Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/05/2008, n. 11211

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Il personale dipendente del Ministero delle infrastrutture munito della qualifica di "ufficiale idraulico" il quale, in forza di tale qualifica, è incaricato anche di funzioni di polizia, non ha diritto all'indennità prevista dall'art. 43, terzo comma, della legge n. 121 del 1981 (indennità determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità e al rischio connessi al servizio) per il personale della Polizia di Stato, giacché trattasi di indennità specificamente attribuita "ex lege" in favore di detti lavoratori in regime di diritto pubblico (art. 3 d.lgs. n. 165 del 2001) cui è riconosciuto questo particolare stato giuridico, mentre i predetti dipendenti statali lavorano in regime contrattuale e per essi il trattamento economico è stabilito esclusivamente dai contratti collettivi (artt. 2, comma 3, e 45 del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/05/2008, n. 11211
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11211
Data del deposito : 8 maggio 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Primo Presidente f.f. -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO PER LE INFRASTROTTURE, in persona del Ministro pro - tempore, MAGISTRATO PER IL PO, AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro - tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta difende ope legis;

- ricorrenti -

contro
AN ST, EL IG, ME ON, AT SS, PA GI, UE IC, LI LU, CC OB, GE ES, IA EO, RD IE TR, OM OB, RI PA, IA RA, VE OB;

- intimati -

e sul 2^ ricorso n 05027/07 proposto da:
AT SS, PA GI, CC OB, LI LU, GE ES, IA EO, RD IE TR, OM OB, RI PA, VE ES, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GUIDO D'AREZZO 2, presso lo studio dell'avvocato DI PORTO ANDREA, che li rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MAGISTRATO PER IL PO, AIPO AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO, MINISTERO DELL'ECONOMIA FINANZE, REGIONE EMILIA ROMAGNA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 881/05 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 01/08/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/08 dal Consigliere Dott. PICONE Pasquale;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso previa riunione in via preliminare dei due ricorsi, inammissibile o comunque rigetto del ricorso principale, rigetto anche del ricorso incidentale.
RITENUTO IN FATTO

1. La controversia, promossa con ricorso del 29 dicembre 2000 al Tribunale di Parma dagli attuali resistenti e ricorrenti incidentali, nonché dagli altri lavoratori rimasti intimati, nei confronti delle amministrazioni ricorrenti principali e intimate, aveva ad oggetto l'accertamento del diritto all'inquadramento nella 7^ qualifica funzionale dall'assunzione, avvenuta, per alcuni di essi nel 1993, per lo svolgimento delle mansioni di "ufficiali idraulici" con inquadramento nella 5^ q.f., il pagamento delle differenze retributive e, in particolare, dell'indennità prevista per il personale statale con funzioni di polizia, oltre al risarcimento del danno.

2. Accolte parzialmente le domande dal Tribunale di Parma con decisione n. 221/2003, la Corte di appello di Bologna definisce l'appello principale dei Ministeri delle infrastrutture e trasporti e dell'economia e delle finanze, nonché dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (già Magistrato per il Po), e l'appello incidentale dei lavoratori RI MO e LU PU, con le seguenti statuizioni:
a) sussistenza della giurisdizione ordinaria sulle pretese economiche relative a tutto il periodo dedotto in causa, fino alla pronuncia giudiziale, in presenza di illecito permanente imputato al datore di lavoro e protrattosi oltre il 30 giugno 1998, mentre nessun problema poteva porsi per i lavoratori appellanti incidentali assunti nel 1999;

b) conferma della decisione di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto esclusivamente il diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori a quelle di inquadramento, condannando al pagamento il solo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) rigetto, in riforma della sentenza appellata, della pretesa relativa al pagamento dell'indennità di polizia giudiziaria, siccome prevista dal trattamento economico dei soli appartenenti alla Polizia di Stato, mentre la retribuzione dei lavoratori appellati era interamente definita dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto.

3. La cassazione della sentenza è domandata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Magistrato del Po e dall'Agenzia interregionale per il fiume Po con ricorso principale per due motivi. Ricorso incidentale per un unico motivo propongono i lavoratori resistenti con controricorso;
non svolgono attività di resistenza gli altri lavoratori intimati, nonché il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Emilia Romagna, amministrazioni cui è stato notificato il controricorso contenente ricorso incidentale. I resistenti - ricorrenti incidentali depositano memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. Con i due motivi del ricorso principale si chiede la cassazione della sentenza impugnata per difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in base al disposto del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, in via principale perché i dipendenti avevano dedotto in causa, quale fonte dei diritti rivendicati, l'illegittimità dell'inquadramento iniziale in 5^ qualifica funzionale, avvenuto in esecuzione delle clausole del bando di concorso pubblicato il 28.12.1993 (primo motivo);
in via

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