Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/04/2023, n. 09437

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/04/2023, n. 09437
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09437
Data del deposito : 5 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

guente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29226/2014R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in per sona del Direttore pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege , –ricorrente –

contro

COMUNE DI TRIESTE, in persona del Sindaco pro - tempor e, con sede legale in Trieste, piazza Unità d’Italia n. 4, elettivamente domiciliato in Roma, via Nazionale n. 200 , presso lo studio del prof. avv. V U dal quale è rappresentato e difeso unitamente all’avv. C C O in virtù di procura speciale a margine del controricorso - c ontroricorrent e /ricorrente incidentale - DINIEGO RIMBORSO – IRPEG2001. R.G. N.29226/2014 Cons. est. V L avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del FRIULI - VENEZIA GIULIA n. 341 / 11 /201 4 , depositata il 20 agosto2014;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 dicembre2022 ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere V L;
dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. F T , ha chiesto il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale;

FATTI DI CAUSA

1. Il Comune di Trieste presentava, in data 14 marzo 2002, all’Agenzia delle entrate un’istanza di interpello, ai sensi dell’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con la quale chiedeva di conoscere le modalità ed i limiti di utilizzo dei crediti d’imposta attribuiti, ai sensi dell’art. 14, comma 1- bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in sede di distribuzione dei dividendi da parte della società Acegas s.p.a., ex azienda municipalizzata che gestiva servizi pubblici locali. Il Comune faceva presente che il credito sui dividendi relativi all’anno 2000 (accreditati nel 2001) era pari ad € 4.672.573,73, di importo notevolmente superiore al limite massimo compensabile, ai sensi dell’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari ad € 516.456,90;
chiedeva quindi in che modo poter recuperare la parte di credito non compensabile. In riposta all’interpello, l’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 227 dell’11 luglio 2002 precisava che, con riguardo ai dividendi distribuiti a partire dal 1° gennaio 2002, R.G. N.29226/2014 Cons. est. V L sarebbe stato possibile l’utilizzo in compensazione del connesso credito d’imposta, benché nel limite massimo di € 516.456,90 per ciascun anno solare, con possibilità di utilizzo dell’eventuale eccedenza nei periodi successivi;
con riferimento, invece, ai dividendi distribuiti fino al 31 dicembre 2001, veniva ribadito quanto già specificato nella risoluzione n. 45 del 18 febbraio 2002, ossia che, ove la società che aveva distribuito i dividendi (nel caso di specie, la Acegas s.p.a.) fosse il frutto non della trasformazione di una ex azienda municipalizzata, bensì risultasse dal conferimento diretto di un’azienda municipalizzata, alla luce del tenore letterale dell’art. 14, comma 1-bis, cit., vigente ratione temporis, il Comune percipiente non potesse fruire del relativo credito d’imposta.

2. Il Comune di Trieste, non avendo proceduto alla compensazione del credito di imposta nei termini indicati dall’Agenzia delle entrate, con istanza spedita in data 7 aprile 2009 richiedeva il rimborso dell’intero credito in questione. In data 2 settembre 2009 l’Ufficio notificava al Comune il diniego del richiesto rimborso, richiamando il contenuto della Risoluzione n. 227/E/2002 e tenuto conto della tardività dell’istanza.

3. Avverso tale provvedimento di diniego il Comune di Trieste proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Trieste la quale, con sentenza n. 38/01/2013 rigettava il ricorso del Comune, compensando le spese.

4. Interposto gravame dal Comune, la Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, con sentenza n. 341/11/2014, pronunciata il 12 giugno 2014 e depositata in segreteria il 20 agosto 2014, in parziale riforma della R.G. N.29226/2014 Cons. est. V L sentenza impugnata, confermava il rigetto della richiesta di rimborso, dichiarando tuttavia l’esistenza, in capo al Comune, del credito da utilizzarsi in compensazione.

5. Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il Comune di Trieste, il quale propone altresì ricorso incidentale sulla base di due motivi.

6. All’udienza pubblica del 14 dicembre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa, rassegnando le conclusioni come da verbale in atti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. Il ricorso principale, come si è detto, è affidato a due motivi.

7.1. Con il primomotivo di ricorso principale l’Agenzia delle entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 1-bis, del d.P.R. n. 917/1986 (come introdotto dall’art. 29 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in vigore fino al 31 dicembre 2001), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, la ricorrente che, in base alla norma suindicata, nel testo vigente ratione temporis , il credito d’imposta sui dividendi, relativi all’esercizio 2000, potesse essere riconosciuto solo sui dividendi risultanti dalla trasformazione delle aziende ex-municipalizzate, mentre la società Acegas s.p.a. (che aveva proceduto alla distribuzione dei dividendi al Comune di Trieste) era una società risultante dal conferimento diretto dell’azienda già municipalizzata.

7.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 14, comma 1-bis, R.G. N.29226/2014 Cons. est. V L del d.P.R. n. 917/1986, 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e 34 della legge n. 388/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, la ricorrente, in via subordinata rispetto al primo motivo di ricorso, che nel caso in cui fosse confermato il diritto del Comune a portare in compensazione il credito d’imposta in questione, la sentenza impugnata dovesse comunque essere riformata, per non avere precisato che l’utilizzo del credito stesso doveva essere sottoposto al limite annuale di cui all’art. 34 della legge n. 388/2000, e quindi nei limiti di € 516.456,90. 8. Il ricorso incidentale è anch’esso affidato a due motivi.
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