Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2023, n. 14076
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Testo completo
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22265-2021 proposto da: VENDEMMIA P, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI n. 123, presso lo studio dell'avvocato B S, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
SOGEI - SOCIETA' GENERALE D'INFORMATICA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, Oggetto Retribuzione rapporto privato R.G.N. 22265/2021 Cron. Rep. Ud. 16/03/2023 PU elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO n. 23/A, presso lo studio dell'avvocato G P, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 30/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/02/2021 R.G.N. 1318/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2023 dal Consigliere Dott. C P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R S che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato B S;
udito l'Avvocato M P per delega verbale Avvocato G P.
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Roma, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione (sentenza delle S.U. n. 2990 del 2018), in parziale accoglimento dell’opposizione proposta da SOGEI – Società Generale d’Informatica spa, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 2695/2010 emesso dal Tribunale di Roma ed ha condannato la società a pagare a P V la somma di euro 10.040,51 a titolo di retribuzioni per il periodo agosto 2009 – febbraio 2010, oltre accessori di legge.
2. La Corte di cassazione, con la sentenza pronunciata a Sezioni Unite n. 2990 del 2018, enunciato il principio di diritto secondo cui “in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l'illegittimità e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni, salvo gli effetti dell'art. 3 bis (rectius, art. 29, comma 3 bis) d.lgs. n. 276/2003, a decorrere dalla messa in mora”, ha respinto, con diversa motivazione, il ricorso proposto dagli altri lavoratori, colleghi di P V, poiché nei loro confronti risultava soddisfatto l’obbligo retributivo della committente SOGEI spa in base al meccanismo previsto dall’art. 27, comma 2, d.lgs. 276 del 2003, a cui rinvia l’art. 29, comma 3 bis cit.
3. Con riferimento alla ricorrente P V, le Sezioni Unite hanno rilevato che “la Corte d’appello non ha esaminato la sua posizione, pur non risultando prodotte le buste paga relative alla stessa”, avendo comunque “ritenuto l'infondatezza della domanda dei ricorrenti volta ad ottenere la retribuzione e, ad abundantiam, […] che nulla spettasse a titolo risarcitorio”. Hanno pertanto cassato la sentenza d’appello e demandato al giudice di rinvio di “effettu(are) i necessari accertamenti circa la posizione lavorativa della stessa e l'eventuale prosecuzione del rapporto di lavoro con la soc. Cos o il verificarsi di altre ipotesi di cessazione del rapporto”.
4. La Corte territoriale, in sede di rinvio, ha accertato che la V era rimasta disoccupata a partire dal 31 ottobre 2007 e che le retribuzioni oggetto di ingiunzione si riferivano ad un periodo successivo;
che era tuttora “controversa, fra le parti, l'esatta quantificazione del credito, in conseguenza del carattere controverso del livello di inquadramento spettante”;
che “nell'opposizione al decreto ingiuntivo SOGEI aveva sollevato pure l'eccezione di illiquidità del credito, in quanto la somma era stata richiesta in via monitoria dalla V rispetto al VI livello, mentre quello spettante - secondo la società - sarebbe stato il IV”;
che “al riguardo – ha aggiunto la Corte di rinvio- la stessa SOGEI ha depositato nel presente giudizio sentenza di questa Corte d'Appello del 23 ottobre 2020, che attiene fra gli altri anche alla V, sia pure relativa ad un periodo successivo a quello oggetto del presente giudizio […] in quella pronuncia è stato riconosciuto il IV livello e non il VI”;
la Corte di rinvio ha, infine, precisato che “le circostanze processuali evidenziate ed illustrate dal difensore della V all'udienza odierna, il quale ha altresì dichiarato di accettare una decisione conforme al predetto inquadramento, ha(nno) indotto il Collegio, per ragioni di economia processuale, a revocare l'ordinanza con cui era stata in un primo tempo disposta una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di quantificare il credito retributivo della V in relazione all'inquadramento – appunto - nel IV livello”;
ha, pertanto condannato la società al pagamento della minor somma corrispondente a quest’ultimo inquadramento.
