Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/12/2015, n. 25204
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Nel caso in cui gli elementi costitutivi della pensione di inabilità prevista dall'art. 12 della l. n. 118 del 1974 siano maturati prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età e la relativa domanda amministrativa sia stata proposta prima di tale data, la sostituzione della pensione di inabilità con l'assegno sociale opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del sessantacinquesimo anno, anche se ciò comporta che non venga pagato neanche un rateo della pensione di inabilità e si debba corrispondere direttamente l'assegno sociale.
Sul provvedimento
Testo completo
E 125204 15 T N E S E Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sostituzione della LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE pensione di inabilità SEZIONI UNITE CIVILI con l'assegno Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: sociale- operatività Dott. FEDERICO ROSELLI Primo Pres.te f.f. - soluzione contrasto Dott. GIOVANNI AMOROSO Presidente Sezione R.G.N. 18522/2013 Rel. Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE - Cron. 25204 - Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO Rep. Consigliere Dott. LINA MATERA Ud. 03/11/2015 Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE PU Consigliere C.U. Dott. PIETRO CURZIO - procedure Consigliere Dott. ANMA AMBROSIO recupero Consigliere Dott. ANTONIO GRECO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18522-2013 proposto da: ET AN MA [...], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 40, presso 2015 lo 432 studio dell'avvocato MASSIMO BEVERE, rappresentata e difesa dagli avvocati CATIA PRATINI, ANLISA CECCHETTI, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, per delega a margine del controricorso;
controricorrente avversO la sentenza n. 1416/2012 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella 03/11/2015 dal Consigliere pubblica udienza del Dott. VITTORIO NOBILE;
udito l'Avvocato Emanuela CAPANNOLO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Renato FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. V.Vbile R.G. 18522/2013 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 230/2011 il Giudice del lavoro del Tribunale di Pisa, in accoglimento della domanda proposta da AN RI OR nei confronti dell'INPS, dichiarava il diritto della OR a beneficiare, a decorrere dal 1-8- 2009, della pensione sociale (recte: "assegno sociale", v. art. 3 legge n. 335/1995 così intendendosi, indubbiamente, la detta pronuncia -) in sostituzione della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 19 della legge n. 118 del 1971. 'L'INPS proponeva appello avverso la detta sentenza lamentando che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto che la OR (che aveva presentato la domanda amministrativa in data 28-7-2009, un giorno prima del compimento del 65° anno di età) avesse maturato il diritto alla pensione di inabilità in data antecedente al 1-8-2009, presupposto indefettibile per accedere al beneficio della “sostituzione", di cui all'invocato art. 19. La OR si costituiva tardivamente e resisteva al gravame. La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza depositata il 16-1-2013, in accoglimento dell'appello dell'Istituto rigettava la originaria domanda. In sintesi la Corte territoriale affermava che la OR, nata il [...], a [...]à anagrafica alla data della domanda amministrativa, aveva già compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di decorrenza del beneficio preteso (il primo giorno cioè del mese successivo alla presentazione della domanda), ragion per cui, non avendo conseguito, alla data del 1-8-2009, in difetto del predetto requisito anagrafico, il trattamento pensionistico 1 Villale spettante agli infrasessantacinquenni, non poteva beneficiare neppure della pensione (recte: “assegno") sociale in sostituzione di tale trattamento. Per la cassazione di tale sentenza la OR ha proposto ricorso con un unico motivo, dolendosi che la Corte di merito, in difformità dall'insegnamento di Cass. 24-3-2009 n. 7043, non avesse distinto il momento di maturazione del diritto da quello di decorrenza della prestazione monetaria. L'INPS ha resistito con controricorso. La Sesta Sezione di questa Corte, innanzi alla quale la causa è stata dapprima chiamata, con ordinanza interlocutoria n. 18159/2014 l'ha rimessa alla pubblica udienza della Sezione Lavoro, in difetto di una giurisprudenza unitaria sulla questione oggetto del giudizio. La Sezione Lavoro con ordinanza n. 2562/2015 ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite rilevando che "il delineato contrasto, seppure formatosi sull'indicata specifica fattispecie, investe una questione di massima di particolare importanza, essendo pertinente, anche in termini generali, all'individuazione del momento in cui deve essere riconosciuta l'insorgenza del diritto alle prestazioni assistenziali". La causa è stata quindi rimessa dinanzi a queste Sezioni Unite Civili. Infine l'INPS ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va respinta l'eccezione di tardività del ricorso avanzata dall'Istituto controricorrente. Dagli atti risulta, infatti, che la sentenza è stata notificata il 24-4-2013 e la notifica del ricorso è avvenuta con consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario effettuata tempestivamente in data 22-6-2013 (vedi timbro recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese), 2 Vibbile momento, questo, rilevante per il notificante ai fini della tempestività dell'impugnazione. Con l'unico motivo la ricorrente sostiene che, dal combinato disposto degli artt. 19 e 12 della legge n. 118 del 1971 “si desume che, quando gli elementi costitutivi del diritto alla pensione di inabilità siano maturati prima del compimento del sessantacinquesimo anno, la pensione di inabilità si converte in pensione sociale." Secondo la ricorrente, infatti, l'art. 19 "prevede la "sostituzione” della pensione al compimento del 65° anno e, pertanto, se gli elementi costitutivi del diritto erano maturati prima di tale data e ciò che doveva ancora scattare era la mera decorrenza del trattamento, differita dalla legge al primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, non si vede perché la trasformazione non debba avvenire", con la conseguenza che "l'unica peculiarità di questo caso è che la sostituzione opererà sin dal pagamento del primo rateo". In particolare la ricorrente ripercorre gli argomenti svolti in motivazione da Cass. 24-3-2009 n. 7043 e conclude in conformità. Il ricorso è fondato e va accolto. Osserva il Collegio che, secondo l'indirizzo maggioritario, “in tema di invalidità civile, nel caso in cui gli elementi costitutivi della pensione di inabilità prevista dall'art. 12 della legge 30 marzo 1974, n. 118 siano maturati prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età e la relativa domanda amministrativa sia stata proposta prima di tale data, la sostituzione della pensione di inabilità con la pensione sociale, prevista dall'art. 19 della medesima legge, opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno, anche se ciò comporta che non 3 V.tabile venga pagato neanche un rateo della pensione di inabilità e si debba corrispondere direttamente la pensione sociale" (v. Cass. 24-3-2009 n. 7043, seguita da Cass. 12-1-2011 n. 567, e da Cass. 20-11-2013 n. 26050, da ultimo intervenuta in dissenso con il mutamento di indirizzo dettato da Cass. 23-5- 2012 n. 8099;
cfr. anche Cass. 27-8-2004 n. 17083,