Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/05/2008, n. 11650
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Il quesito di diritto, richiesto dall'art. 366 "bis" cod. proc. civ., è inconferente, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso, dovendosi assimilare il quesito inconferente alla mancanza di quesito, allorché la risposta, anche se positiva per l'istante, risulta comunque priva di rilevanza nella fattispecie, in quanto inidonea a risolvere la questione decisa con la sentenza impugnata. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile il motivo di ricorso il cui corrispondente quesito di diritto chiedeva alle S.U. di pronunciarsi sulla spettanza della giurisdizione in fattispecie di demansionamento di un dipendente pubblico, là dove la sentenza di appello impugnata - emessa in riferimento ad una sentenza non definitiva - concerneva solo la richiesta di superiore inquadramento dello stesso lavoratore e non il demansionamento).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di sezione -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR MA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M. DIONIGI 57, presso lo studio dell'avvocato DE CURTIS CLAUDIA, rappresentato e difeso dall'avvocato BONELLI ENRICO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI, in persona del Presidente della Giunta Provinciale di Napoli, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. TIEPOLO 21, presso lo studio dell'avvocato BRUNELLO MILETO, rappresentata e difesa dall'avvocato DI FALCO ALDO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3233/06 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 12/07/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/08 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato Enrico BONELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, accoglimento del secondo motivo;
a.g.o..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RI ON, dipendente dell'amministrazione provinciale di Napoli dal 1997, ha convenuto in giudizio l'ente datore di lavoro esponendo di essere stato inquadrato nella 3^ qualifica funzionale come bidello e di aver svolto mansioni corrispondenti alla qualifica superiore di vice ragioniere. Con Delib. della giunta n. 1703 del 1980 gli era stato riconosciuto il trattamento economico del 5^ livello funzionale;
tale delibera era stata annullata dal CO.RE.CO., come una nuova Delib. Consiglio Provinciale n. 800 del 1981, con cui era stato reiterato il provvedimento, ed un'ulteriore Delibera consiliare dello stesso anno (n. 2421). Il provvedimento di annullamento del CO.RE.CO. era stato a sua volta annullato dal TAR Campania la cui sentenza, secondo la parte, aveva fatto rivivere la Delib. n. 1703 del 1980. Il ON era stato dall'aprile 1998 assegnato a mansioni proprie della 3^ qualifica funzionale prima come bidello e poi usciere. Il ricorrente deduceva quindi la nullità di tali provvedimenti, illegittimi "per disapplicazione degli atti deliberativi di inquadramento del dipendente ai sensi dell'Anul del 1974 e per contrasto con il D.Lgs. n. 145 del 2001, art. 52 e dell'art. 2103 cod. civ.", chiedendo il riconoscimento della 6^ qualifica funzionale e l'attribuzione delle mansioni corrispondenti, nonché il risarcimento del danno subito per effetto dell'illegittimo demansionamento.
L'amministrazione convenuta resisteva alla domanda eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Con sentenza non definitiva il giudice adito rigettava le domande relative all'attribuzione della qualifica superiore e delle mansioni corrispondenti, rimettendo la regolazione delle spese al definitivo. Su appello del ON, la Corte di Appello di Napoli con la sentenza oggi impugnata, depositata il 12 luglio 2006, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Premesso che l'impugnazione non aveva per oggetto il lamentato demansionamento, dedotto con la richiesta di tutela risarcitoria, osservava che le pretese azionate riguardavano l'attuazione delle Delib. del 1980 e Delib. del 1981, mentre la richiesta di disapplicazione degli atti deliberativi con cui dall'aprile 1998 era stata attribuita al ON la 3^ qualifica funzionale era strumentale a tali domande il cui fondamento era ancorato alle suddette delibere. La giurisdizione spettava quindi al giudice amministrativo, perché dette pretese riguardavano questioni del rapporto di lavoro inerenti a periodo antecedente al 30