Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2020, n. 00977

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2020, n. 00977
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00977
Data del deposito : 17 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

ente SENTENZA sul ricorso 6398-2015 proposto da: ATAC S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POMPEO MAGNO

23/A, presso lo studio dell'avvocato G P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M P;
2019

- ricorrente -

1079

contro

DE G T, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COSSERIA

2, presso lo studio dell'avvocato R F, che lo rappresenta e difende;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 1624/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/02/2014 R.G.N. 3082/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/2019 dal Consigliere Dott. F D G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R S che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato MATTEO SILVESTRI per delega verbale Avvocato G P;
udito l'Avvocato R F. ud. 20.03.19 / r .g. n. 06398-15 FATTI di

CAUSA

Con ricorso del 30 marzo 2010 ATAC S.p.A., quale incorporante TRAMBUS S.p.a., appellava la sentenza (n. 19722/08), pronunciata dal giudice del lavoro di Roma e pubblicata il 30 marzo 2009, con la quale era stata dichiarata ai sensi dell'art. 1 L. n. 1369/60 la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la società ATAC e l'appellato DE

GREGORI

Terenzio dal 2 novembre 1998, nonché per l'effetto anche la nullità del contratto di formazione e lavoro stipulato tra le parti il 28 febbraio 2000, con diritto all'inquadramento del lavoratore nel sesto livello c.c.n.l. autoferronvieri (parametro 158) e aveva condannato la società convenuta al pagamento delle differenze retributive dal 18 dicembre 2000 sino alla data della domanda, da liquidarsi in separato giudizio. La Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 1624 in data 18 - 28 febbraio 2014 rigettava l'interposto gravame, condannando, inoltre, parte appellante al pagamento delle relative spese. Avverso l'anzidetta pronuncia d'appello ha proposto ricorso per cassazione ATAC S.p.A. con atto del 27 febbraio 2015, affidato a quattro motivi, cui ha resistito il DE GREGORI mediante controricorso del due - tre aprile 2015. Le parti hanno poi depositato memorie illustrative ex articolo 378 c.p.c.. RAGIONI della

DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c. in relazione all'articolo 360 n. 3 dello stesso codice, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della società appaltatrice (TURISMO FRATARCANGELI COCCO s.a.s.) al fine di una compiuta e completa istruzione del giudizio, nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 132 n. 4 c.p.c. e 111 della Costituzione, nella parte motiva del capo di sentenza in cui era stata respinta la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della società appaltatrice, tanto ai sensi dell'articolo 360 n. 3 c.p.c.. La sentenza impugnata, quindi, secondo la ricorrente, era anche viziata per non aver spiegato le ragioni in base alle quali ud. 20.03.19 i r.g. n. 06398-15 l'intervento processuale della FRA TARCANGELI non era stato ritenuto necessario, così come dedotto dalla ATAC, con ciò violando, quindi, anche le norme a presidio della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Con il secondo motivo la società ricorrente ha lamentato violazione e falsa applicazione dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, nonché degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - nonché violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c. in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie. Non erano stati applicati i principi di diritto vigenti in materia, secondo cui il divieto di intermediazione e d'interposizione nelle prestazioni di lavoro, sancito dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, opera nel caso in cui l'appalto abbia ad oggetto la messa a disposizione di una prestazione lavorativa, attribuendo all'appaltatore soli compiti di gestione amministrativa del rapporto in assenza di una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, la cui esistenza peraltro non può essere esclusa avuto riguardo alla natura delle prestazioni in concreto affidate, ove la predisposizione dell'organizzazione del lavoro non sia supportata da mezzi e capitali propri. Nel caso di specie, invece, l'appalto doveva considerarsi assolutamente lecito, avendo ad oggetto non già la mera fornitura di manodopera, bensì di un'opera o di un servizio per la cui realizzazione l'appaltatore si avvaleva anche di prestazioni di lavoro da egli autonomamente dirette ed organizzate attraverso la propria struttura imprenditoriale. Vi era stato, inoltre, il conseguimento di un risultato produttivo autonomo. La corretta interpretazione del contratto di appalto nella specie non si era avuta, in quanto tale contratto aveva ad oggetto la fornitura di un servizio per la cui esecuzione e realizzazione era completamente rimessa l'appaltatore l'autonoma organizzazione, tra l'altro, delle prestazioni di lavoro dei propri dipendenti occupati nell'appalto medesimo. Risultava pacifico, per di più, trattandosi di circostanza mai contestata, il fatto che la società Turismo

