Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 08/11/2021, n. 32462

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 08/11/2021, n. 32462
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32462
Data del deposito : 8 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 5624-2016 proposto da: C M, domiciliato in ROMA, PIAllA CAVOUR, la CANCELLERIA DELLA MPTF, RJUREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall' avvocato A S e P V L;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

2021 SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro 1976 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati A P, L CIULO, SRGIO PREDEN;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3170/2014 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 24/02/2015 R.G.N. 161/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/06/2021 dal Consigliere Dott. R M. R.G.5624/2016

RILEVATO CHE

1. con sentenza n.3170 del 2014, la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda svolta dall'attuale ricorrente per l'applicazione, sulla pensione di vecchiaia in godimento presso il Fondo volo da ottobre 2004, della maggiorazione di un terzo a titolo di indennità di volo (pari ad anni 3, mesi nove, giorni otto), esponendo di avere prestato servizio presso l'Aeronautica militare, nel ruolo Ufficiali, maturando il grado di Capitano, dal marzo 1968 fino alla cessazione dal servizio (nel 1980), e che la predetta amministrazione provvedeva alla costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS, per il servizio prestato, al fine di consentire di conseguire il trattamento previdenziale secondo le regole dell'AGO;

2. il primo giudice aveva accolto la domanda sul presupposto che la maggiorazione di un terzo della pensione in godimento, a titolo d'indennità di volo, dovesse essere computata nel calcolo della pensione, respingendo così la tesi dell'INPS secondo cui il riferimento al servizio prestato, nella normativa sulla costituzione della posizione assicurativa, imponeva la valorizzazione del solo servizio effettivamente coperto da contribuzione, con esclusione degli aumenti di favore, quale il terzo del volo, ai fini della misura della pensione da erogare;

3. per la Corte di merito la maggiorazione del servizio di volo, prevista dall'art. 20 del d.P.R. n.1092 del 1973, non si applica alla contribuzione confluita nella posizione assicurativa costituita presso l'INPS nell'ipotesi, come nella specie, di cessazione del militare dal servizio senza avere acquisito il diritto a pensione;

4. avverso tale sentenza Chiarappa Matteo ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese l'INPS, con controricorso;

CONSIDERATO CHE

5. con il motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 20 d.P.R. n.1092 del 1973 e dell'art. 40, primo comma, e 124, primo comma, d.P.R. n.1092 del 1973, si assume che le maggiorazioni di servizio previste dal Capo terzo del titolo primo del d.P.R. n.1092 cit. siano rilevanti ai fini della misura della pensione o dell'indennità una tantum, pur se non possono trasferirsi presso l'AGO ai fini della maturazione del diritto, dovendo provvedere l'INPS ad incrementare figurativamente la provvista contributiva trasferita dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 124 del d.P.R. 1092 cit.;
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