Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/09/2013, n. 21591

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In tema di giudizi disciplinari nei confronti di avvocati, la delibera di apertura del procedimento costituisce idoneo atto di interruzione della prescrizione con effetti istantanei, ai sensi dell'art. 51 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578.

In tema di procedimenti disciplinari nei confronti di avvocati, la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. costituisce un importante elemento di prova per il giudice, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Ne consegue che la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presuppone pur sempre una ammissione di colpevolezza ed esonera il giudice disciplinare dall'onere della prova. (Nella specie, relativa a responsabilità disciplinare di un avvocato, la S.C. ha confermato la condanna resa dal Consiglio nazionale forense, non avendo il ricorrente indicato quali elementi probatori a suo favore avesse sottoposto al giudice di merito al fine di spiegare perché avesse - pur innocente - accettato una pena patteggiata per il reato di calunnia).

In tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, la comparizione dinanzi al Consiglio Nazionale Forense per la discussione del ricorso è atto del professionista incolpato ricollegabile non all'esercizio dell'attività professionale, ma alla personale posizione di questi quale soggetto sottoposto alla giurisdizione disciplinare. Ne consegue che la decisione dell'incolpato di non comparire, giustificata per la dichiarata partecipazione ad una astensione collettiva dalle udienze, costituisce una mera scelta personale e l'omesso rinvio dell'udienza non integra una violazione del diritto di difesa.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/09/2013, n. 21591
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21591
Data del deposito : 20 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. L M G - Primo Presidente f.f. -
Dott. R R - Presidente Sez. -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. C M M - Consigliere -
Dott. M G - rel. Consigliere -
Dott. V B - Consigliere -
Dott. D'

ASCOLA

Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 25584/2012 proposto da:
G G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VALADIER

48, presso lo studio GHIURA-GALLONE, rappresentato e difeso dall'avvocato S G, per delega in calce al ricorso;



- ricorrente -


contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;



- intimati -


avverso la sentenza n. 62/2012 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 20/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/2013 dal Consigliere Dott. G M;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.

APICE

Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con sentenza 20.04.12 il Consiglio nazionale forense (CNF), in assenza dell'interessato, rigettava il ricorso proposto dall'avv. Gerardo Ghiura avverso la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo professionale irrogatagli dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA) di Roma, in quanto, sottoposto a procedimento penale per il reato di calunnia, con sentenza del 13.05.03 gli era stata applicata la pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione con concessione dei benefici, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. 2.- Il CNF, per quanto qui interessa, rileva che l'addebito disciplinare contestato al professionista è costituito dalla perdita del requisito della condotta specchiata ed illibata richiesto per l'iscrizione all'Albo, quale conseguenza dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento. Pertanto, non sussiste prescrizione dell'illecito, dato che il quinquennio per la promozione dell'azione disciplinare decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di applicazione della pena (4.06.03) e non dalla data in cui si realizzarono gli eventi da cui originò il processo penale (7.06.02). La sentenza in questione, inoltre, costituisce a tutti gli effetti sentenza di condanna, dato che presume un accertamento della responsabilità dell'imputato;
quindi l'effetto estintivo del reato per decorso del quinquennio, previsto dall'art. 445 c.p.p., non era ancora realizzato alla data dell'esercizio dell'azione disciplinare (delibera COA del 22.11.07).
Quanto alla congruità della sanzione disciplinare irrogata, infine, considerate anche le modalità della condotta posta in essere, il CNF rileva che la condanna penale è particolarmente grave per la natura del reato contestato - rientrante tra i delitti contro l'attività giudiziaria - ed incide sul requisito della specchiatezza della condotta richiesta al professionista.
3.- Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione Ghiura. Il COA di Roma, al quale il ricorso è notificato, non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. - Il ricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso. 4.1. - Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del suo diritto di difesa sotto due profili: a) perché il giorno 23.02.12, in cui il CNF si era riunito in camera di consiglio per esaminare la sua impugnazione, egli non era comparso in quanto aveva aderito allo sciopero indetto per quella giornata dagli organismi sindacali dell'Avvocatura, il che avrebbe imposto di considerare giustificata la sua assenza e di rinviare ad altro momento la decisione;
b) per la tardiva notifica della sentenza del CNF, avvenuta oltre il termine di trenta giorni previsto dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 56, (sentenza depositata il 20.04.12, notifica dell'11.10.12), egli non aveva potuto proporre tempestiva impugnazione.
4.2. - Con il secondo motivo è dedotta violazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 51, in quanto il termine di prescrizione
quinquennale dell'azione disciplinare, decorrente dal 4.06.03 (data di passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento) non è interrotto dall'apertura dell'istruttoria del COA (22.11.07), che ha solo natura strumentale ma non consente l'accertamento definitivo della responsabilità. Essendosi tale accertamento realizzato solo con la pronunzia del COA del 16.07.09, quando il termine quinquennale era già scaduto, il CNF avrebbe dovuto ritenere realizzata la prescrizione.
4.3. - Con il terzo motivo è lamentata violazione degli artt. 444 e 445 c.p.p., ritenendosi che la sentenza di patteggiamento, ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare, non può ritenersi equivalente a sentenza di condanna, in quanto l'applicazione della pena su richiesta delle parti è istituto che non ha lo scopo di accertare l'esistenza del reato, ma quello di risolvere in tempi brevi il processo con irrogazione della sanzione derivante dall'accordo tra le parti del giudizio, approvato dal giudice. Nel caso di specie, pertanto, essendo l'accertamento della responsabilità basato esclusivamente sulla sentenza di patteggiamento, mancherebbe la prova dell'illecito disciplinare. 5. - Il primo motivo è infondato sotto entrambi i profili di censura denunziati.
Quanto alla violazione delle garanzie di difesa per l'omesso rinvio dell'udienza (v. n.

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