Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/04/2007, n. 8518

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Il potere di rilasciare autorizzazioni e concessioni che interessano strade ed autostrade statali è attribuito dall'art. 27 del codice della strada all'ANAS, cui è, in particolare, riconosciuto, ai commi 5, 7 e 8, il potere di determinare la somma dovuta per l'uso e l'occupazione di tali beni. Tale potere comporta l'esercizio di una vera e propria scelta discrezionale, in quanto la legge non commisura la determinazione della somma dovuta a criteri oggettivi, ovvero ad indici di mercato o a valutazioni dell'utilità ricavata dal concessionario, e si risolve in un apprezzamento implicante la ponderazione degli interessi pubblici con quello del privato. Appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice amministrativo, alla luce dei criteri enunciati della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, la controversia nella quale il concessionario assuma la carenza, in capo all'ANAS, del potere di aggiornare il canone, già determinato, di concessione di un accesso, non essendo intervenuto alcun mutamento dello stato dei luoghi e della destinazione d'uso dello stesso. Una siffatta domanda investe infatti direttamente la determinazione del canone di concessione, atto costituente esercizio di un potere autoritativo-discrezionale incidente sul regime del rapporto concessorio e, quindi, immediatamente lesivo per la posizione giuridica del concessionario, senza che la natura provvedimentale dell'atto muti per effeto della trasformazione dell'ANAS, originariamente azienda pubblica inserita nell'organizzazione statale, in ente pubblico economico: nei confronti dell'esercizio di tale potere la posizione del privato non può che configurarsi come interesse legittimo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/04/2007, n. 8518
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8518
Data del deposito : 5 aprile 2007
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. CORONA Rafaele - Presidente di sezione -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. ALTIERI Enrico - rel. Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro
CI NI;

- intimato -

Avverso la sentenza del giudice di pace di Bari del 9 settembre 2002 (n. 5228/2002);

Sentita la relazione fatta in Camera di consiglio dal relatore Dott. Enrico Altieri;

Sentito il Procuratore Generale, Sostituto Dott. Domenico Iannelli, il quale chiede che venga rigettato il ricorso e dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IO CO conveniva dinanzi al giudice di pace di Bari, con citazione notificata il 25 maggio 2000, l'Ente Nazionale per le strade - ANAS, chiedendo che venisse dichiarata non dovuta la somma richiesta a titolo di aumento del canone di concessione per accesso, pagato per il 1997, e che l'Ente fosse condannato alla restituzione delle somme corrispondenti a tale illegittimo aumento, pagate nel 1998 e nel 1999. Assumeva che l'ANAS non aveva il potere di aggiornare il canone secondo le prescrizioni della L. n. 449 del 1997, art. 55, comma 23, essendo stato il canone già calcolato
secondo i criteri di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 27, comma 8, e non essendo intervenuto alcun mutamento dello stato dei
luoghi e della destinazione d'uso dell'accesso.
Con

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