Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/2019, n. 26960
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la seguente SENTENZA sul ricorso 26650-2017 proposto da: C A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO STOPPANI N l, presso lo studio degli avvocati P C e P V, che lo rappresentano e difendono;- ricorrente principale - 2019 contro ASTALDI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio degli avvocati R P e L C, che la rappresentano e difendono;- controricorrente - ricorrente avverso la la sentenza n. 2564/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/05/2017 r.g.n. 5307/2016;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2019 dal Consigliere Dott. F G;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale e dell'incidentale, in subordine acquisizione della documentazione;udito l'Avvocato P V;udito l'Avvocato S D F per delega verbale Avvocato L C. r.g. n. 26650/2017 FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 1 comma 48 della legge 28 giugno 2012 n. 92 A C conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma la Astaldi s.p.a. esponendo di essere stato illegittimamente licenziato in data 21.1.2015 in relazione ad una inesistente riorganizzazione aziendale in Algeria e chiedendo che, previo accertamento dell'applicabilità della legge italiana al rapporto e della illegittimità del licenziamento, la condanna della datrice di lavoro alla reintegrazione del lavoratore ovvero, in subordine, al risarcimento del danno. Il Tribunale in esito alla fase sommaria dichiarava inammissibile il ricorso ritenendo che al rapporto non fosse applicabile l'art. 18 della legge n. 300 del 1970 e, per l'effetto, non trovasse applicazione il rito c.d. Fornero disciplinato dalla legge n. 92 del 2012. 2. Il Tribunale, in esito all'opposizione proposta ai sensi dell'art. 1 comma 51 della citata legge. n. 92 del 2012, riteneva che la legge applicabilé al rapporto di lavoro fosse quella Algerina ( nello specifico la /oi 21 avril 1990 n. 11) e che invece non trovasse applicazione l'art. 18 della legge n. 300 del 1970. Conseguentemente rigettava il ricorso. 3. La Corte di appello di Roma, decidendo sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 1 comma 58 della legge 28 giugno 2012 n. 92 da A C avverso la sentenza del Tribunale di Roma in parziale accoglimento del gravame ha accertato la illegittimità del licenziamento ed ha ritenuto che al rapporto trovasse applicazione la legge ontrattuale condannaido, perciò, la Astaldi a corrispondere al Curcio un indennizzo che ha quantificato in cinque mensilità di retribuzione condannando la società al pagamento delle spese di due gradi di giudizio.
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