Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/02/2023, n. 04835

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/02/2023, n. 04835
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04835
Data del deposito : 16 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Rel. hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso iscritto al n. 24271/2016 R.G. proposto da: Oggetto: Ud. 10/01/2023 DEL BALZO BERNARDO, CESARACCIO ETTORE, ARMINIO MARIA ANTONIETTA, TURANO MARIA LUISA, SOLARI IANUARIA, elettivamente domiciliati in

ROMA VIA SARDEGNA

38, presso lo studio dell’avvocato C A M, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato N L -ricorrenti-

contro

IMMOBILIARE BELLAVISTA S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIA A.

CADLOLO

118, presso lo studio dell’avvocato L N, che la rappresenta e difende -controricorrentee ricorrente incidentale - nonché

contro

D'ORAZI FLAVONI GIULIANA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI S. MARIA MAGGIORE, 148, presso lo studio dell’avvocato C L, che la rappresenta e difende -controricorrente- ROMA CAPITALE, D'ORAZI FLAVONI STEFANO, D'ORAZI FLAVONI MARIO GIUSEPPE, TURANO CARLO, VICARIO RENATO MARCO, CAMERA ROTA CLAUDIA, BELLONI MARIA STEFANIA, GRAZIANI ALBERTO -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di ROMA n. 1883/2016 depositata il 21/03/2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10/01/2023 dal Consigliere A S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale C M, il quale ha chiesto di accogliere il ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale;
uditigli Avvocati LUCIO NICASTRO e NICOLÒ LIPARI. FATTIDI CAUSA B D B, E C, M A A, M L T e I S hanno proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 1883/2016 della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 21 marzo 2016. La Immobiliare Bellavista s.r.l. ha notificato controricorso contenente altresì ricorso incidentale in unico motivo. GD’Orazi Flavoni ha resistito notificando controricorso. Tutti gli altri intimati indicati in epigrafe non hanno svolto attività difensive. B D B, E C, M A A, M L T, I S ed altri, condomini del Condominio via Giuseppe Ceracchi 35 di Roma, convennero dinanzi al Tribunale di Roma l'Immobiliare Bellavista s.r.l., domandando: di accertare incidentalmente che il tratto di via Sebastiano Conca, sul quale il Condominio ha ingresso secondario e che era stato utilizzato sino al 1992, quando ne era stato precluso l'uso da parte della convenuta, "è parte del demanio del Comune o, comunque, è via aperta al pubblico transito";
di "disporre a carico dell'Immobiliare Bellavista s.r.l. la rimozione del cancello in ferro, della catena e di ogni altro oggetto o mezzo idoneo a diminuire la fruizione del libero passaggio tra il Condominio di via Giuseppe Ceracchi 35 di Roma e la via Sebastiano Conca”;
in subordine, di accertare "l'esistenza di una servitù di passaggio in favore del Condominio di via Giuseppe Ceracchi 35 e dei suoi condomini". La convenuta Immobiliare Bellavista s.r.l. si difese deducendo che sull’area in contesa erano apposti una catena senza lucchetto ed un cancello in legno di cui aveva la chiave di apertura anche il Condominio di via Giuseppe Ceracchi 35, al quale perciò non era precluso l’accesso, essendosi essa limitata, piuttosto, ad una utile gestione nel comune interesse. Al giudizio hanno partecipato anche il Comune di Roma (costituitosi per vedere "tutelata la propria posizione e quella della intera collettività ove si accertasse che sia stato effettivamente ed abusivamente intercluso il transito lungo una via pubblica o privata, ma di pubblico uso in base all'istituto della dicatio ad patriam ") e C C R (intervenuta adesivamentealle domande degli attori). A seguito della morte di una delle parti originarie, G R C in V, il processo fu riassunto nei confronti dei suoi eredi G, M e Stefano D’Orazi Flavoni. Sono indicati in atti quali parti del giudizio anche A G e C T. Con sentenza n. 6354/2011 del 28 marzo 2011, il Tribunale di Roma accolse la domanda degli attori e condannò l'Immobiliare Bellavista s.r.l. a rimuovere la catena e il cancello. Il giudice di primo grado affermò che dalla documentazione prodotta, ovvero, in particolare, dal decreto prefettizio del 16 gennaio 1952 e dalla relazione del geometra G C, risultava che la parte di via Sebastiano Conca in prossimità di via dei Monti Parioli è stata espropriata e così acquisita al patrimonio del Comune di Roma. Il Tribunale evidenziò ancora che il tratto di strada in contesaè posto all'interno dell'abitato, inquanto “prolungamento naturale” di via Sebastiano Conca, ed è“in comunicazione diretta con il suolo pubblico”, e cioè con la parte di via Sebastiano Conca di cui risultava accertata la natura pubblica in forza del decreto di espropriazione, operando la presunzione di demanialità delle strade rientranti nel territorio comunale di cui all'art. 22 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F. Propose appello in via principale l'Immobiliare Bellavista s.r.l., contestando prioritariamente l’individuazione del tratto di strada oggetto di lite compiuta dal Tribunale, per essere lo stesso del tutto estraneo alla vicenda espropriativa citata, nonché la riconducibilità di tale area alla presunzione di demanialità stabilita dall'art. 22 della legge n. 2248 del 1865, all. F, oltre a svolgere altre critiche in punto di qualificazione della pretesa e di legittimazione attiva e passiva. Si costituivano B D B, E C, M A A, M L T e I S, Roma Capitale e C C R, tutti chiedendo il rigetto dell’appello e quest’ultima proponendo altresì gravame incidentale in ordine alla compensazione delle spese di lite disposta in primo grado. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza resa il 21 marzo 2016, ha accolto l’appello spiegato dalla Immobiliare Bellavista s.r.l., rigettando la domanda degli attori, in quanto gli stessi non avevano prodotto nel giudizio di gravame “il loro fascicolo di primo grado, nel quale erano verosimilmente contenuti i documenti in forza dei quali è stata accolta dal Tribunale la loro domanda principale (in particolare il decreto prefettizio del 16 gennaio 1952 e la relazione del geometra C), nonché gli altri documenti richiamati dagli appellati" nelle loro difese, che “la parte aveva l’onere di depositare”. La Corte di Roma ha aggiunto che tali documenti non risultavano prodotti neppure dalle altre parti costituite in appello, non avendo nemmeno Roma Capitale depositato il proprio fascicolo di primo grado. La sentenza impugnata ha così concluso che il collegio non disponeva degli “elementi per valutare la fondatezza della domanda degli attori, contestata dalla società appellante, in particolare per quanto concerne la natura della strada in questione”. La domanda degli attori era, dunque, “rimasta sfornita di qualsiasi supporto probatorio”. Né, secondo la Corte d’appello, emergevano “in atti elementi per l’eventuale accoglimento della domanda subordinata proposta dagli attori”, non essendo, tra l’altro, neppure “dato conoscere quali fossero i capitoli della prova articolata negli scritti difensivi di primo grado di parte attrice e, poi, espletata”. È stata comunque rigettata dai giudici di secondo grado la domanda di condanna degli attori- appellati per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non sussistendone “le condizioni oggettive e soggettive”. L’unico motivo del ricorso di B D B, E C, M A A, M L T e I S avverso la sentenza n. 1883/2016 della Corte d’appello di Roma ha dedotto la violazione degli artt. 342 c.p.c., 2697 c.c. e 115 c.p.c. Leparti deposit arono memorie in vista dell’adunanza ex art. 380 bis.

