Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/2023, n. 03390
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da B G, nato il 02/07/1982 a Palermo avverso la ordinanza del 25/07/2022 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti e la ordinanza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere G D A;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale R G, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 25 luglio 2022 il Tribunale di Palermo, decidendo in sede di rinvio disposto con la sentenza di annullamento n. 24352 emessa dalla Corte di cassazione il 26 maggio 2022 con riferimento all'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo avverso il decreto emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo il 19 febbraio 2021, con il quale si rigettava la richiesta di sequestro preventivo di una somma di denaro contante (pari ad euro 1.175,00) nei confronti di G B, indagato per i delitti di cui agli artt. 416, 416-bis, 512-bis, 513-bis, 646, 648-ter 1, cod. pen. e 1, comma 3, della legge n. 401 del 1989, ha parzialmente accolto l'appello del P.M., disponendo il sequestro preventivo limitatamente alla su indicata somma di denaro e rigettando nel resto il gravame.
2. Avverso la su indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del B, censurando, con un primo motivo, plurime violazioni di legge ai sensi degli artt. 240, comma 2, 416 cod. pen., 125, 310, 321, comma 2, 322- bis, 581 e 591 cod. proc. pen., in relazione ai presupposti di ammissibilità dell'atto di appello del P.M., avendo il Tribunale erroneamente ritenuto infondata l'eccezione difensiva di genericità dei correlati motivi, specie in relazione alla dimostrazione del nesso di strumentalità tra la somma parzialmente sottoposta a sequestro preventivo con l'impugnato provvedimento ed i reati al ricorrente contestati.
2.1. Con un secondo motivo si deducono, inoltre, plurime violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento alla sussistenza dei presupposti oggettivi e delle condizioni di applicabilità di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., nonché alla loro erronea applicazione in ordine al reato di associazione mafiosa di cui capo d'imputazione provvisorio sub 1), per non essersi l'ordinanza impugnata uniformata ai principii affermati dalla Corte di cassazione con la
visti gli atti e la ordinanza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere G D A;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale R G, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 25 luglio 2022 il Tribunale di Palermo, decidendo in sede di rinvio disposto con la sentenza di annullamento n. 24352 emessa dalla Corte di cassazione il 26 maggio 2022 con riferimento all'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo avverso il decreto emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo il 19 febbraio 2021, con il quale si rigettava la richiesta di sequestro preventivo di una somma di denaro contante (pari ad euro 1.175,00) nei confronti di G B, indagato per i delitti di cui agli artt. 416, 416-bis, 512-bis, 513-bis, 646, 648-ter 1, cod. pen. e 1, comma 3, della legge n. 401 del 1989, ha parzialmente accolto l'appello del P.M., disponendo il sequestro preventivo limitatamente alla su indicata somma di denaro e rigettando nel resto il gravame.
2. Avverso la su indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del B, censurando, con un primo motivo, plurime violazioni di legge ai sensi degli artt. 240, comma 2, 416 cod. pen., 125, 310, 321, comma 2, 322- bis, 581 e 591 cod. proc. pen., in relazione ai presupposti di ammissibilità dell'atto di appello del P.M., avendo il Tribunale erroneamente ritenuto infondata l'eccezione difensiva di genericità dei correlati motivi, specie in relazione alla dimostrazione del nesso di strumentalità tra la somma parzialmente sottoposta a sequestro preventivo con l'impugnato provvedimento ed i reati al ricorrente contestati.
2.1. Con un secondo motivo si deducono, inoltre, plurime violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento alla sussistenza dei presupposti oggettivi e delle condizioni di applicabilità di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., nonché alla loro erronea applicazione in ordine al reato di associazione mafiosa di cui capo d'imputazione provvisorio sub 1), per non essersi l'ordinanza impugnata uniformata ai principii affermati dalla Corte di cassazione con la
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