Cass. civ., sez. III, ordinanza 09/05/2023, n. 12476
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Testo completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4110/2021 R.G. proposto da : LU ME, elettivamente domiciliato in ROMA alla via GALLIA n. 2, presso lo studio dell’avvocato BERTI CESARE ([...]) rappresentato e difeso dagli avvocati RUGGIERI MARTINO ([...]) e MAVIGLIA BRUNO ([...]) -ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA alla via dei
PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE dello STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difendeper legge -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di LECCE SEZ. DIST. di TARANTOn. 155/2020 depositata i l 23/06/2020 . Ad 08/02/2023 CC r.g. n. 4110 del 2021;
estensore: C. Valle Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 8/02/2023,dal Consigliere Relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Taranto, in accoglimento della opposizione all’esecuzione promossa da IC Lu carella, dichiarava l’inefficacia di quattro cartelle di pagamento emesse a carico dello stesso UC per contributi dovuti corrispostigli indebitamente dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA). A seguito di appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con la sentenza n. 155 del 23/06/2020, accoglieva l’impugnazione e dichiarava la nullità della sentenza impugnata, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Taranto, ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, IC UC. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate –Riscossione. Per l’adunanza del 8/02/2023 il Procuratore generale non ha presentato conclusioni. Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ai fini della compiuta comprensione della vicenda processuale, e per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, è necessario esporre quanto segue. Il Tribunale di Taranto, quale giudice di primo grado investito dell’opposizione avverso le cartelle esattoriali, preliminarmente, a fronte della mancata costituzione in giudizio delle controparti, aveva assegnato al UC, quale parte ricorrente , un nuovo termine per la notifica dell’atto all’ente della riscossione, ossia all’Agenzia delle Entrate Riscossione. Ad 08/02/2023 CC r.g. n. 4110 del 2021;
estensore: C. Valle L’incombente non era eseguito e, pur non risultando compiuta alcuna ulteriore attività ai fini del perfezionamento delle notifiche e senza che vi fosse costituzione in giudizio né dell’Agenzia delle Entrate Riscossione né dell’AGEA, il Tribunale emanava la suddetta sentenza di accoglimento dell’opposizione del UC. L’Agenzia delle Entrate propo neva appello a mezzo dell’Avvocatura dello Stato. IC UC si costituiva in giudizio dinanzi alla Corte territorialee chiedeva il rigetto dell’impugnazione. La vicenda relativa al rinnovo delle notifiche era ricostruita in modo diverso dalla Corte di Appello di Lecce, che affermava che l’Agenzia delle Entrate Riscossione non era in alcun modo stata raggiunta dalla notifica del ricorso in opposizione all’esecuzione e che, comunque , gli adempimenti prescritti dal Tribunale non e r a no stati ritualmente eseguiti, poiché l’atto introduttivo della lite era stato notificato, dal difensore del UC, all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Taranto (pag. 4, ultimo paragrafo della sentenza d’appello). La Corte di Appello di Lecce accoglieva, pertanto, l ’ azione di nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio del contraddittorio e rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Taranto. Avverso la sentenza di appello IC UC propone ricorso con i seguenti motivi. 1)Violazione e ( o ) falsa applicazione degli artt. 99 e 100 c od . proc. c iv . in relazione all’art. 360 , co mma 1 , n. 3