Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2023, n. 11257
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la seguente 56,m7e0u 2,4 sul ricorso proposto da: RICCIO PASQUALE nato a NAPOLI il 23/11/1947 avverso la sentenza del 19/09/2022 dei GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SA;lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1.E' proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1542/2022, emessa il 19.09.2022, con la quale il G.I.P. presso il Tribunale di Torino, rilevato il consenso espresso dall'Ufficio di Procura, accoglieva la richiesta di R P e disponeva nei suoi confronti l'applicazione ex art. 444 c.p.p. della pena di anni due e giorni dieci di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 81, cpv., 612-bis, commi 1 e 2, c.p. (capo A), artt. 81, cvp., 368, commi 1 e 2, c.p. (capo B), art. 658 c.p. (capo C), e artt. 582, 585, comma 1, c.p. (capo D). Con detto provvedimento veniva ordinata altresì la confisca e la distruzione di quanto in sequestro e la vendita o distruzione di PC, stampante, cartucce anch'esse in sequestro. Infine, il giudice condannava, altresì, R al rimborso in favore della costituita parte civile delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza in giudizio liquidandole in €1.632,00 €, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%. 2.In particolare, R, a mezzo del proprio difensore, deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 78, 79, 44, 458 e 419 c.p.p., lamentando l'illegittimità della condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile. La difesa, con tale motivo, si duole che il giudice abbia consentito la costituzione delle parti civili all'udienza preliminare che si doveva svolgere «esclusivamente per la decisione sull'istanza di applicazione di pena», nonché proceduto alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese dalla medesima sostenute. 3.11 Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese di parte civile, ancorando le proprie conclusioni all'assunto secondo cui nel caso di specie l'udienza sarebbe stata fissata esclusivamente per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena.
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