FRATARCANGELI

Cocco era un'impresa senz'altro genuina, in quanto dotata di una propria e autonoma organizzazione di capitali e di mezzi, funzionali ud. 20.03.19 r.g. n. 06398-15 all'esercizio proprio dell'attività di trasporto con autobus di persone. Nella fattispecie l'ATAC era rimasta del tutto estranea alla gestione di servizi appaltati, non avendo esercitato alcuna ingerenza volta colmare eventuali lacune dell'organizzazione dell'appaltatrice, sicché la responsabilità della concreta ed effettiva esecuzione di servizi dipendeva esclusivamente dall'appaltatrice stessa, che aveva inoltre assunto su di sé il rischio della gestione di servizi ricevuti in appalto dall'altra. Dalle evidenziate emergenze risultava come la prestazione di lavoro dei conducenti dell'appaltatrice, lungi dal rappresentare l'oggetto dell'appalto, costituiva soltanto una delle molteplici attività che la FRATARCANGELI era obbligata a fornire per la corretta esecuzione del servizio commissionatole in appalto, attraverso tutto il suo personale, diversamente impiegato nelle attività appaltate in relazione alle loro diverse competenze e mansioni. Inoltre, la Corte d'Appello aveva omesso completamente di considerare il fatto che la FRATARCANGELI COCCO aveva assunto su di sé il rischio della gestione dei servizi avuti in appalto dall'ATAC (a suo carico infatti erano i costi per la pulizia giornaliera, per l'assicurazione obbligatoria e per il rimessaggio degli automezzi. Peraltro , quanto alla validità del contratto di formazione e lavoro, andava ribadito che le pregresse esperienze lavorative del De Gregori, limitate al servizio di trasporto diurno dei disabili e, solo in parte, al trasporto pubblico notturno di linea, non avrebbero mai potuto giustificare l'immediata assegnazione del lavoratore a mansioni di conducente di linea dell'azienda convenuta, preposta alla gestione dell'intero sistema di pubblico trasporto operante nella città di Roma) senza un preventivo ed adeguato periodi di formazione. Come terzo motivo di ricorso è stata lamentata la violazione falsa applicazione degli articoli 1321, 1362 e ss. c.c., in relazione all'accordo collettivo aziendale dell'Il luglio 2000 e al verbale di accordo sindacale 24 marzo 2005, ciò in relazione all'articolo 360 n.3 c.p.c., con riferimento all'elemento di riordino del sistema retributivo, c.d. E.R.S., che in base all'articolo 2 dell'accordo sindacale 11-07-2000 era stato istituito per il solo personale in forza a tempo indeterminato alla data di stipula dello stesso accordo, attuativo di quanto previsto dall'articolo 3 dell'accordo nazionale 2 marzo 2000, laddove 3 li ud. 20.03.19 r. n. 06398-15 era stata ravvisata la necessità di procedere alla riclassificazione degli istituti salariali aziendali, nella prospettiva di realizzarne una semplificazione e razionalizzazione;
per cui sarebbe stata definita a livello aziendale la quota delle voci salariali aziendali da riservare ai nuovi assunti, escludendo prioritariamente quelle non collegate a prestazioni effettivamente svolte e al premio di risultato di cui all'articolo 6 del vigente c.c.n.l.. Ed era poi evidente che la concorde ricostruzione del significato e della portata dell'accordo 11 luglio 2000, a cura delle stesse parti che lo avevano stipulato, risultava determinante ai fini dell'individuazione della comune intenzione espressa nell'accordo stesso ai sensi dell'art. 1362 c.c., contrariamente, quindi, a quanto opinato al riguardo dalla Corte territoriale. Infatti, la volontà univocamente manifestata dalle parti, dalle stesse chiaramente confermata, era nel senso che nessuna assunzione successiva al due marzo 2000 poteva prevedere il riconoscimento dell'elemento mensile consolidato in quanto i lavoratori assunti dopo tale data non percepivano, di fatto, il trattamento retributivo aziendale confluito nell'ERS (accordo 24-3-2005). Ne derivava pure una gravissima alterazione del sinallagma e dell'equilibrio voluto dalle medesime parti, in contrasto anche con í principi di cui agli artt. 1366 e 1369 c.c.. Con il quarto motivo è stata inoltre denunciata la violazione e falsa applicazione del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e dell'accordo collettivo nazionale del 12 luglio 1985, nonché dell'art. 2126 c.c., tanto in relazione alla domanda riconvenzionale a suo tempo spiegata da