Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2022, n. 20264
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE CARO GERARDO nato a POMPEI il 26/09/1970 avverso l'ordinanza del 14/12/2021 del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere A A;sentite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO che ha chiesto il rigetto del ricorso;udito il difensore, A D V, sostituto processuale dell'AVV. GINO FULGERI, che si è riportato ai motivi chiedendo l'accoglimento del ricorso. I ..RITENUTO IN FATTO 1.11 sig. G D C ricorre, quale legale rappresentante della società «Italgreen S.r.l.», per l'annullamento dell'ordinanza del 14/12/2021 del Tribunale di Roma che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 16/11/2021 del GIP del medesimo Tribunale che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui all'art. 452-quaterdecies, cod. pen., e dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-undecies, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 231 del 2001, ha disposto, nei confronti del D C, quale persona fisica, il sequestro preventivo delle quote societarie, e nei confronti della società il sequestro preventivo dello stabilimento. 1.1.Con unico motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 35, d.lgs. n. 231 del 2001, che estende all'ente le disposizioni processuali relative all'indagato/imputato. Sostiene, al riguardo: - che la società è indicata nel decreto di sequestro come indagata per illeciti amministrativi da reato (nella specie, l'art. 25-undecies, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 231 del 2001, in relazione all'art. 452-quaterdecies cod. pen.);- che non era stata notificata alcuna informazione di garanzia, con invito a costituirsi nel processo ai sensi dell'art. 39, d.lgs. n. 231 del 2001;- che nei casi di urgenza (quello in esame lo era) il legale rappresentante può agire in nome e per conto dell'ente provvedendo alla nomina di un difensore di fiducia che compia attività legate alle procedure di urgenza (tal'è la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo del bene della società);- che la procura è stata correttamente rilasciata dal legale rappresentante della società al difensore di fiducia per il ministero del quale è stata proposta richiesta di riesame in qualità di persona sottoposta alle indagini della società stessa;- che l'inerzia dell'amministratore giudiziario legittimava l'impugnazione del provvedimento cautelare;- che l'art. 35, d.lgs. n. 231 del 2001 estende all'ente le facoltà e i diritti della persona sottoposta alle indagini sin dalla fase procedimentale;- che il Tribunale ha erroneamente ritenuto la società non legittimata a eccepire l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma.
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