Cass. civ., sez. III, sentenza 18/12/2023, n. 35365

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Nell'espropriazione forzata l'omesso o tardivo deposito dell'istanza di vendita ex art. 497 c.p.c. determina la perdita di efficacia del pignoramento e, quindi, l'estinzione della procedura esecutiva, che la parte interessata deve far valere a norma dell'art. 630 c.p.c. e, in caso di rigetto dell'eccezione, col reclamo previsto dalla citata disposizione, non già con l'opposizione agli atti esecutivi.

Ai sensi dell'art. 686 c.p.c., il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando il creditore sequestrante ottiene una condanna dotata di esecutorietà e da tale momento inizia il processo di esecuzione forzata, del quale le formalità prescritte dall'art. 156 disp. att. c.p.c. (deposito e annotazione della decisione esecutiva) costituiscono atti di impulso da compiersi nel termine perentorio prescritto dalla legge; ne consegue che la mancata o tardiva esecuzione dei predetti adempimenti non integra un vizio - da far valere con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. - del pignoramento o dell'espropriazione forzata con esso iniziata, bensì un'inattività della parte comportante l'estinzione della procedura a norma dell'art. 630 c.p.c., rispetto alla quale è dato esclusivamente il rimedio del reclamo. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di merito - di rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dalla debitrice esecutata per denunziare la tardiva esecuzione degli adempimenti ex art. 156 disp. att. c.p.c., compiuti dal deposito della sentenza penale definitiva e non dalla lettura del dispositivo - in quanto l'opposto provvedimento del giudice dell'esecuzione, che aveva respinto l'istanza di sospensione e disposto la prosecuzione del processo, era da qualificare come rigetto dell'eccezione di estinzione e, pertanto, impugnabile unicamente col reclamo ex art. 630 c.p.c., non già con l'opposizione agli atti esecutivi, insuscettibile di conversione in reclamo).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 18/12/2023, n. 35365
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35365
Data del deposito : 18 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 7198/2022 Numero sezionale 3576/2023 Numero di raccolta generale 35365/2023 Data pubblicazione 18/12/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Sequestro conservativo - Conversione in pignora- Dott. F D S - Presidente - mento - Oneri ex art. 156 disp. att. c.p.c. - Inadem- Dott. M RTI - Consigliere - pimento - Conseguenze - Estinzione tipica della pro- Dott. PASQUALINA A.P. CONDELLO - Consigliere - cedura - Rimedio - Reclamo. Dott. A T - Consigliere - Ud. 6/11/2023 UP Dott. G F - Consigliere Rel. - R.G.N. 7198/2022 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7198/2022 R.G. proposto da L D, rappresentata e difesa dall'avv. S M e dall'avv. G M A, elettivamente domiciliata presso il do- micilio digitale avvgiovannimariaaltadonna@puntopec.it

- ricorrente -

contro

UNICREDIT S.P.A., rappresentata e difesa dall'avv. C G S, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale claudiogiorgio- suppa@ordineavvocatibn.org

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 10 del TRIBUNALE DI AVELLINO, depositata il 04/01/2022;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/2023 dal Consigliere Dott. G F;
Numero registro generale 7198/2022 Numero sezionale 3576/2023 Numero di raccolta generale 35365/2023 Data pubblicazione 18/12/2023 udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Anna Maria Soldi, che ha concluso per la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, perché l'opposizione non poteva essere proposta;
uditi i difensori delle parti;
letta la memoria della ricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 645 del 16/2/2012 il Tribunale di Torino condan- nava L D, in quanto coimputata in un procedimento penale e in solido con gli altri imputati, a versare alla cancelleria del Tribunale di Massa la somma di Euro 7.503.258,35 «al solo fine di ripristinare la situa- zione antecedente al provvedimento 30.6.2004 del GOT Donatiello».

2. Il medesimo Tribunale, con ordinanza del 16/3/2012, autorizzava la parte civile Unicredit S.p.A. ad eseguire un sequestro conservativo ex art. 316 cod. proc. pen. nei confronti della stessa Donatiello, ferma restando l'individuazione della cancelleria del giudice di Massa quale beneficiario delle somme rinvenienti, «in attesa di ulteriori statuizioni del giudice civile».

3. La Unicredit procedeva al sequestro delle quote di beni immobili siti nel Comune di Bisaccia (AV), trascrivendo il vincolo nei RR.II. con nota del 27/3/2012. 4. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza n. 1387 del 21/2/2017, in riforma della decisione di primo grado, assolveva gli imputati dall'impu- tazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare e dichia- rava non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, nei confronti dell'imputato Dazzi per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di tutti gli imputati per il reato continuato di abuso d'ufficio, confermando per quest'ultimo reato le statuizioni civili della sentenza del Tribunale e, cioè, la condanna al versamento della somma sopra indicata.

