Cass. civ., sez. III, sentenza 05/06/2020, n. 10808

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 05/06/2020, n. 10808
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10808
Data del deposito : 5 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

eguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4624/2017 R.G. proposto da: Cerved Credit Management s.p.a., nella qualità di procuratore spe- ciale della Sagrantino Italy s.r.I., in persona del legale rappresen- tante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. A S, domiciliato, ai sensi dell'art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

- ricorrente -

contro

M G, M T, M V, M Gio- vanna, M G, M O, E G ed E A, rappresentati e difesi dagli Avv.ti A R- .2u£5 no, C P e P P e domiciliati, ai sensi dell'art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali- A R;
- intimato- avverso la sentenza n. 4242 della Corte d'appello di Napoli, deposi- tata il 30 novembre 2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2019 dal Consigliere Cosimo D'Arrigo;
uditi l'Avv. A S e l'Avv. G D L, in sostituzione dell'Avv. A Rno;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ge- nerale A M S, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale con- dizionato.

FATTI DI CAUSA

Il Credito Fondiario s.p.a. concedeva a A R un finan- ziamento per l'importo di lire 200.000.000, a garanzia del quale veniva costituita ipoteca su un immobile di proprietà di Donato Ma- gistro e G D F. A fronte dell'inadempimento del R, la Banca notificava atto di precetto ad esso debitore (15 ottobre 1993), al M (14 ot- tobre 1993) e alla D F (11 novembre 1993). A soli terzi datori di ipoteca notificava poi un atto di pignoramento immobiliare. La procedura veniva dichiarata estinta in data 17 giugno 2003: il giu- dice dell'esecuzione rilevava, in particolare, che la D F era de- ceduta in data anteriore al pignoramento e che, da un lato, di tale circostanza non vi era traccia nella relazione notarile sostitutiva della documentazione ipotecaria e catastale e, dall'altro, il pigno- ramento non era stato notificato agli eredi. La Sagrantino Italy s.r.l. succedeva nella titolarità del credito e, perdurando l'inadempimento del R, il 5 maggio 2011 notifica- va un nuovo atto di precetto al debitore garantito, a Donato Magi- stro e agli eredi della D F (deceduta già nel 1993). I terzi datori di ipoteca opponevano l'atto di precetto, eccepen- do l'intervenuta prescrizione del credito a garanzia del quale era costituita la garanzia immobiliare. Il Tribunale di Napoli, nella contumacia del R, accoglieva l'opposizione. La Sagrantino Italy s.r.l. appellava la decisione, sostenendo che il termine di prescrizione si fosse interrotto in modo permanente per effetto dell'espropriazione intrapresa nel 1993 e che il nuovo termine fosse iniziato a decorrere solo dall'estinzione di questa, av- venuta il 17 giugno 2003. Il giudizio veniva interrotto per il decesso di Donato M e riassunto nei confronti dei suoi eredi. La Corte di Appello di Napoli rigettava il gravame. La Sagrantino Italy s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione per un unico motivo. Teresa, Vito, Giovanna, Orazio e Giuseppe Magi- stro, Giuseppina e Antonio Eboli hanno resistito con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale condizionato articolato in tre motivi. A R non ha svolto attività difensiva. La ricorrente principale ha resistito al ricorso incidentale con controricorso. Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale non partecipa- ta, ai sensi dell'art. 380-bis-1 cod. proc. civ. e, in relazione a tale trattazione, la Sagrantino Italy s.r.l. ha depositato memorie difen- sive. Con ordinanza interlocutoria è stata disposta la trattazione del ricorso in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 375, primo comma, n. 1 e 5 cod. proc. civ. per la trattazione in se- de camerale. Alla pubblica udienza le parti e il Pubblico ministero hanno con- cluso come da verbale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo posto a fondamento del ricorso principale si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2943, primo comma, e 2945, secondo comma, cod. civ. nonché degli artt. 602, 603 e 604 cod. proc. civ. La censura si rivolge contro la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che nell'espropriazione contro il terzo proprietario la notifica dell'atto di precetto al debito- re principale, non seguita dalla notifica dell'atto di pignoramento, produca solo l'effetto interruttivo istantaneo della prescrizione. Va premesso che la decisione della Corte d'appello si basa sull'accoglimento dell'eccezione di "prescrizione indiretta" dell'ipoteca, formulata dagli opponenti già negli scritti introduttivi del primo grado, non esaminata dal Tribunale e riproposta ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. In particolare, la corte territoriale ha ri- levato che al R, debitore principale garantito, venne notificato nel 1993 solamente un atto di precetto;
il pignoramento immobilia- re, invece, fu notificato solamente ai datori di ipoteca G D F (peraltro, con notifica nulla in quanto costei a quella data era già deceduta) e Donato M. Sulla scorta di ciò, ha ritenuto che la notificazione dell'atto di precetto - a valere come costituzio- ne in mora del debitore - avesse determinato soltanto l'interruzione istantanea della prescrizione, ma non anche gli effetti sospensivi del decorso del termine che l'art. 2945, secondo comma, cod. civ. riserva espressamente ai soli atti indicati dall'art. 2943, primo e secondo comma, cod. civ. Pertanto, alla data di notificazio- ne del secondo atto di precetto (5 maggio 2011) il credito garantito era oramai estinto, non sussistendo nei confronti del R altri atti interruttivi diversi dal precetto notificatogli il 15 ottobre 1993. Di tale circostanza, che determinava l'estinzione indiretta della ga- ranzia accessoria al credito principale, si potevano quindi avvalere gli eredi dei terzi datori di ipoteca. Tale decisione è censurata sostenendosi che la notificazione dell'atto di precetto al R sarebbe sufficiente per estendere an- che a costui gli effetti interruttivi permanenti del successivo pigno- ramento, ancorché quest'ultimo fosse stato notificato ai soli terzi proprietari dell'immobile ipotecato M e D F. Ciò in quanto, per un verso, l'atto di precetto conteneva gli elementi in- dentificativi del successivo pignoramento;
e, per altro verso, per- ché - sussistendo litisconsorzio necessario fra debitore principale e terzi datori di ipoteca - gli effetti del processo esecutivo intrapreso nei confronti di questi ultimi si estenderebbero automaticamente anche al primo. Il motivo è infondato per le ragioni che seguono. Quanto al primo argomento speso dalla società ricorrente, ba- sta osservare che con l'atto di precetto non ha inizio il processo e- secutivo e quindi lo stesso non risponde alla fattispecie delineata dall'art. 2943, primo comma, cod. civ. («atto con il quale si inizia un giudizio [...] esecutivo»). Dunque, l'atto di precetto produce un effetto interruttivo della prescrizione del relativo diritto di credito a carattere solamente istantaneo, sicché, verificatosi tale effetto, ini- zia a decorrere, dalla data della sua notificazione, un nuovo periodo di
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