Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/12/2005, n. 28501
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Nel vigore della disciplina contenuta nell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971 (nel testo anteriore alle aggiunte introdotte dall'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998) appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia che - senza porre in discussione l'esistenza e la validità di atti amministrativi e senza involgere la risoluzione di questioni attinenti all'esistenza, alla durata e alla disciplina delle posizioni delle parti nell'ambito tra il privato e la p.a. - abbia ad oggetto esclusivamente pretese patrimoniali nei confronti della p.a., volte al pagamento di corrispettivi ed indennizzi relativi ad un servizio affidato al privato. In particolare, nel sistema dell'assistenza sanitaria di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, le convenzioni fra le unità sanitarie locali e le case di cura o le minori strutture private (ambulatori, centri di diagnostica strumentale, laboratori, gabinetti specialistici) stipulate ai sensi dell'art. 44 hanno natura di contratti di diritto pubblico che danno vita a rapporti qualificabili come concessioni amministrative; pertanto, le relative controversie sono devolute (in primo grado) alla giurisdizione esclusiva del T.A.R., ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ad eccezione di quelle relative al mero pagamento di indennità, canoni o altri corrispettivi, le quali, non implicando indagini circa l'esistenza del potere della P.A. concedente riguardo all'espletamento dell'attività di servizio pubblico concessa, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi del secondo comma dello stesso art. 5; nè tali principi sono mutati per effetto della nuova disciplina di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che non ha modificato la natura del rapporto esistente tra la struttura privata e l'ente pubblico preposto all'attività sanitaria.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P G - Presidente f.f. -
Dott. V A - Presidente di sezione -
Dott. P E - Consigliere -
Dott. P V - Consigliere -
Dott. D N L F - Consigliere -
Dott. L M G - Consigliere -
Dott. M M R - Consigliere -
Dott. C M - Consigliere -
Dott. F M - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PARK HOSPITAL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CASALE DI SAN PIO V 14, rappresentata e difesa dall'avvocato G G, giusta procura speciale del Notaio dott. G S di Napoli, rep. n. 24309 del 08/04/2004, in atti;
- ricorrente -
contro
A.S.L. NAPOLI 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SACCO E VANZETTI 213, presso lo studio dell'avvocato M C, rappresentata e difesa dall'avvocato M G, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 333/2000 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 21/02/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 01/12/2005 dal Consigliere Dott. M F;
uditi gli Avvocati Gabriele GAVA, Marco TULLO per delega dell'avvocato Guido Montanarella;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per il rigetto del secondo motivo, giurisdizione a.g.o..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 4 gennaio 1997 il presidente del tribunale di Nola ha ingiunto alla Azienda Sanitaria Locale Napoli 5 il pagamento, in favore della Park Hospital s.p.a. della somma di lire 281.752.900, oltre gli interessi dalla domanda e le spese della procedura monitoria per prestazioni mediche e/o chirurgiche eseguite in favore di talune persone nell'anno 1995.
Avverso tale decreto ha proposto opposizione, con atto 26 febbraio 1997 l'ASL Napoli 5, assumendo di nulla dovere alla società opposta mai accreditata ai fini della erogazione di prestazioni sanitarie. Svoltasi l'istruttoria del caso l'adito tribunale, con sentenza 28 aprile 1998, rilevato che la Park Hospital s.p.a. non aveva provato di trovarsi nelle condizioni, di essere automaticamente accreditata ai fini della erogazione delle prestazioni sanitarie in questione, ha accolto la proposta opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto, ha condannato l'opposta al pagamento delle spese di lite. Gravata tale pronunzia dalla soccombente Park Hospital s.p.a. la Corte di appello di Napoli, con sentenza 13 gennaio - 21 febbraio 2000 ha rigettato la proposta impugnazione con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado. Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo e illustrato da memoria, la Park Hospital s.p.a.
Resiste con controricorso la Azienda Sanitaria Locale Napoli 5.
Ritenuto che
con il proposto motivo la ricorrente avesse dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di controversia devoluta alla giurisdizione dei giudici amministrativi, con ordinanza 21 aprile - 22 giugno 2004 la terza sezione ha rimesso gli atti al Primo Presidente per la valutazione della eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Il ricorso è stato, quindi, assegnato a queste Sezioni Unite per l'esame del profilo di censura relativo alla giurisdizione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come accennato in parte espositiva la Park Hospital s.p.a. ha chiesto e ottenuto dal presidente del tribunale di Nola (con ricorso 4 gennaio 1997 e, pertanto, anteriormente alla L. 31 marzo 1998, n. 80 e sue successive modificazioni)