Cass. pen., sez. V, sentenza 20/12/2019, n. 51473

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 20/12/2019, n. 51473
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51473
Data del deposito : 20 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: F E F nato a GENOVA il 24/10/1941 G L nato a ROMA il 01/04/1942 D F nato a VITERBO il 18/02/1949 DI G S nato a ROMA il 09/10/1964 avverso la sentenza del 18/01/2018 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A T;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L B che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inamnnissibilita' di tutti i ricorsi udito il difensore l'avv. GINOCCHI SILVIA deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese;
l'avv. MOCCHI ALESSANDRA deposita conclusioni scritte a cui si riporta unitamente alla nota spese;
l'avv. D'ANGELO FEDERICA, sia in proprio che in qualità di sostituto processuale così come sopra rappresentata, deposita conclusioni scritte unitamente alle note spese l'avv. LAZZARUOLO ANTONIETTA, in sostituzione dell'avv. RAMPELLI ELISABETTA, deposita conclusioni scritte e nota spese l'avv. DEL PRETE CARMELA deposita conclusioni scritte e nota spese;
l'avv. I G, sia in proprio che in qualità di sostituto processuale degli avvocati ut supra riportati, deposita conclusioni scritte e nota spese;
l'avv. PINTUS ANTIOCO deposita conclusoni scritte e nota spese, con copia della memoria già depositata in cancelleria in data 6/09/2019;
l'avv. CAPALBO SIMONE deposita conclusioni e nota spese;
l'avv. MICHETELLI CRISTINA, sia in proprio che in qualità di sostituto processuale degli avvocati così come sopra riportati, deposita conclusioni e nota spese;
l'avv. BELLONI FABIO, conclude per il rigetto del ricorso e deposita conclusioni scritte e nota spese;
l'avv. BRUNO PIERFRANCESCO deposita conclusioni scritte nota spese. I difensori dei ricorrenti l'avv. GRIMALDI MIRIAM, in qualità di sostituto processuale dell'avv. GRIMALDI CAROLEO FRANCESCO si riporta ai motivi di ricorso l'avv. SCALFATI ADOLFIO, sia in proprio che in qualità di sostituto processuale, insiste per l'accoglimento del ricorso l'avv. RAMPIONI ROBERTO si riporta ai motivi di ricorso l'avv. MERLUZZI FABRIZIO, in qualità di sostituto processuale, conclude con l'annullamento con rinvio, insistendo nell'accoglimento dei motivi.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata del 18 gennaio 2018, la Corte d'appello di Roma, investita degli appelli degli imputati e del responsabile civile, Ministero dello Sviluppo Economico, ha — per quanto ancora di interesse in questa sede — in parziale riforma della decisione del Tribunale di Roma del 5 maggio 2014, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di E F F, F D, L G e Salvatore D G per plurimi fatti di bancarotta fraudolenta in concorso, oltre che, per il primo, di partecipazione, con ruolo di promotore, in associazione criminosa, per il secondo ed il terzo rispettivamente di sottrazione di atti pubblici e di usura, dichiarato prescritti i reati sub A), B.7) — quest'ultimo qualificato ai sensi dell'art. 216, comma 3, I. fall. — F.1) e Q) per prescrizione, rideterminando il trattamento sanzionatorio. Ha, altresì, revocato le provvisionali relative al capo Q) e rideterminato l'entità delle somme oggetto di confisca nei confronti di L G.

1.1.1 fatti riguardano le vicende economiche ed i rapporti finanziari intercorsi tra "Consorzio Regionale Cooperative di Abitazione-Cooperative Case Lazio" s. coop. a r.l. (di seguito Consorzio), di cui E F F era presidente nonché amministratore di fatto, dichiarata in stato di insolvenza il 27 luglio 2004, "Consorzio Regionale Lazio di Mutualità fra cooperative edilizie e di abitazioni ed altre — Società Cooperativa Mutua s.r.l." (di seguito Mutua), dichiarata in stato di insolvenza il 4 maggio 2005, "Sviluppo Edilizio Lazio a r.l." (di seguito Sviluppo), dichiarata fallita il 27 settembre 2006, delle quali il medesimo F è stato ritenuto amministratore di fatto, oltre che dominus del gruppo. Le conformi sentenze di merito hanno ricostruito la gestione unitaria dei predetti Consorzi, costituiti per il perseguimento di una finalità mutualistica abitativa, e della società Sviluppo, avente ad oggetto l'erogazione di servizi in favore delle cooperative consorziate, attuata mediante la concentrazione in un'unica cassa delle risorse economiche rinvenienti dalle rimesse dei soci, dai finanziamenti pubblici e dai mutui erogati dalle banche in favore delle singole cooperative, con conseguente confusione delle utilità, utilizzate indiscriminatamente per soddisfare i crediti scaduti ed esigibili e, in misura rilevante, dirottati verso società riconducibili al F, come ricostruito dal consulente tecnico del Pubblico Ministero e, in gran parte, attraverso l'operazione di ricognizione effettuata dai presidenti delle cooperative consorziate subentrati in epoca successiva alla conclamata insolvenza.

