Cass. civ., sez. II, sentenza 20/07/1999, n. 7747

CASS
Sentenza
20 luglio 1999
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CASS
Sentenza
20 luglio 1999

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Massime • 1

Le azioni proposte, rispettivamente, in sede possessoria e petitoria, pur nell'eventuale identità soggettiva sono caratterizzate dall'assoluta diversità degli altri elementi costitutivi (causa "petendi" e "petitum"); ne consegue che nel giudizio petitorio non possono essere invocati i provvedimenti emessi in sede possessoria, ne' le argomentazioni e le circostanze risultanti dalla sentenza che ha definito quel giudizio, giacché queste ultime hanno rilievo solo in quanto si trovino in connessione logica e causale con la decisione in sede possessoria, e perciò, lasciando impregiudicata ogni questione, sulla legittimità della situazione oggetto della tutela possessoria, non possono influire sull'esito del giudizio petitorio.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 20/07/1999, n. 7747
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7747
Data del deposito : 20 luglio 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI rel. - Consigliere -
Dott. Ugo RIGGIO "
Dott. Giuseppe BOSELLI "
Dott. Giandonato NAPOLETANO "
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
LÀ FR, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni RAITÈ e Ranieri HONORATI, giusta procura in atti, e domiciliato, ex lege, in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione

- RICORRENTE -

contro
AG TO

- INTIMATO -

per la cassazione della sentenza del Tribunale di COMO emessa in data 8.01.1997, dep. il 23.01.1997, n. 70;

udita, alla pubblica udienza del giorno 8 aprile 1999, la relazione del consigliere dott. Franco PONTORIERI;

udito, per il ricorrente, l'avv. R. HONORATI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 17.06.1995, AG TO premesso di aver acquistato l'appartamento sito al primo piano, scala A, dell'edificio sito in COMO alla via LINATI, 5 dotato di due ingressi accedenti al pianerottolo condominiale e di avere informato l'amministratore del Condominio di voler utilizzare entrambi gli ingressi per accedere alla sua abitazione come era già accaduto per gli appartamenti di altri piani, pur avendo egli sopportato le conseguenze negative della sentenza emessa in sede possessoria su domanda proposta dal condomino LÀ FR;

tutto ciò premesso, conveniva in giudizio, davanti al giudice di Pace di COMO, il LÀ al fine di sentire accertare il suò diritto al pieno godimento del pianerottolo sito al primo piano dell'edificio mediante utilizzo di entrambi gli ingressi, condannando il convenuto a tollerarne il libero uso anche in ottemperanza della delibera assembleare assunta in data 23 ottobre 1989. Costituendosi in giudizio, il LÀ, eccepita la incompetenza del giudice adito a giudicare sulla domanda, ne chiedeva, comunque, il rigetto sia per l'intervenuto giudicato, che aveva riconosciuto l'impedimento che l'uso del pianerottolo preteso dall'attore gli creava ex art. 1102 C.c., sia perché infondata. Il Giudice di Pace adito, con sentenza del 20 novembre 1995, affermata la propria competenza, accoglieva le domande del AG. Avverso tale sentenza proponeva appello il LÀ insistendo sia nell'eccezione d i incompetenza del giudice di Pace e di giudicato esterno, sia nelle conclusioni di merito.
Instauratosi il contraddittorio anche in tale grado del giudizio, il AG concludeva per la conferma della sentenza impugnata. Con sentenza del 23 gennaio 1997, il tribunale di COMO, affermata la competenza del giudice di pace ed esclusa la sussistenza dell'eccepito giudicato, rigettava l'appello.
Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso il LÀ per quattro motivi illustrati da memoria. AG TO non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunziando violazione dell'art. 7 n.2 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 2 c.p.c., FR LÀ
deduce che

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