Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/04/2022, n. 12447

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/04/2022, n. 12447
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12447
Data del deposito : 19 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22896-2021 proposto da: DE N DO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato R L;

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI L'AQUILA, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 133/2021 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 25/06/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere A C;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale F S, il quale chiede che la Corte voglia rigettare il ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il 12 ottobre 2017 il Consiglio Distrettuale di Disciplina dell'Aquila adottava nei confronti dell' avvocato D D N - dipendente del Comune dell'Aquila iscritto nell'elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici - la sanzione disciplinare della sospensione dell'esercizio della professione per due mesi, per avere egli violato «i canoni deontologici di cui all'art. 16 (dovere di evitare incompatibilità) del C.D.F. vigente all'epoca dei fatti e attualmente all'art. 6 del C.D.F. approvato il 31/01/2014. Fatti commessi in L'Aquila dal 2010 al 2012» (così recita il capo di incolpazione trascritto a pag. 2 della sentenza qui impugnata).

2. All'avvocato D N erano state contestate le seguenti condotte, ritenute incompatibili con la sua iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici quale legale del Comune dell'Aquila: 1) avere svolto attività amministrativa con funzioni gestionali per conto del Comune dell'Aquila, percependo la relativa indennità di vigilanza;
2) avere svolto attività difensiva, con corrispettivo, in favore della ASL dell'Aquila - Sulmona;
Ric. 2021 n. 22896 sez. SU - ud. 22-02-2022 -2- ";
3) avere svolto attività difensiva in più occasioni in favore dei dirigenti dello stesso Comune dell'Aquila. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina - esclusa la contestata violazione deontologica in relazione all'attività di cui sub 3) - ha ritenuto che le attività di cui sub 1) e sub 2) contrastassero con il dovere degli avvocati iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 3, quarto comma, lett. b), R.D.L. n. 1578/1933 di esercitare esclusivamente attività di patrocinio nell'interesse dell'ente di appartenenza.

3. L'avvocato D N impugnava la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina dell'Aquila davanti al Consiglio Nazionale Forense (di seguito: C.N.F.), che ha rigettato la sua impugnazione con la sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione.

3.1. In primo luogo, il C.N.F. ha disatteso la doglianza proposta dall'avv. D N in ordine alla genericità del capo di incolpazione formulato nei suoi confronti. Al rilievo del ricorrente che tale capo di incolpazione risultava privo, in violazione dell'articolo 59 della legge n. 247/2012, di qualunque specificazione degli incarichi di gestione che l'incolpato avrebbe assunto per il Comune e delle attività difensive che l'incolpato avrebbe svolto in favore dell'ASL, il C.N.F. ha replicato che l'avv. D N aveva preso posizione rispetto a tutti i fatti contestatigli con la memoria difensiva depositata presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dell'Aquila in data 1.9.2011, «formulando le proprie analitiche osservazioni vuoi in merito a ciascuno degli incarichi amministrativi svolti dallo stesso per conto del comune dell'Aquila, ... vuoi in merito alla vicenda relativa all'attività difensiva prestata in favore dell'Azienda Sanitaria Locale» (pag. 4, terzo capoverso, della sentenza);
da tale rilevo il C.N.F. ha tratto la conclusione che il capo di incolpazione non poteva ritenersi nullo in quanto lo stesso risultava formulato in termini sufficientemente specifici per consentire il pieno dispiegamento del diritto di difesa dell'incolpato. Ric. 2021 n. 22896 sez. SU - ud. 22-02-2022 -3- 3.2. In secondo luogo, il C.N.F. ha disatteso la doglianza con cui l'avv. D N aveva sostenuto che non fosse stata raggiunta la prova delle attività a lui addebitate, tanto con riferimento alla attività di gestone amministrativa asseritamente svolta in favore del Comune, con percezione dell'indennità di vigilanza, quanto con riferimento alla attività defensionale asseritamente svolta in favore dell'ASL. Al riguardo il C.N.F., dopo aver richiamato il principio di acquisizione della prova, ha affermato che la prima memoria difensiva depositata dall'incolpato presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati conteneva ammissioni, aventi portata confessoria, idonee a provare che egli avesse svolto le attività a lui addebitate tanto in favore del Comune quanto in favore della ASL, altresì aggiungendo che la sussistenza di una convenzione con tra il Comune e la ASL non valeva ad esentarlo dalla incompatibilità tra l'esercizio dell'attività di avvocato del Comune e l'esercizio della professione presso altri soggetti.

3.3. In terzo luogo, il C.N.F. ha rigettato la tesi, pure sostenuta dall'avv. D N, della retroattività dell'art. 1, comma 221, della Legge n. 208/2015, là dove recita «Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale». Secondo il C.N.F. tale disposizione sarebbe inapplicabile nella specie, per il principio lex specialis derogat generali. Nell'impugnata sentenza si richiama, in primo luogo, l'insegnamento di queste Sezioni Unite alla cui stregua «uno dei presupposti imprescindibili per la iscrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera b), del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e modificato dalla legge 23 novembre 1939, n. 1949), dell'avvocato e del procuratore nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario, presso il Consiglio dell'Ordine locale, è costituito dalla esclusività dell'espletamento, da Ric. 2021 n. 22896 sez. SU - ud. 22-02-2022 -4- parte del professionista dipendente, dell'attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente pubblico, presso il quale il professionista presta la sua opera, nelle cause e negli affari propri dell'ente stesso" (così SSUU n. 7084/1995, conf. SSUU n. 19547/2010, non massimata, pag. 4). Sulla scorta di tale premessa, il C.N.F. afferma, ancora, che la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 221, della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) deve considerarsi lex generalis rispetto alla lex specialis rappresentata dalla disposizione dettata dal suddetto articolo 3, comma 4, lett. b), R.D.L. n. 1578/1933;
con la conseguenza che questa seconda disposizione non può essere derogata dalla prima.
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