Cass. civ., sez. II, sentenza 13/11/2024, n. 29331

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Sentenza
13 novembre 2024
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13 novembre 2024

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Massime2

Il direttore dei lavori esercita, per conto del committente, i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che ne derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo che egli sia stato espressamente incaricato di svolgere anche l'attività aggiuntiva di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto.

In tema di contratto d'opera intellettuale, in caso di vizi e difformità dell'opera che non ne comportino la radicale inutilizzabilità, il committente può limitarsi a chiedere il risarcimento del danno per l'inesatto inadempimento e in tale caso i vizi non escludono il diritto al compenso del professionista, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 13/11/2024, n. 29331
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29331
Data del deposito : 13 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 34909/2019 Numero sezionale 2854/2024 Numero di raccolta generale 29331/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE composta da: Rosa Maria Di Virgilio Presidente Linalisa Cavallino Consigliere rel. OGGETTO: Chiara Besso Marcheis Consigliere contratto di Cesare Trapuzzano Consigliere progettazione Remo Caponi Consigliere RG. 34909/2019 ha pronunciato la seguente P.U. 24-10-2024 SENTENZA sul ricorso n. 34909/2019 R.G. proposto da: IREN S.P.A., c.f. 07129470014, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Bertora, dall'avv. Antonio De Luca e dall'avv. Alessandro Masciocchi, elettivamente domiciliata in Roma presso l'avv. Masciocchi nel suo studio in viale Parioli n. 12 ricorrente

contro

TT ASSOCIATI INTERNATIONAL S.R.L. in liquidazione, c.f.0627850151, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Decio e dall'avv. Stefano Gattamelata, elettivamente domiciliata in Roma presso il secondo, nel suo studio in via di Monte Fiore n. 22 controricorrente e ricorrente in via incidentale nonché

contro

NT DO, c.f. [...], rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Piva e dall'avv. Antonio Andreoli, con domicilio digitale Numero registro generale 34909/2019 Numero sezionale 2854/2024 Numero di raccolta generale 29331/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 paolopiva@pec.it e antonioandreoli@pec.it controricorrente nonché

contro

AN IE, c.f. [...], rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Piva e dall'avv. Antonio Andreoli, con domicilio digitale paolopiva@pec.it e antonioandreoli@pec.it controricorrente nonché

contro

REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, c.f. 00875360018, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Pennica, elettivamente domiciliata in Roma presso l'avv. Milena Iannaccone nel suo studio in via G. Avezzana n. 6 controricorrente nonché

contro

LI EX SS NO intimati avverso la sentenza n. 2567/2029 della Corte d'Appello di Bologna, depositata il 16-9-2019, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24-10- 2024 dal consigliere Linalisa Cavallino, udito il Sostituto Procuratore Generale, nella persona della dott. Rosa Maria Dell'Erba, la quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso principale primo, secondo, quarto, nei termini specificati e settimo e il rigetto del ricorso incidentale, uditi l'avv. Antonio De Luca per la ricorrente EN s.p.a., l'avv. Luigi Decio per la controricorrente ricorrente incidentale OT Associati 2 Numero registro generale 34909/2019 Numero sezionale 2854/2024 Numero di raccolta generale 29331/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 International s.r.l., l'avv. Paolo Piva per i controricorrenti PA e NA FATTI DI CAUSA 1.Con atto di citazione notificato il 7-11-2002 PS s.p.a., di seguito Enia s.p.a. e poi EN s.p.a., ha convenuto avanti il Tribunale di Parma OT Associati International s.r.l. e TE s.p.a., di seguito Parxco s.p.a., per ottenere la riduzione del corrispettivo delle prestazioni rese dalle convenute in conseguenza dei vizi denunciati e la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti. L'attrice ha esposto di avere conferito alle società convenute l'incarico di redigere congiuntamente il progetto per la realizzazione della propria sede aziendale, comprendente il progetto urbanistico e architettonico, la progettazione esecutiva di strutture e impianti e la direzione artistica;
l'esecuzione dei lavori era stata affidata ad associazione temporanea di imprese composta da RO s.p.a., OG IE e F. s.p.a. ed Edilfarnese Costruzioni s.r.l., mentre la direzione dei lavori era stata affidata a professionisti con competenze distinte, ing. AN SS, ing. DO PA e ing. IE NA. Si sono costituite le convenute OT Associati International s.r.l. e TE s.p.a. eccependo, tra l'altro, l'esistenza di clausola compromissoria, la prescrizione, chiedendo la chiamata in causa delle società appaltatrici e dei direttori dei lavori al fine della manleva, nonché chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'attrice al pagamento del corrispettivo residuo. Disposte le chiamate in causa delle società appaltatrici e dei direttori dei lavori, nonché delle loro compagnie assicuratrici secondo le relative richieste, svolti due accertamenti tecnici preventivi, con sentenza parziale n. 21/2007 il Tribunale di Parma ha respinto l'eccezione di incompetenza, in quanto le clausole arbitrali deferivano a collegio arbitrale solo le controversie relative alla liquidazione dei 3 Numero registro generale 34909/2019 Numero sezionale 2854/2024 Numero di raccolta generale 29331/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 compensi previsti dalla convenzione e non quelle relative alla qualità delle prestazioni rese dai professionisti e agli effetti del loro inadempimento;
ha rigettato le domande delle convenute nei confronti della società appaltatrice RO s.p.a., in quanto i rapporti tra questa società e l'attrice erano già stati definiti con sentenza passata in giudicato;
ha rigettato l'eccezione di prescrizione, dichiarando che l'azione contrattuale nei confronti dei direttori dei lavori e dei progettisti non era prescritta;
ha dichiarato l'attrice decaduta dall'azione extracontrattuale ex art. 1669 cod. civ. per mancata tempestiva denuncia dei vizi;
ha disposto la prosecuzione del giudizio con riguardo all'azione contrattuale proposta dall'attrice nei confronti delle società progettiste e dei direttori dei lavori. La sentenza è stata integralmente confermata dalla sentenza n. 212/2012 della Corte d'appello di Bologna, non impugnata. Con sentenza n. 1567/2013 pubblicata il 12-12-2013 il Tribunale di Parma, con riguardo alle domande attoree di risarcimento dei danni e di riduzione del corrispettivo, ha esaminato il profilo della riduzione del corrispettivo, ha dichiarato che la relativa domanda non poteva ritenersi efficacemente estesa dalla committente ai direttori dei lavori e ha escluso che i direttori dei lavori potessero essere chiamati in rivalsa dalle società convenute;
sulla base della valutazione del consulente d'ufficio in ordine alle carenze nella valutazione dell'impatto di falda, alle carenze nella scelta del tipo di sottofondo stradale e della pavimentazione, nonché alle carenze progettuali relative ad alcune sezioni del sistema fognario, dato atto che la committente aveva già ricevuto in sede arbitrale la somma di Euro 52.43,36 per la pavimentazione esterna, ha ritenuto congruo ridurre in via equitativa gli importi dovuti alle società progettiste a titolo di corrispettivo di Euro 50.000,00 per ciascuna delle due società; ha accolto la domanda riconvenzionale delle società progettiste volta a ottenere il compenso 4 Numero registro generale 34909/2019 Numero sezionale 2854/2024 Numero di raccolta generale 29331/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 residuo di Euro 33.109,43 e, operata la compensazione atecnica, ha condannato OT Associati International s.r.l. e Partxco s.p.a. in solido al pagamento a favore di EN s.p.a. di Euro 66.890,57 oltre interessi legali dalla notificazione dell'atto di citazione.

