Cass. pen., sez. VII, ordinanza 14/10/2022, n. 38965
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMUTI SAVERIO nato a MONTALBANO ELICONA il 11/06/1966 avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza del 26 ottobre 2020, ha confermato la decisione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in data 7 ottobre 2019, nei confronti di S C, condannato per il reato di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2 -bis), cod. pen. Considerato che il primo motivo, con il quale si censura la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante ex art. 61 n. 7) cod. pen., risulta generico, non essendosi confrontato con tutte le argomentazioni svolte sul punto dalla Corte territoriale (pag. 3), che ha anche correttamente richiamato il principio, costante nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016, Puricelli, Rv. 268446 nonché Sez. 2, n. 33432 del 14/07/2015, D Filippo, Rv. 264543), secondo il quale, nel valutare l'applicabilità della suddetta circostanza, può farsi riferimento alle condizioni economico- finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità;