Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 29/08/2019, n. 21801

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 29/08/2019, n. 21801
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21801
Data del deposito : 29 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 10686-2014 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

FILOTRADE SRL;

- intimato -

343 Nonché da: FILOTRADE SRL, elettivamente domiciliato in

ROMA VIALE PARIOLI

43, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO D'AYALA VALVA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANNI MARONGIU, ANDREA BODRITO;
- con troricorrente incidentale - sul ricorso 592-2015 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

FILOTRADE SRL, EQUITALIA NORD SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 25/2013 depositata il 08/03/2013 e avverso la sentenza n. 90/2013 depositata deek i il 08/11/2013 della COMM.TRIB.REG. CIIZEU3CA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2019 dal Consigliere Dott. G FNTICINI. RILEVATO CHE: - con sentenza n. 192/13/08, la C.T.P. di Genova respingeva il ricorso di Filotrade S.r.l. avverso l'avviso di rettifica dell'accertamento emesso il 7/12/2007 dall'Agenzia delle Dogane - Ufficio di Genova ed avente ad oggetto i maggiori diritti doganali dovuti in relazione ad operazioni di importazioni di carne bovina congelata da Paesi extracomunitari in regime di contingente tariffario di cui al Reg. CE n. 954/2002 e al Reg. CE n. 780/2003;
l'Ufficio sosteneva che per dette importazioni la società aveva indebitamente fruito dell'aliquota daziaria agevolata, poiché (all'esito di indagini condotte dalla Guardia di Finanza, compendiate nei processi verbali di constatazione del 15/12/2005 e del 9 febbraio 2006) la Filotrade aveva utilizzato certificati AGRIM pur essendo collegata, mediante accordi fiduciari, con altre numerose società del gruppo Euromeat S.p.A. (tutte riconducibili a membri della famiglia S) e conseguendo così vantaggi fiscali ed economici non consentiti, atteso che i predetti regolamenti comunitari ricollegavano all'esistenza di legami tra le società richiedenti ex art. 143 reg. CEE n. 2454/93 una espressa condizione ostativa al rilascio di ulteriori quote (rappresentate dai certificati AGRIM) del contingente alla importazione a dazio agevolato;
- la C.T.R. della Liguria, con la sentenza n. 25 dell'8 marzo 2013, accoglieva l'appello della Filotrade con la seguente motivazione: «La società ricorrente ha prodotto la documentazione idonea a provare il possesso dei requisiti normativamente richiesti per l'ottenimento del titolo di importazione agevolata. Il Ministero delle attività produttive, competente a valutare i requisiti per l'ottenimento dei titoli Agrim, ha esaminato le risultanze del PVC e la documentazione in suo possesso ed è giunta alla conclusione che il titolo Agrim è stato correttamente concesso e che non si sono evidenziati rapporti di collegamento fra la società Filotrade e le altre società indicate come collegate dall'Agenzia delle Dogane. Del resto il collegamento fra le società in questione è stato desunto dall'Agenzia delle Dogane da indizi che non escludono che ogni società operasse in autonomia rispetto alle altre. In definitiva è indubbio che la società appellante ha usufruito del dazio agevolato legittimamente sulla base del titolo rilasciato dal competente Ministero e non revocato nonostante i successivi accertamenti. Pertanto gli importi richiesti dall'Agenzia non sono dovuti.», - avverso tale decisione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione (iscritto al n. 10686/2014 R.G.), affidato a tre motivi;
- resiste con controricorso Filotrade S.r.l., che a sua volta impugna la decisione con ricorso incidentale basato su un singolo motivo, al quale replica l'Agenzia con controricorso;
- con sentenza n. 35/10/09, la C.T.P. di Genova respingeva il ricorso di Filotrade S.r.l. avverso la cartella di pagamento n. 035/2008/00060989/23 notificatale da Equitalia S.R.T. e il ruolo in essa indicato;
la ricorrente aveva sostenuto l'illegittimità - a norma dell'art. 68 D.Lgs. n. 546 del 1992 - dell'iscrizione a ruolo dell'intero dazio doganale accertato con avviso di rettifica già oggetto di impugnazione, nonché il difetto di legittimazione dell'agente della riscossione;
- la C.T.R. della Liguria, con la sentenza n. 90 dell'8 novembre 2013, annullava la cartella oggetto di impugnazione con la seguente motivazione: «La sentenza n. 25 del 26.4.2011 ha statuito che la società ha usufruito del dazio agevolato legittimamente sulla base del titolo rilasciato dal competente Ministero e non revocato nonostante i successivi accertamenti e che pertanto gli importi richiesti dall'Agenzia non sono dovuti. Peraltro l'annullamento dell'atto di accertamento non può comportare la cessazione della materia del contendere in quanto la sentenza non è passata in giudicato in pendenza dei termini per ricorrere in Cassazione. ... A seguito dell'annullamento dell'accertamento, ancorché non definitivo, da cui è derivata la cartella esattoriale oggetto del presente giudizio, attualmente manca il presupposto impositivo, per cui va accolta, sotto tale profilo, la domanda della società volta veder dichiarare non dovute le somme pretese. Le spese vanno compensate atteso che l'accoglimento del ricorso è dipeso da motivi diversi rispetto a quelli ivi indicati.»;
- avverso tale decisione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione (iscritto al n. 592/2015 R.G.), affidato a sei motivi;
- le intimate Filotrade S.r.l. ed Equitalia Nord S.p.A. (subentrata a Equitalia Esatri S.p.A., a sua volta succeduta a Equitalia S.R.T.) non \--1-7 hanno svolto difese.

CONSIDERATO CHE:

1. Preliminarmente, si dispone la riunione dei procedimenti iscritti ai nn. 10686/2014 e 592/2015 R.G., aventi ad oggetto, rispettivamente, l'avviso di rettifica dell'accertamento e la cartella di pagamento da quello scaturita.

2. Col primo motivo del ricorso avverso l'avviso la ricorrente Agenzia deduce la nullità la sentenza impugnata (ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) per violazione degli artt. 36 e 61 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 111, comma 6, Cost. in ragione del difetto di motivazione della decisione assunta dalla Commissione Tributaria Regionale.
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