1.2. Siffatto modello gestionale e l'illecita strumentalizzazione, a fini di profitto, delle risorse provenienti dalle cooperative consorziate, i cui progetti edilizi rimanevano, in gran parte, ineseguiti e che determinava la liquidazione coatta amministrativa di Consorzio e Mutua, si colloca - unitamente ai reati satellitari, in parte dichiarati via via prescritti - nella realizzazione dei fini di un'associazione criminosa, promossa dal F, ed alla quale hanno preso parte diverse figure, legate da vincoli professionali alle società coinvolte e concorrenti nei reati-scopo. Il particolare, per quanto ancora rileva, F D - responsabile della contabilità del gruppo - e L G - attivo tanto nel reperimento delle cooperative da consorziare attraverso Intercooper s.r.l. che nel finanziamento usurario del gruppo - sono stati condannati, a titolo di concorso, per i reati di bancarotta, mentre per la partecipazione all'associazione di cui al capo A), per il reato di bancarotta semplice - così qualificata l'imputazione sub B7), le residue fattispecie di falso sub Q), di esercizio abusivo di attività finanziaria (capi R/A-R/M) e di usura (capo F), ai medesimi rispettivamente ascritti, è stata emessa, nelle sentenze di merito, declaratoria di prescrizione. Ed analoga statuizione è stata pronunciata con la sentenza impugnata nei confronti di Salvatore D G, funzionario del Ministero delle attività produttive con il ruolo di ispettore per gli enti cooperativi, in ordine ai reati di falso sub Q), per i quali - limitatamente ai documenti di cui ai punti a, c, e, f, - era stata ritenuta, in primo grado, la continuazione con i fatti di corruzione per il quale il medesimo era stato giudicato, in concorso con il F, con sentenza della Corte d'appello di Roma del 16 dicembre 2009, irrevocabile.

1.2. Gli imputati F, D e G sono stati condannati, in solido, al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, mentre è stata revocata la condanna al pagamento della provvisionale relativamente al prescritto capo Q).L'entità del profitto confiscato a L G è stato, invece, rideterminato, in accoglimento delle deduzioni difensive, in conformità alle utilità conseguite dai reati fallimentari.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati con distinti atti a firma dei rispettivi difensori, nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il ricorso, proposto per il tramite degli Avvocati G A e G C, E F F deduce quattro motivi.