2.Avverso la sentenza OT Associati International s.r.l. ha proposto appello principale e EN s.p.a. ha proposto appello incidentale;
si sono costituiti nel giudizio di appello i direttori dei lavori DO PA, AN SS e IE NA, nonché la compagnia assicuratrice di DO PA Reale Mutua Assicurazioni;
non si è costituita Partxco s.p.a. La sentenza n. 2567/2019 pubblicata il 16-9-2019 della Corte d'appello di Bologna, dato atto che l'appello era stato notificato anche al curatore fallimentare di Partxco s.p.a., che era stata dichiarata fallita dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, ha integralmente rigettato gli appelli principale e incidentale. La sentenza ha rigettato il primo e il secondo motivo di appello di OT Associati International s.r.l., dichiarando che l'incarico di progettazione era stato conferito alle due società congiuntamente, per cui entrambe erano solidalmente obbligate all'adempimento e non rilevava, nei rapporti con la committente, né il fatto che in fase esecutiva le due società si fossero eventualmente ripartite i compiti, né la diversa efficienza causale delle condotte o la diversa gravità delle colpe;
si trattava di questioni rilevanti in sede di esercizio dell'azione di regresso di una debitrice in via solidale nei confronti dell'altra, e tale domanda non era stata esercitata in causa. La sentenza ha rigettato il terzo e il quarto motivo di appello della società OT, relativi alla responsabilità dei direttori dei lavori e al conseguente diritto di rivalsa della società progettista nei loro confronti. In primo luogo, ha considerato che la domanda risarcitoria estesa ai direttori dei lavori non era stata rigettata dal giudice di primo 5 Numero registro generale 34909/2019 Numero sezionale 2854/2024 Numero di raccolta generale 29331/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 grado per avere escluso la loro responsabilità, ma per effetto della decadenza dall'azione ex art. 1669 cod. civ. In ordine alla domanda di riduzione del corrispettivo, ha confermato la sentenza di primo grado condividendone il rilievo secondo il quale tale domanda, attenendo a un rimedio “manutentivo” del contratto, non poteva essere estesa ai direttori dei lavori chiamati in garanzia dalle società convenute, soggetti terzi rispetto al contratto tra committente e progettisti, ai quali non era stato attribuito alcun compito di progettazione né di controllo dell'attività progettuale;
di conseguenza ha escluso che gli stessi potessero essere chiamati in manleva dalle società progettiste, riguardando la domanda di riduzione del prezzo le prestazioni rese dalle società progettiste, del tutto estranee all'incarico conferito ai direttori dei lavori, non potendo la società OT rivalersi su di loro per errori riconducibili esclusivamente alla loro attività di progettazione;
ha rilevato che comunque il Tribunale, in fase

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