5. I ricorsi per cassazione del Procuratore Generale e degli imputati ve- nivano respinti dalla Quinta Sezione penale di questa Corte con la sentenza 2 Numero registro generale 7198/2022 Numero sezionale 3576/2023 Numero di raccolta generale 35365/2023 Data pubblicazione 18/12/2023 n. 48321/2018, la cui motivazione è stata depositata in data 23/10/2018, con decisione assunta in esito all'udienza del 28/6/2018. 6. In data 21/12/2018, la Unicredit, sul presupposto dell'intervenuta conversione del sequestro conservativo in pignoramento, presentava al Tri- bunale di Avellino istanza di vendita dei beni sequestrati in danno della Do- natiello e dava comunicazione al legale di quest'ultima dell'avvenuta iscri- zione a ruolo della procedura esecutiva immobiliare (rubricata al n. 184/2018 R.G. Esecuzioni).

7. Con ricorso del 7/1/2019, L D proponeva opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi e chiedeva anche la dichiarazione di estin- zione della procedura ex art. 630 cod. proc. civ., deducendo il difetto del diritto di agire in executivis in capo alla Unicredit, la carenza di un idoneo titolo esecutivo, la mancata o tardiva esecuzione – a norma degli artt. 320, comma 1, cod. proc. pen. e 156 disp. att. cod. proc. civ. – degli adempi- menti conseguenti alla conversione del sequestro conservativo penale in pignoramento (in particolare, lamentava il mancato deposito, presso la can- celleria del giudice dell'esecuzione, dell'annotazione della sentenza di con- danna esecutiva in margine alla trascrizione del sequestro e della copia ese- cutiva del titolo, da identificarsi nella pronuncia n. 645/2012 del Tribunale torinese), la perenzione del pignoramento per intempestività dell'istanza di vendita ex art. 497 cod. proc. civ.

8. Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Avellino – con l'ordinanza del 7/5/2019 – respingeva l'istanza di sospensione della procedura esecu- tiva e fissava termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito. Con ordinanza del 12/11/2019, il Tribunale collegiale, investito del reclamo ex art. 624 cod. proc. civ. dell'opponente, accordava la sospensione.

9. Secondo quanto risulta dal ricorso introduttivo, nel giudizio di merito la Donatiello domandava, «per quanto attiene alla proposta opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, 2° comma. c.p.c.: - accertare e dichia- rare la nullità e/o inefficacia del pignoramento immobiliare e di tutti gli atti 3 Numero registro generale 7198/2022 Numero sezionale 3576/2023 Numero di raccolta generale 35365/2023 Data pubblicazione 18/12/2023 esecutivi conseguenti e dunque dell'azione esecutiva nel suo complesso pro- mossa dalla Unicredit S.p.a. in quanto proposta in violazione dei requisiti formali richiesti dagli artt. 156 disp. att. c.p.c. e/o 497 cpc per le ragioni tutte dedotte in narrativa e dichiararne l'estinzione con conseguente ordine alla Conservatoria competente di cancellazione delle relative trascrizioni;
- ordinare conseguentemente all'Agenzia Entrate, ufficio Provinciale di Avel- lino – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare la cancellazione/anno- tazione delle relative note di trascrizione/annotazione, anche del provvedi- mento di sequestro conservativo pronunciato dal Tribunale di Torino in data 16/03/2012 per l'importo di € 7.800.000,00, a seguito dell'inefficacia del pignoramento». 10. Il Tribunale di Avellino, con la sentenza n. 10 del 4/1/2022, così provvedeva: «1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna parte soccombente alla refusione delle spese di lite a favore di parte opposta che liquida in € 22.000,00 per compensi, oltre rimb. forf., iva e cpa come per legge»;
in riferimento all'opposizione agli atti esecutivi, il giudice ha ritenuto infondata la censura relativa alla violazione degli adempimenti previsti dall'art. 156 disp. att. cod. proc. civ., essendo stati gli stessi eseguiti in data 24/12/2018, «pertanto tempestivamente, atteso che la sentenza emessa all'esito dell'ul- timo grado di giudizio dalla Corte di Cassazione veniva depositata in data 23.10.2018, e l'apposizione della formula esecutiva sulla sentenza di primo grado passata in giudicato, posta a base della procedura esecutiva e neces- saria alla conversione, veniva rilasciata in data 10.12.2018». 11. L D impugnava la predetta sentenza con ricorso per cassazione, basato su due motivi;
resisteva con controricorso la Unicre- dit S.p.A.. 12. Con la sua memoria ed anche

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