5. Avverso la sentenza P V ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo. La SOGEI – Società Generale d’Informatica spa ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Ragioni della decisione 6. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 384 c.p.c. per avere la Corte d’appello travalicato i poteri di accertamento concessi dalla Suprema Corte;
violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., degli artt. 324 e 116 c.p.c., per la ritenuta inesistenza di un giudicato o pronuncia di merito sul
- ricorrente -
contro
SOGEI - SOCIETA' GENERALE D'INFORMATICA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, Oggetto Retribuzione rapporto privato R.G.N. 22265/2021 Cron. Rep. Ud. 16/03/2023 PU elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO n. 23/A, presso lo studio dell'avvocato G P, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 30/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/02/2021 R.G.N. 1318/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2023 dal Consigliere Dott. C P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R S che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato B S;
udito l'Avvocato M P per delega verbale Avvocato G P.
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Roma, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione (sentenza delle S.U. n. 2990 del 2018), in parziale accoglimento dell’opposizione proposta da SOGEI – Società Generale d’Informatica spa, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 2695/2010 emesso dal Tribunale di Roma ed ha condannato la società a pagare a P V la somma di euro 10.040,51 a titolo di retribuzioni per il periodo agosto 2009 – febbraio 2010, oltre accessori di legge.
2. La Corte di cassazione, con la sentenza pronunciata a Sezioni Unite n. 2990 del 2018, enunciato il principio di diritto secondo cui “in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l'illegittimità e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni, salvo gli effetti dell'art. 3 bis (rectius, art. 29, comma 3 bis) d.lgs. n. 276/2003, a decorrere dalla messa in mora”, ha respinto, con diversa motivazione, il ricorso proposto dagli altri lavoratori, colleghi di P V, poiché nei loro confronti risultava soddisfatto l’obbligo retributivo della committente SOGEI spa in base al meccanismo previsto dall’art. 27, comma 2, d.lgs. 276 del 2003, a cui rinvia l’art. 29, comma 3 bis cit.
3. Con riferimento alla ricorrente P V, le Sezioni Unite hanno rilevato che “la Corte d’appello non ha esaminato la sua posizione, pur non risultando prodotte le buste paga relative alla stessa”, avendo comunque “ritenuto l'infondatezza della domanda dei ricorrenti volta ad ottenere la retribuzione e, ad abundantiam, […] che nulla spettasse a titolo risarcitorio”. Hanno pertanto cassato la sentenza d’appello e demandato al giudice di rinvio di “effettu(are) i necessari accertamenti circa la posizione lavorativa della stessa e l'eventuale prosecuzione del rapporto di lavoro con la soc. Cos o il verificarsi di altre ipotesi di cessazione del rapporto”.
4. La Corte territoriale, in sede di rinvio, ha accertato che la V era rimasta disoccupata a partire dal 31 ottobre 2007 e che le retribuzioni oggetto di ingiunzione si riferivano ad un periodo successivo;
che era tuttora “controversa, fra le parti, l'esatta quantificazione del credito, in conseguenza del carattere controverso del livello di inquadramento spettante”;
che “nell'opposizione al decreto ingiuntivo SOGEI aveva sollevato pure l'eccezione di illiquidità del credito, in quanto la somma era stata richiesta in via monitoria dalla V rispetto al VI livello, mentre quello spettante - secondo la società - sarebbe stato il IV”;
che “al riguardo – ha aggiunto la Corte di rinvio- la stessa SOGEI ha depositato nel presente giudizio sentenza di questa Corte d'Appello del 23 ottobre 2020, che attiene fra gli altri anche alla V, sia pure relativa ad un periodo successivo a quello oggetto del presente giudizio […] in quella pronuncia è stato riconosciuto il IV livello e non il VI”;
la Corte di rinvio ha, infine, precisato che “le circostanze processuali evidenziate ed illustrate dal difensore della V all'udienza odierna, il quale ha altresì dichiarato di accettare una decisione conforme al predetto inquadramento, ha(nno) indotto il Collegio, per ragioni di economia processuale, a revocare l'ordinanza con cui era stata in un primo tempo disposta una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di quantificare il credito retributivo della V in relazione all'inquadramento – appunto - nel IV livello”;
ha, pertanto condannato la società al pagamento della minor somma corrispondente a quest’ultimo inquadramento.
5. Avverso la sentenza P V ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo. La SOGEI – Società Generale d’Informatica spa ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Ragioni della decisione 6. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 384 c.p.c. per avere la Corte d’appello travalicato i poteri di accertamento concessi dalla Suprema Corte;
violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., degli artt. 324 e 116 c.p.c., per la ritenuta inesistenza di un giudicato o pronuncia di merito sul
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