2.1.1. Con il primo, articolato, motivo, denuncia violazione di legge in riferimento alla valutazione probatoria relativamente agli elementi costitutivi dei reati di bancarotta e correlati vizi della motivazione, tanto sub specie di illogicità e contraddittorietà che riguardo l'omessa valutazione delle censure difensive proposte con l'appello. Le argomentazioni difensive sono state superate - tanto in riferimento all'elemento oggettivo che al dolo di bancarotta - mediante il richiamo al sistema di cooperazione allargata ideata dal F, ritenuto nella sentenza impugnata finalizzato non già alla realizzazione dei progetti edilizi delle singole cooperative e della mutualità abitativa, quanto alla strumentalizzazione, a fini di illecito profitto, delle iniziative dalle medesime cooperative consorziate perseguite, eludendo le risultanze istruttorie di segno contrario evidenziate nell'atto di gravame e sostenendo l'affermazione di responsabilità mediante contraddittorie ed apodittiche giustificazioni. Risulta, in particolare, travisato lo stesso sistema di mutualità estesa - c.d. sistema F - di cui era stato evidenziato dallo stesso imputato lo schema operativo, che prevedeva l'unitaria gestione finanziaria - all'esito di un esplicito accordo negoziale di convenzione - delle somme provenienti dalle singole cooperative e dai finanziamenti, pubblici e bancari, alle medesime erogati, utilizzati - attraverso le casse consortili - a vantaggio delle cooperative ed a copertura, in ordine temporale, delle esigenze economico-finanziarie via via indifferibili. Siffatta modalità di impiego della provvista finanziaria, convenzionalmente accettata e processualmente incontestata, in un sistema che, peraltro, vedeva le cooperative, titolari pro indiviso del diritto di superficie, come terze datrici di ipoteca per i mutui erogati, aveva consentito l'avvio e l'avanzamento dei progetti edilizi, mentre il sistema era imploso in conseguenza della congiuntura economica sfavorevole sopravvenuta, che aveva determinato la progressiva riduzione dell'immissione di risorse nel circuito, e non già per la destinazione delle medesime utilità a fini eccentrici rispetto allo scopo mutualistico. La sentenza impugnata, di contro, ha posto quale premessa della valutazione probatoria l'asserito abuso del sistema gestionale che avrebbe dovuto, invece, costituirne l'approdo, sottraendosi alla positiva dimostrazione della destinazione delle risorse di cui si assume la distrazione, non ricostruita dai consulenti d'accusa e rimasta non provata, e formulando inammissibilmente l'equazione tra esborsi non documentati e risorse sottratte, alla stregua della mera inattendibilità delle scritture contabili. Di guisa che la mancata cernita tra impieghi mutualistici e destinazioni extrasociali, rimarcata in sentenza, depotenzia la portata indiziante del mancato reperimento delle risorse al fine dell'integrazione della condotta distrattiva. La motivazione finisce così per non contrastare, ed anzi confortare, la testi difensiva, nella parte in cui dà atto dell'impossibilità di ricostruzione delle movimentazioni finanziarie, non accertate dai consulenti d'accusa, e della dimostrazione dei versamenti effettuati dai soci solo grazie alla ricognizione documentale svolta dal commissario liquidatore P. Né siffatto vulnus può ritenersi superato attraverso il riferimento alle testimonianze rese da taluni presidenti delle cooperative consorziate e dalla prova documentale dei versamenti effettuati, restando indimostrato che le relative risorse non siano state impiegate a vantaggio del complessivo sistema di mutualità allargata, anche tenuto conto del contesto cronologico dei versamenti e degli esborsi e della progressiva associazione ai consorzi delle cooperative di più recente costituzione. Donde la violazione del protocollo valutativo degli indizi, in presenza di un'indebita equiparazione tra il mancato rinvenimento di poste attive e la distrazione di queste e l'elusione degli elementi, apprezzabili nella prospettiva difensiva, indicati nell'appello. Nell'illustrare il sistema di mutualità allargata, il F ne aveva, nel corso dell'interrogatorio, rimarcato la logica di gruppo ed aveva puntualmente ricostruito le cause del dissesto, determinato dalla paralisi del meccanismo di gestione entrate-uscite ex se in seguito alla crisi di liquidità delle cooperative consorziate ed alla conseguente cessazione di rimesse finanziarie, e non già per indebiti prelievi, come peraltro confermato dal teste P e dalla sentenza dichiarativa dell'insolvenza, mentre la sentenza impugnata ha trascurato siffatti elementi, limitandosi — nel respingere la censura - a ribadire il perseguimento di un indebito scopo di lucro attraverso distrazioni sistematiche, invece rimaste sfornite di prova, o contrastate dalla positiva dimostrazione di rimesse compensative (capo C.5), in violazione dei principi declinati dalla giurisprudenza di legittimità ed attraverso un iter argomentativo contraddittorio. Ed analoghi vizi affliggono la sentenza impugnata quanto all'elemento soggettivo del reato, avendo anche sotto tale profilo la corte territoriale trascurato i rilievi difensivi, tesi ad escludere la consapevolezza della intrinseca pericolosità del sistema mutualistico e a valorizzare, invece, il perseguimento del fine edificatorio, come dimostrato dalla ricognizione di debito e dal piano di rientro convenuto con la cooperativa Palocco 84, dal trasferimento di risorse dal Consorzio ai soci della cooperativa Cinthya per il pagamento dei mutui dai medesimi contratti, il ricorso al credito presso il G ed il Panini per il finanziamento del Consorzio e della Mutua, operazione ritenuta, invece, essa stessa dissipativa. Sul punto, la motivazione è contraddittoria laddove, nel ritenere la distrazione in conseguenza della destinazione di siffatte risorse in favore di cooperative diverse dai consorzi dalle cui casse furono prelevate, e nel ricostruire la dissipazione conseguente al pagamento di prestazioni usurarie, finisce per confermare la finalità mutualistica unitaria e, in conseguenza, ad affermare apoditticamente il dolo di distrazione, in violazione dei principi enunciati dalle massime di orientamento che postulano, invece, la dimostrazione della consapevolezza della pericolosità in concreto della condotta, esclusa in ipotesi di destinazione delle risorse al ripianamento di posizioni debitorie della società (Sez. F., n. 41665 del 2013) e, in generale, al perseguimento dello scopo sociale, in assenza — come nella specie — della previsione, in termini di attualità, del dissesto. Con un terzo ordine di argomenti, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ravvisato, in capo al F, una sorta responsabilità di posizione, avulsa dall'accertamento di concreti poteri dispositivi in cooperative da altri amministrate o di cui era tenuta, in autonomia, la contabilità, inammissibilmente tratta dall'essere il F l'ideatore del sistema di mutualità allargata. Anche in tal caso, risultano travisate le evidenze probatorie in punto di esternalizzazione della contabilità delle singole cooperativa e dell'affidamento al D e a Eleonora F della tenuta delle scritture del Consorzio, della Mutua e dello Sviluppo, con conseguente violazione dell'art.40 cpv. cod. pen. e motivazione meramente apparente, fondata sulla ricostruzione di un contributo concorsuale apoditticamente dedotto dall'entità delle risorse sottratte.
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