Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/07/2004, n. 12266

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La regola procedimentale dettata dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo al soggetto nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti (e a quelli che per legge devono intervenirvi nonché agli altri soggetti, individuabili o facilmente individuabili, che possano subirne pregiudizio), deve essere correlata alla peculiarità della concreta vicenda procedimentale, tenendo conto dei criteri generali che governano lo svolgimento dell'attività amministrativa ed individuano i contenuti fondamentali del rapporto tra esercizio della potestà pubblica e tutela della posizione delle parti interessate. Ne consegue che, essendo l'occupazione d'urgenza meramente attuativa dei provvedimenti presupposti, l'adozione di essa non richiede il preventivo avviso di inizio del procedimento allorché l'interessato abbia avuto modo, anche spontaneamente ed indipendentemente da ogni comunicazione di avvio, di introdurre i propri interessi nel precedente momento (nella specie: in sede di adozione di variante del piano regolatore generale) in cui è stata definita la volontà della pubblica amministrazione relativa alla progettazione dell'opera pubblica, per la cui realizzazione è stata poi disposta l'occupazione d'urgenza, e alla sua localizzazione in quel certo luogo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/07/2004, n. 12266
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12266
Data del deposito : 5 luglio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. G A - Primo Presidente f.f. -
Dott. E A - Consigliere -
Dott. A E - Consigliere -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. L M G - Consigliere -
Dott. L P M - Consigliere -
Dott. M M R - Consigliere -
Dott. T R M - Consigliere -
Dott. M G - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S B e G G, elettivamente domiciliati in Roma, Via Bocca di leone n. 78, presso l'avv. G B, che con gli avvocati D I e M M li rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
COMUNE DI REGGELLO;



- intimato -


avverso la sentenza n. 17/02, emessa dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche l'8 febbraio 2002;

Udita, nella Pubblica udienza del 6 maggio 2004, la relazione del Dott. G M;

Udito l'avv. B per la parte ricorrente;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M A, il quale ha concluso per raccoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso e per l'assorbimento degli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1 - Con atto notificato il 6 aprile 2000, i signori Gero G, Simonetta B, Donatello Bernacchini, Renza Tellini e Maria Giovanna Landi proponevano ricorso, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche avverso;
a) la delibera in data 14 dicembre 1998, n. 275, con la quale la Giunta municipale del Comune di Reggello aveva approvato il progetto definitivo delle opere di laminazione sul torrente Chiesimone in località Ponte all'Olivo;
b) le delibere 15 febbraio 1999, n. 30 e 4 ottobre 1999, n. 229 con le quali la Giunta municipale aveva approvato il progetto esecutivo delle opere suddette;
c) il decreto dell'8 marzo 2000 di occupazione d'urgenza delle aree di loro proprietà interessate dalla realizzazione delle opere sopra indicate e l'avviso in pari data di immissione in possesso, i ricorrenti deducevano, in particolare:
- di aver ricevuto, il 14 marzo 2000, contestualmente alla notifica, da parte dell'Amministrazione comunale convenuta, del decreto di occupazione di urgenza delle aree di loro proprietà interessate dalla realizzazione delle opere di laminazione sul torrente Chiesimone e del correlativo avviso di immissione in possesso, la notifica dell'atto con il quale la predetta Amministrazione le dava avviso dell'avvio del procedimento espropriativo relativo alle aree in questione;

- di aver appreso, a seguito di ciò, che la Giunta Comunale aveva proceduto, con delibera del 14 dicembre 1998, all'approvazione del progetto definitivo di dette opere e quindi, con successive delibere in data 15 febbraio e 4 ottobre 1999, all'approvazione del progetto esecutivo e alla correlativa dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere da realizzare ai sensi dell'art 1, legge 3 gennaio 1978, n. 1;

- che le tre delibere erano da ritenersi illegittime, sia perché attuative di altre delibere (con le quali lo stesso Comune aveva adottato e approvato la variante al piano regolatore) a loro volta illegittime e impugnate in separata sede, sia perché adottate all'esito di procedimenti del cui avvio non era stata data loro alcuna notizia, in violazione di quanto disposto dagli artt. 3 e 7, legge 7 agosto 1990, n. 241;

- che infatti la comunicazione di avvio del procedimento era stata palesemente tardiva, essendo intervenuta quando erano già stati approvati sia il progetto definitivo che quello esecutivo ed era stata dichiarata la pubblica utilità, l'indifferibilità e l'urgenza delle opere da realizzare;

- che dette delibere erano inficiate anche da "sviamento di potere", in quanto l'intervento progettato mascherava sub specie di intervento idraulico una realizzazione viaria e appariva per più versi incongruo e contraddittorio;

- che la delibera di Giunta n. 229/99 era da ritenersi illegittima anche perché aveva accorpato in un unico documento il progetto definitivo e quello esecutivo, in violazione dell'art. 16, legge 11 febbraio 1994, n. 109;

- che l'illegittimità di tali delibere si riverberava anche sul decreto di occupazione di urgenza, e sull'avviso di immissione in possesso.
Il ricorso era respinto.
1.1 - Il G e la B hanno chiesto la cassazione di tale sentenza con cinque motivi di ricorso. Il Comune, al quale il gravame e stato notificato il 29 marzo 2002, non resiste. Con atto depositato il 14 maggio 2002 la B ha rinunziato al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE


3 - Deve essere preliminarmente dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti della ricorrente Simonetta B che ha depositato il 14 maggio 2002 rituale atto di rinunzia al ricorso. Trattandosi di una dei destinatari degli atti impugnati deve infatti escludersi l'esistenza di un nesso di inscindibilità tra la sua posizione e quella dell'altro ricorrente (arg. ex. art. 21, primo comma e 22, secondo comma, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 14, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).

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