comunque tenersi conto sia della riserva straordinaria (per utili non distribuiti) imputata dall'assemblea a capitale sociale sia di altre somme versate. Il Tribunale di Taranto, in parziale accoglimento dell'opposizione, determinò le somme ancora dovute dagli opponenti nei minori importi di € 3 34.311,79 e 2.859,28 e quindi, revocato il decreto opposto, condanno gli opponenti al relativo pagamento. Rilevò, quanto alle risultanze dei libri e delle scritture contabili della società fallita in atti (bilanci 1986, 1987, 1988 e 1990;
libri-giornale 1987 e 1990), della cui efficacia presuntiva sfavorevole per la società stessa gli opponenti intendevano avvalersi onde fornire prova dei loro assunti, come l'art.2709 cod. civ. debba ritenersi inapplicabile nella specie, stante la terzietà del curatore. L'appello proposto dai predetti Cito e Micoli è stato rigettato dalla Corte d'appello di Lecce Sezione Any distaccata di Taranto, la quale, confermando le censurate statuizioni della sentenza di primo grado, ha osservato, in ordine alla questione principale, come il curatore, nei casi -quale quello in esame nei quali non agisca quale avente causa della società fallita per far valere un diritto trovato nel fallimento bensì nella sua funzione istituzionale di gestione del patrimonio del fallito, agisce quale terzo, con la conseguenza che, da un lato, non sono a lui opponibili i crediti non aventi data certa ex art.2704 cod.civ., dall'altro che neppure il disposto dell'articolo 2709 (così come dell'art.2710) del codice civile è a lui 4 opponibile, essendo applicabile nei soli rapporti tra i contraenti, o loro successori. A più forte ragione -ha aggiunto tale principio deve valere nel caso in esame, ove non è stata fornita la prova adeguata dell'avvenuto completo pagamento delle quote sociali in relazione alle irregolarità, segnalate dal curatore nella richiesta di emissione di decreto ingiuntivo, nella tenuta delle scritture contabili della società fallita. La Corte ha inoltre respinto il motivo di gravame relativo alla condanna al rimborso della spesa di registrazione del decreto ingiuntivo revocato, non Any rinvenendo nella sentenza gravata alcun dictum sul punto. Avverso tale sentenza, resa pubblica il 20 febbraio F M hanno proposto 2010, Fiora Cito e ricorso a questa Corte affidato a quattro motivi, cui resiste la Curatela fallimentare con controricorso e memoria ex art.378 cod. proc. civ. Motivi della decisione 1. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso vengono censurate le statuizioni in ordine alla prova: il primo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2709 e 31 L. Fall. illustrando la tesi che il curatore è terzo nella verifica del passivo, non quando agisce in 5 sostituzione della società fallita per l'esazione di crediti maturati prima del fallimento;
il secondo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. ° insufficiente116 c.p.c. nonchè omessa 115 е motivazione in ordine alla valutazione dell'efficacia in concreto delle scritture contabili in atti come anche al di là documentale, eventualmente prova ру dell'ambito di applicazione dell'art. 2709 cod. civ., in rapporto alle risultanze della prova testimoniale ed al comportamento processuale della curatela (che ha omesso di depositare il libro soci ed il libro giornale del 1983 e 1984). Con il terzo e quarto motivo si censurano le statuizioni sulle spese del processo: il terzo denuncia la violazione e falsa applicazione della Tariffa forense in relazione lla liquidazione dei diritti in € 6000;
il quarto denuncia vizio di motivazione nel rigetto del gravame relativo all'addebito delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo revocato. 2. I primi due motivi - esaminabili congiuntamente, attesa la stretta connessione- sono fondati per quanto di ragione. Invero, le stesse pronunce di questa sezione richiamate nella sentenza impugnata (n. 5582/2005;
n.352/1999), al pari di molte altre anche 6 successive n. 3020/08;
(cfr.ex multis n. 1543/06; non mancano di definire i limiti della n. 10081/11), posizione di terzietà del Curatore fallimentare, collegandola alla funzione che egli svolge nella procedura di verifica dei crediti verso la massa in sede di formazione dello stato passivo, ove egli agisce per l'appunto in qualità di terzo sia rispetto ai creditori del fallito che richiedono la insinuazione nel passivo e sia rispetto allo stesso fallito. Any Diversamente deve invece ritenersi, secondo tale orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi in cui il curatore agisca quale avente causa del fallito esercitando un diritto trovato nel fallimento (per esempio per ottenere il pagamento somma di denaro, l'annullamento o la risoluzionedi una di un contratto concluso ed eseguito prima della sentenza di fallimento etc.). Ipotesi nella quale, subentrando il Curatore nella medesima posizione è processuale e sostanziale del fallito, non vi ostacolo all'applicazione dell'art. 2709 cod.civ. Evidente appare la riconducibilità alla seconda ipotesi del caso in esame: la controversia infatti non si inquadra nella verifica dei crediti da ammettere allo stato passivo, bensì riguarda la pretesa esercitata dal 7 Fallimento nei confronti di terzi, cioè dei soci della società fallita, per l'adempimento di un credito della stessä sorto prima della sentenza dichiarativa di fallimento, che assume inadempiuto dai convenuti. Erroneamente pertanto la Corte territoriale ha ritenuto inapplicabile nella specie il disposto dell'art.2709 cod.civ.: tale inapplicabilità peraltro non le avrebbe comunque consentito di ignorare totalmente il contenuto ру contabili in atti (quantomeno qualidelle scritture elementi indiziari:cfr.Cass.n.5582/05 cit.) in raffronto alle altre risultanze istruttorie. Né può ritenersi sufficiente al riguardo (tantomeno per l'efficacia probatoria delle scritture escludere contabili a norma dell'art.2709 cod.civ.) il generico riferimento a "pari (rectius gravi) irregolarità" senza l'indicazione di quali irregolarità si tratti e di quali scritture ne sarebbero affette, dalle quale poter desumere l'incidenza delle stesse sulla efficacia probatoria di tali documenti. 3. L'impugnata sentenza Va pertanto cassata in relazione alla censura accolta (assorbite le altre) con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame 8 attenendosi ai principi qui affermati, regolando anche le spese di questo giudizio di legittimità.

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