essa società convenuta, avuto riguardo alla sentenza di questa Corte, n. 12661 in data 8 luglio 2004, che aveva affermato la nullità della contrattazione aziendale che, in deroga a quella nazionale, aveva previsto la riduzione dell'orario di lavoro settimanale dei dipendenti, da 39 a 37 ore, orario quest'ultimo pacificamente osservato anche dal De Gregori durante il periodo successivo alla sua assunzione a tempo indeterminato, in epoca posteriore al contratto di formazione e lavoro. Di conseguenza in riconvenzionale, parte convenuta aveva chiesto, previa declaratoria di nullità della contrattazione aziendale circa le 37 ore settimanali, in luogo delle dovute 39, la condanna dell'attore alla restituzione di quanto per l'effetto indebitamente percepito, domanda però respinta ud. 20.03.19 rg. n. (-16308-15 in base ad erronea applicazione dell'art. 2126 c.c., "né le conclusioni di primo grado risultanti riferite anche a prestazioni future, essendo l'accertamento richiesto funzionale alla domanda di restituzione, laddove inoltre l'art. 2126 riguarderebbe la sola retribuzione ordinaria, mentre la maggiorazione per il lavoro straordinario spetta soltanto ove in effetti sia stata resa una prestazione oltre il normale orario di lavoro. Dunque, l'Azienda aveva diritto di ripetere un vero e proprio pagamento indebito oggettivo. Le anzidette censure vanno disattese. Invero, la domanda dell'attore muoveva dall'assunto secondo cui il contratto di appalto, stipulato il 15 ottobre 1998 con la TURISMO FRATARCAGELI COCCO s.a.s., avente ad oggetto i servizi di trasporto di disabili e di trasporto notturno nel Comune di Roma, in realtà andava qualificato in termini di interposizione fittizia di manodopera, vietata ai sensi dell'articolo I. L. n. 1369/60, sicché dal 2 novembre 1998 si era instaurato tra le parti un rapporto subordinato di lavoro tra il ricorrente e la società convenuta. Ne derivava che, licenziato il lavoratore dall'appaltatrice il 22 febbraio 2000, per essere immediatamente riassunto con lettera del 28 febbraio dello stesso anno dall'Atac, mediante contratto di formazione lavoro sino al 17 dicembre 2000, data di trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato, ed essendo emerso che le mansioni oggetto del nuovo contratto risultavano le stesse del precedente, in realtà andava dichiarata la sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società Atac, sin dalla data di formale assunzione ad opera della FRATARCANGELI COCCO. La sentenza appellata, inoltre, aveva rigettato la domanda riconvenzionale della società convenuta, che aveva chiesto la condanna dell'attore alla restituzione di quanto percepito indebitamente in virtù della illegittima riduzione dell'orario ordinario di lavoro da 39 a 37 ore settimanali, e ciò per effetto della nullità della contrattazione aziendale sull'orario di lavoro, la quale prevedeva un limite di 37, anziché di 39 ore, entità per contro indicata dal contratto collettivo nazionale di lavoro.tid. 20.03.19 / r.g. n. 06398 15 Secondo la Corte capitolina, l'appello risultava infondato sulla base della corretta ed approfondita motivazione del primo giudicante, che collegio condivideva integralmente. In primo luogo, non sussisteva il litisconsorzio necessario dell'appaltatore, ipotizzato dall'appellante, trattandosi di cause scindibili. Risultava poi immune da censure la valutazione del materiale probatorio acquisito, compiuta dalla sentenza appellata, avuto riguardo alle dichiarazioni rese in particolare dai testi Castaldi Roberto e Giubilei Pietro. Costoro avevano concordemente confermato il fatto che era lo stesso personale dell'azienda convenuta a stabilire e a comunicare i turni di lavoro agli autisti della appaltatrice TURISMO FRATARCANGELI COCCO s.a.s., nonché a decidere i periodi di ferie. Inoltre, il Castaldi aveva precisato che sulla base delle esigenze degli utenti direttamente comunicava agli autisti eventuali variazioni del piano. In tale contesto era emerso, chiaramente, che la società appellante gestiva il rapporto di lavoro dell'appellato, direttamente impartendo al predetto le direttive datoriali e determinando il contenuto concreto della prestazione dal medesimo dovuta. Correttamente, inoltre, il Tribunale aveva affermato che il teste indicato dalla resistente,
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