Cass. civ., SS.UU., ordinanza 31/07/2018, n. 20350

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 31/07/2018, n. 20350
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20350
Data del deposito : 31 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11582-2017 proposto da: EDISON S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

VESALIO

22, presso lo studio dell'avvocato F A, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati F B ed A P;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI RHO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CICERONE

44, presso lo studio dell'avvocato G C, rappresentato e difeso dall'avvocato M V;
- con troricorrente - nonchè

contro

REGIONE LIA;
- intimata - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 74038/2011 del TRIBUNALE di MILANO. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2018 dal Consigliere R M D V;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale A C, il quale chiede che la Suprema Corte voglia affermare la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria (Tribunale di Milano), assumendo i provvedimenti di cui all'art. 382 c.p.c.

FATTI DI CAUSA

Edison s.p.a. ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano il Comune di Rho, chiedendo l'accertamento negativo dell'obbligo di rimborso delle spese relative all'attività di messa in sicurezza e di bonifica, posta in essere dal Comune nella zona del territorio comunale denominata « ex Chimica Bianchi»;
le domande sono state formulate in duplice versione, a seconda della prospettazione della lettera del Comune del 18/10/2011 quale atto di ingiunzione ex r.d. 14/4/1910 n.639 ovvero quale mera messa in mora, e la società ha fatto valere il difetto di legittimazione attiva, di legittimazione passiva, e nel merito l' insussistenza di ogni diritto di credito del Comune in relazione alla pretesa fatta valere. Nei fatti, Edison aveva in precedenza impugnato davanti al Tar Lombardia, tra gli altri, il provvedimento dell'11/7/2000, con cui il Comune aveva intimato alla società di provvedere nel termine di gg.30 ad adottare i necessari interventi di messa in sicurezza, di bonifica e ripristino ambientale di detta zona;
il Tar, con sentenza n. 1808 del 7/7/2011, aveva accolto il solo secondo motivo del primo ricorso limitatamente all'annullamento dell'ordinanza dell'11/7/2000, Ric. 2017 n. 11582 sez. SU - ud. 05-06-2018 -2- perché non preceduta dal prescritto avviso procedimentale, dichiarando nel resto inammissibili o infondati i ricorsi riuniti. Successivamente, il Comune aveva comunicato, con lettera in data 18/10/2011, di avere sostenuto la complessiva spesa di euro 1.860.375,68 per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'area, che avrebbero dovuto essere eseguiti dalla Edison, come responsabile dell'inquinamento, e ne aveva intimato il pagamento entro gg.30 dal ricevimento della lettera. Nell'atto introduttivo del giudizio ordinario, Edison, premesso che l'astratta pretesa di rivalsa del Comune, secondo l'abrogato art. 17 d.lgs. 5/2/1997 n. 22, e ora artt. 239 e ss. d.lgs. 3/4/2006, n.152, presuppone un ordine valido, nella specie annullato e quindi insussistente, ha preliminarmente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, per essere soggetto diverso dalla «Chimica Bianchi», la prescrizione ed ha articolato le difese di merito sotto plurimi profili. Il Comune ha chiesto in via riconvenzionale l'accertamento positivo dell'obbligo di rimborso e, conseguentemente, la condanna di Edison al rimborso delle spese sostenute per la messa in sicurezza e bonifica della zona, facendo valere la proprie richiesta dell'11/7/2000 e la sentenza del Tar Lombardia 1808/2011. In giudizio, la Regione Lombardia ha spiegato intervento ad adiuvandum del Comune di Rho. Il giudizio è stato sospeso ex art.295 cod.proc.civ., in attesa della decisione del Consiglio di Stato nel giudizio amministrativo, costituente antecedente logico-giuridico della causa civile;
passata in giudicato la pronuncia del Consiglio di Stato n.3165/2014, il Comune ha richiesto la prosecuzione del giudizio;
precisate le conclusioni all'udienza del 12/7/2016, dopo il deposito degli scritti conclusivi, con ordinanza del 13/12/2016, il giudice ha rimesso la causa sul ruolo disponendo CTU, e con la successiva ordinanza del 25/1/2017, ha Li Ric. 2017 n. 11582 sez. SU - ud. 05-06-2018 -3- richiesto specificamente al Consulente d'ufficio di accertare le cause dell'inquinamento, se in tutto o in parte riconducibile alla mancata tenuta della struttura di incapsulamento, la congruità ed entità delle somme pagate dal Comune per la messa in sicurezza e per la bonifica. Ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione Edison s.p.a., prospettando l'esercizio da parte del Giudice civile di poteri spettanti esclusivamente alla Pubblica amministrazione ed al Giudice amministrativo, ed in concreto dagli stessi esercitati, in relazione alle cause dell'inquinamento della zona in oggetto ed alla individuazione del preteso responsabile. La società sostiene che, alla stregua della normativa in materia (d.lgs. 5/2/1997 n.22 e d.m. 25/10/1999 n.471 applicabili ratione temporis e, a seguito dell'abrogazione di detta normativa, il d.lgs. 3/4/2006 n.152, specie art.244), deve ritenersi attribuito in via esclusiva alla PA il potere di individuare il fatto dell'inquinamento, la causa ed il responsabile, a cui ordinare la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree e degli impianti, e spetta al giudice amministrativo il sindacato di legittimità sugli atti posti in essere dalla PA, mentre il giudice ordinario ha la potestas iudicandi solo in relazione alle questioni di natura patrimoniale;
che nel caso, il giudice ha violato il riparto di giurisdizione con le ordinanze del 23/12/2016 e del 25/1/2017, esercitando, sotto la forma del potere istruttorio, sindacato diretto di legittimità sul provvedimento del Comune dell'11/7/2000 (disapplicando l'atto, che ha accertato che la causa dell'inquinamento è la sopravvenuta inidoneità del dispositivo di incapsulamento della vasca posta in loco, accertamento ribadito nel giudizio amministrativo e divenuto definitivo), sindacato di merito e nel contempo si è attribuito il potere che spettava al Comune, e dallo stesso effettivamente esercitato col provvedimento dell'11/7/2000. h Ric. 2017 n. 11582 sez. SU - ud. 05-06-2018 -4- Si difende con controricorso il solo Comune di Rho, eccependo la carenza di interesse di Edison alla proposizione del regolamento, di non avere mai sostenuto che la causa dell'inquinamento fosse da attribuirsi alla sopraggiunta inidoneità del dispositivo d'incapsulamento, e che Montedison ne fosse il soggetto costruttore, ma che, come accertato dal Comune e dal giudice amministrativo, l'effettiva causa è da ricercarsi nelle precedenti lavorazioni industriali poste in essere dalla Montedison, oggi Edison, sino al 30/9/1979, come risulta dalla natura e dalla provenienza delle sostanze inquinanti. La Regione non svolge difese. Il P.G. ha concluso per la giurisdizione del Giudice ordinario, chiedendo l'assunzione dei provvedimenti ex art.382 cod.proc.civ. Edison s.p.a. ha depositato memoria, ex art.380 ter, comma 2, cod. proc. civ.
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