Cass. pen., sez. III, sentenza 09/09/2020, n. 25448

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/09/2020, n. 25448
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25448
Data del deposito : 9 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da C A, nato a Castelnuovo Calcea il 28/8/1950 avverso l'ordinanza del 7/2/2020 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere G L;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G C, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7 febbraio 2020 il Tribunale di Torino ha respinto l'appello cautelare proposto da A C nei confronti dell'ordinanza del 25 novembre 2019 del Giudice per le indagini del medesimo Tribunale, con cui era stata respinta la richiesta di revoca del sequestro preventivo, strumentale alla confisca per equivalente, di due conti correnti bancari, intestati alla S.r.l. Capri e alla S.r.l. Officine Cognitive, disposto in relazione al reato di cui all'art. 10 quater d.lgs. 74/2000, contestato al C quale amministratore della S.r.l. Omicron Consulting, per avere compensato imposte dovute da tale società nell'anno 2017 con crediti inesistenti per un importo complessivo di euro 2.202.149,00. Il Tribunale ha premesso che il sequestro preventivo, in via diretta e per equivalente, era stato inizialmente eseguito su vari depositi bancari per complessivi euro 2.206.504,80 e su un immobile del valore di euro 307.000,00;
che, successivamente, il vincolo sulle somme di denaro era stato ridotto della somma di euro 290.000,00, e che, risultando eccedente, per euro 21.805,80, il valore complessivo dei beni sequestrati rispetto al profitto del reato, il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta del ricorrente di dissequestro delle somme depositate su due conti correnti bancari intestati alla S.r.l. Capri e alla S.r.l. Officine Cognitive (pari a tale somma e sottoposte a sequestro), riducendo a euro 285.664,20 l'ammontare fino alla concorrenza del quale il sequestro era stato eseguito sul bene immobile di proprietà del ricorrente. Tanto premesso, il Tribunale ha ritenuto corretta la decisione del Giudice per le indagini preliminari, in considerazione sia della irrilevanza della preferenza espressa dall'indagato riguardo ai beni da sottoporre a sequestro, rientrando tale scelta nella discrezionalità del giudice della fase esecutiva del provvedimento cautelare, con l'unico limite, ai sensi dell'art. 517, comma 2, cod. proc. civ., di dover preferire il denaro;
sia della legittimità del sequestro limitato a una quota dell'immobile, ritenendo anche privo di interesse il ricorrente a richiedere il dissequestro di conti correnti di terzi, non essendo stato allegato un suo interesse concreto e attuale alla restituzione delle somme depositate su tali conti.

2. Avverso tale ordinanza l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

2.1. Con un primo motivo ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) et e), cod. proc. pen., la violazione e l'errata applicazione degli artt. 240 cod. pen., 125 e 321, comma 2, cod. proc. pen. e un vizio della motivazione, nella parte in cui era stata affermata la legittimità del dissequestro pro quota dell'immobile assoggettato al vincolo cautelare. Ha censurato, in particolare, l'affermazione, contenuta sia nel provvedimento negativo del Giudice per le indagini preliminari sia nell'ordinanza impugnata, secondo cui le preferenze espresse dall'indagato in ordine ai beni da sequestrare sarebbero irrilevanti, trattandosi di principio applicabile nel momento dell'esecuzione del sequestro e non anche in quello, diverso e successivo, della individuazione dei beni da restituire all'avente diritto, come chiarito nella motivazione della sentenza n. 41049 del 2011;
ha criticato anche l'affermazione della legittimità del sequestro pro quota dell'immobile di cui è pieno proprietario per l'intero, in quanto tale bene avrebbe dovuto essere sottoposto a sequestro per l'intero o, in alternativa, se di valore eccedente rispetto all'importo da sottoporre a sequestro, essere restituito, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità delle misure cautelari, compresi i sequestri. Ha sottolineato, richiamando i principi esposti nella sentenza n. 1587 del 2014, la necessità, nella determinazione del valore dei beni da sequestrare (onde evitare la loro sproporzione rispetto all'ammontare da sottoporre a sequestro, in pregiudizio dei diritti dell'indagati), di fare riferimento al valore di mercato del bene nel momento in cui il sequestro viene disposto;
poiché nel caso di specie tale valore era pari a euro 307.450,00, il Tribunale non avrebbe potuto ridurre l'ammontare del vincolo apposto sull'immobile al minor valore di euro 285.644,20, al solo scopo di non restituire all'indagato la somma di denaro di euro 21.805,80 dallo stesso richiesta, giacché avrebbe dovuto sottoporre il bene a sequestro per l'intero e restituire al ricorrente la somma in eccesso di euro 21.805,80. 2.2. Con un secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione e l'errata applicazione degli artt. 240 cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen. e un ulteriore vizio della motivazione, nella parte relativa alla affermazione della propria carenza di interesse alla restituzione delle somme di denaro depositate sui conti correnti della S.r.l. Capri e della S.r.l. Officine Cognitive, in quanto soggetti diversi dal ricorrente. Tale diversità era, semmai, di ostacolo alla possibilità di disporre il sequestro per equivalente dei beni di dette società, sia perché non è possibile procedere al sequestro per equivalente dei beni della persona giuridica per reati tributari commessi dai suoi organi;
sia perché non è configurabile, per i fatti antecedenti al 24 dicembre 2019, una responsabilità amministrativa dell'ente per reati tributari commessi dai suoi amministratori ai sensi del d.lgs. 231/2001, che non contemplava i reati tributari tra quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa della persona giuridica.Ha censurato l'affermazione della propria carenza di legittimazione a domandare il dissequestro e la restituzione di tali beni in quanto appartenenti a terzi (la S.r.l. Capri e la S.r.l. Officine Cognitive), essendo comunque consentita l'impugnazione all'imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, ed avendo il ricorrente interesse a domandare tale restituzione, nella sua veste di legale rappresentante di tali società.
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