Cass. civ., sez. II, ordinanza 02/07/2019, n. 17721

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 02/07/2019, n. 17721
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17721
Data del deposito : 2 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16061-2015 proposto da: G L, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA TIBULLO

10, presso lo studio dell'avvocato G F, rappresentato e difeso dall'avvocato G N;

- ricorrente -

contro

P G, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BRENTA

2-A, presso lo studio dell'avvocato I M S, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato F R;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1245/2014 del TRIBUNALE di S, depositata il 01/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2019 dal Consigliere Dott. A S. FTTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE L G ha proposto ricorso articolato in cinque motivi avverso la sentenza del Tribunale di Savona del 1 ottobre 2014, che aveva accolto la negatoria servitutis di G P ed invece rigettato la domanda del G di usucapione di servitù di passaggio carraio e pedonale, in relazione ai fondi delle parti siti in Finale Ligure. Resiste con controricorso G P. Il Tribunale accertò che non fosse stata data prova dell'usucapione vantata da L G, ovvero, in particolare, del possesso ultraventennale, avendo l'istruttoria testimoniale (testi Delfino e Cerutti) consentito di accertare l'utilizzo del sentiero oggetto di lite nel periodo 1995-2000 e nel periodo 2008-2009, nonché l'esistenza di uno sbarramento installato nella notte di Capodanno 2010, poi rimosso e nuovamente realizzato dopo un anno. Con ordinanza resa ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. in data 22 giugno 2015, la Corte d'Appello dichiarò l'inammissibilità dell'appello, osservando che: l'allegazione della mancata contestazione del passaggio da parte della precedente proprietaria del fondo preteso servente (la Parrocchia di Nostra Signora Assunta e San Giacomo) fosse stata smentita dalla teste Rubatto;
non fosse sufficiente all'usucapione la sola prova del tracciato idoneo al passaggio;
i due testi Delfino e Cerutti avessero riferito per i soli periodi dal 1995 al 2000 e successivo al 2008. IX primo motivo del ricorso di L G lamenta la violazione dell'art. 132, nn. 3, 4, 5, c.p.c. e la nullità della Ric. 2015 n. 16061 sez. 52 - ud. 11-04-2019 -2- sentenza di primo grado per omessa o inesistente motivazione e per l'assenza della concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti di causa, impedendo totalmente di individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, con conseguente impossibilità di controllare l'osservanza delle forme indispensabili poste dall'ordinamento a garanzia del regolare esercizio della giurisdizione. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta erroneità della sentenza impugnata per aver accolto la stessa la domanda di negatoria servitutis avanzata da G P, nonostante l'insussistenza degli elementi di fatto posti a fondamento della stessa, tutti sconfessati dai documenti prodotti in primo grado. Sarebbe emerso dalla documentazione esibita che G P aveva acquistato il bosco nell'anno 2002, sicché, quando il Rubatto aveva venduto l'abitazione al G, il bosco era ancora di proprietà della Parrocchia. Non si comprenderebbe perciò come il P avesse potuto autorizzare al Rubatto un passaggio precario. Il terzo motivo di ricorso lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per non aver ammesso la sussistenza dell'usucapione della servitù di passaggio per cui è causa, ai sensi dell'art. 1146 c.c., essendo risultato provato il possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre venti anni. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenza
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