1.c.p.c. fissata per il giorno del 18 novembre 2021. Con ordinanza interlocutoria n. 14534/2022 del 9 maggio 2022, pronunciata all’esito di detta adunanza, la Seconda Sezione civile ha evidenziato la particolare rilevanza della questione sottesa al motivo del ricorso principale ed ha perciò rimesso alle Sezioni Unite la decisione, chiedendo di valutare quale incidenza abbia sui principi enunciati nelle sentenze n. 28498 del 2005 e n. 3033 del 2013 l’introduzione del fascicolo telematico del processo e se tale eventuale incidenza non giustifichi l’opportunità di superare anche per i documenti analogici la conclusione secondo cui grava sull’appellante l’onere di produrre o ripristinare in appello i documenti già prodotti in primo grado, subendo egli, altrimenti, le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte. È stata acquisita la relazione predisposta dall'Ufficio del massimario. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale C M, ha depositato in data 13 dicembre 2022 conclusioni scritte motivate, chiedendo di accogliere il ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale. La controricorrente Immobiliare Bellavista s.r.l. h a presentato memoriaai sensi dell’art. 378 c.p.c.

RAGIONIDELLA DECISIONE

1.L’unico motivo del ricorso di B D B, E C, M A A, M L T e I S denuncia la violazione degli artt. 342 c.p.c., 2697c.c. e 115 c.p.c. I ricorrenti principali assumono che, alla stregua dei principi enunciati nelle sentenze n. 28498 del 2005 e n. 3033 del 2013 delle Sezioni Unite, era l’appellante Immobiliare Bellavista s.r.l. onerata di dimostrare la fondatezza del proprio gravame e di produrre perciò i documenti occorrenti per la decisione. L’unico motivo del ricorso incidentale della Immobiliare Bellavista s.r.l. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. e la conseguente contraddittoria motivazione, esponendo che la domanda risarcitoria per responsabilità aggravata meritava accoglimento in quanto si è in presenza di un “abuso del processo” da parte degli attori.

2. L’ordinanza interlocutoria n. 14534/2022, pronunciata dalla Seconda Sezione civile, ha premesso che la questione delle conseguenze della mancata disponibilità da parte del giudice d'appello dei documenti posti a base della decisione di primo grado è propria delle sole prove precostituite, giacché i restanti atti di istruzione sono inseriti nel fascicolo d’ufficio (art. 168, comma 2, c.p.c.). I documenti, viceversa, sono inseriti in una sezione separata del fascicolo di parte (art. 74, comma 1, disp. att. c.p.c.), il quale può essere ritirato (secondo le modalità indicate dall’art. 169 c.p.c. – e cioè
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi