Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/10/2019, n. 25974

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/10/2019, n. 25974
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25974
Data del deposito : 15 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 21526-2015 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

2019 contro 1367 FINTEL ENERGIA GROUP SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE G.

MAZZINI

134, presso lo studio dell'avvocato G M C, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1995/2015 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 12/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/2019 dal Consigliere Dott. G C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F S che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avvocato S che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il controricorrente l'Avvocato C che ha chiesto il rigetto del ricorso. RGN 21526/2015 Agenzia delle Dogane/

FINTEL ENERGIA GROUP

Spa

FATTI DI CAUSA

La Fintel Energia Group Spa (già Ress Srl), esercente la attività di vendita di gas naturale ed energia elettrica, aveva presentato alla Commissione Tributaria Provinciale di Pavia ricorso contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni prot. N. 13849/RU per omesso versamento della differenza di accisa, emesso dall'Ufficio delle Dogane di Pavia, a seguito di processo verbale di constatazione dei funzionari dell'Ufficio, con cui era stata esclusa la spettanza della agevolazione dell'aliquota di accisa ridotta per usi industriali, richiesta ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 504 del 1995 (TUA), ai consumi di gas naturale destinato, negli anni fra il 2007 ed il 2008, alla combustione nel settore della distribuzione commerciale in favore del cliente Gallerie Commerciali Bennet Spa nel Centro Commerciale Bennet gestito da tale società in San Martino Siccomario, ritenendo, che l'attività consistesse, non già nella distribuzione commerciale, bensì nella gestione delle parti comuni e dei servizi del centro commerciale al cui interno operavano il supermercato Bennet ed altre attività commerciali. La Commissione Tributaria Provinciale di Pavia, con la sentenza n. 370/1/2013, accoglieva il ricorso ritenendo fondata la tesi della ricorrente per cui la attività svolta da Gallerie Commerciali Bennet Spa rientrava in quella della distribuzione commerciale, alla quale era funzionale. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, investita dall'appello della Agenzia delle Dogane, con sentenza n. 1995 del 2015 in data 14.4.2015, confermava la sentenza di primo grado e condannava la Agenzia delle Dogane alle spese, rilevando, a sua volta, che, alla luce della disposizione di cui all'art. 1 lett. d) del D. Lgs. n. 26 del 2.2.2007, attuativo della Direttiva n. 96/CE del 27.10.2003, il settore della distribuzione commerciale doveva essere ricompreso negli "usi industriali" con conseguente applicazione della tariffa agevolata della accisa relativa agli usi industriali, anche perché la agevolazione invocata spettava a tutti gli usi attinenti all'impiego del gas naturale utilizzato nel settore della distribuzione commerciale nel cui ambito rientravano Le Gallerie Commerciali Bennet che gestivano attività commerciali nei locali del Centro Commerciale in San Martino Siccomario quali gestori degli spazi e dei servizi dell'intero centro commerciale. Non risultando dovuta la differenza di imposta non era in conseguenza dovuta neppure la sanzione irrogata. Contro la sentenza d'appello, depositata in data 12 maggio 2015, notificata il 5.6.2015, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la Agenzia delle Dogane con atto consegnato per la notifica in data 1 settembre 2015 e notifica completata il 2 settembre successivo. Resiste l'intimata con controricorso con cui deduce la inammissibilità e comunque la infondatezza del ricorso. X C-/K)-4: '>1 VS'Q

RAGIONI DELLA DECISIONERGN

21526/2015 Agenzia delle Dogane/

FINTEL ENERGIA GROUP

Spa 1. Con il primo motivo di ricorso la Agenzia delle Dogane deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 39 del D. Lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 295 cpc e del loro combinato disposto ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 cpc, per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di sospendere il giudizio in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, del separato giudizio relativo all'avviso di pagamento collegato al provvedimento sanzionatorio per cui è causa.

2. Con il secondo motivo si duole di violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e conseguente nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360 comma 4 del cpc, poiché risultavano omesse la concisa esposizione del processo e le richieste delle parti, non indicate neppure in forma sintetica e mancava o era estremamente insufficiente la motivazione della sentenza che si limitava a richiamare quella di primo grado senza dare contezza dei fatti prospettati e delle ragioni giuridiche adottate. Inoltre la sentenza impugnata faceva riferimento alla "impugnazione dell'avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Dogane", invece che al provvedimento sanzionatorio, errore che denotava anche confusione concettuale.

3. Con il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 504 del 1995 e 14 Dispos. Prel. al codice civile, in relazione all'ad. 360 comma 1 n. 3 cpc, per avere la sentenza impugnata riconosciuto erroneamente la spettanza della agevolazione di cui all'art. 26, comma 3, del TUA, nel testo in vigore per effetto del D. Lgs. n. 26 del 2007, che aveva ricompreso fra gli usi industriali anche "gli impieghi nel settore della distribuzione commerciale". Ad avviso della ricorrente, infatti, la disposizione citata, che, come tutte le disposizioni agevolative doveva essere interpretata restrittivamente, prevedeva fra le attività agevolate solo quelle di gestione diretta della distribuzione commerciale e non anche quelle di diversi soggetti, che, come Gallerie Commerciali Bennet, erano in qualche modo inseriti nell'esercizio di tale attività ma si occupavano soltanto della gestione e assegnazione dei locali da adibire a punti vendita al dettaglio nonché della gestione degli spazi comuni.

4. Con il controricorso la Fintel Energia Group oppone, in primo luogo, la inammissibilità del primo motivo di ricorso poiché, lamentando un vizio procedurale, avrebbe dovuto essere posto ai sensi dell'ad 360 comma 1 n. 4 cpc e comunque la sua infondatezza in considerazione della mancanza di qualsiasi pregiudizialità della causa relativa all'avviso di pagamento rispetto a quella di applicazione del trattamento sanzionatorio. Sostiene inoltre che la sentenza impugnata conteneva una motivazione autonoma e completa, oltre che confermativa di quella, richiamata, di primo grado, tanto è vero che la Agenzia delle Dogane aveva potuto presentare uno specifico motivo di ricorso su tale contenuto e che, quanto alla pretesa violazione dell'art. 26 del TUA, la sentenza impugnata aveva reso una interpretazione della legge conforme alla lettera ed alla ratio legis, che era quella di favorire gli utilizzatori industriali o commerciali, poiché Gallerie Commerciali Bennet operava nel RGN 21526/2015 Agenzia delle Dogane/
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