Cass. civ., sez. III, ordinanza 30/01/2019, n. 02544
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Testo completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16386/2017 R.G. proposto da: AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES, società per azioni aperta di diritto russo, in persona del rappresentante legale pro tempore per l'Italia, rappresentata e difesa dall'Avv. T D M, con domicilio eletto in Roma, viale Nicotera n. 63, presso lo studio di quest'ultimo;
- ricorrente -
contro
EMELYANOVA ELENA;
- intimata - nonché
contro
ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA -intimata- avverso la sentenza n. 1810/17 del Tribunale di Bari, depositata il 31/03/2017. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale, dott. A C, che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso. Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 6 dicembre 2018 dal Consigliere M G R.G. n. 16386-2017 CC del 6/12/2018
FATTI DI CAUSA
Nel giudizio promosso da E E
contro
Alitalia S.p.A. per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dallo smarrimento del bagaglio sui voli AZ 547 e AZ 1603 del 30/08/2012, relativi alla tratta Mosca-Roma-Bari, la convenuta chiedeva ed otteneva la chiamata in giudizio di Aeroflot Russian Airlines, società per azioni aperta di diritto russo, la quale veniva condannata, in via esclusiva, dal Giudice di Pace di Bari, con sentenza n. 770/14, al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Bari, con la sentenza, n. 1810/2017, oggetto dell'odierna impugnazione, riformava, su gravame proposto da Aeroflot Russian Airlines, la decisione di prime cure in ordine al quantum risarcitorio, confermava le restanti statuizioni, con tacita estromissione di Alitalia S.p.A. dal giudizio. In particolare, per quanto qui interessa, il Tribunale barese, accertato che Aeroflot Russian Airlines aveva svolto i servizi di terra all'aeroporto di Mosca (check in del bagaglio e rilascio della carta d'imbarco) e che la S.p.A. Alitalia si era occupata della ricezione della valigia e del suo trasporto da Mosca a Roma e da Roma a Bari, aveva ritenuto che la chiamata in causa della società russa avesse determinato l'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti di quest'ultima. Non risultando poi provata da parte di Aeroflot Russian Airlines la materiale consegna del bagaglio al vettore contrattuale, Alitalia, e risultando, invece, dimostrato che esso era stato preso in consegna dall'handler all'aeroporto di Mosca, il Tribunale aveva ritenuto ricorrente la esclusiva responsabilità di Aeroflot Russian Airlines nella causazione del danno. La riduzione del quantum risarcitorio era stata operata, adottando l'art. 22 della Convenzione di Varsavia — in luogo di quella di Montreal, ritenuta non applicabile per non essere stata ratificata dalla federazione russa — il quale prevede che al viaggiatore debbano essere corrisposti 250 franchi per chilogrammo di bagaglio, in assenza — come in questo caso — della prova del dolo o della colpa con previsione del vettore o del suo preposto. Non essendo provato il peso del bagaglio consegnato, il giudicante aveva presunto che esso avesse un peso pari al limite massimo di imbarco consentito, cioè 20 R.G. n. 16386-2017 CC del 6/12/2018 chilogrammi. Per la cassazione della decisione del Tribunale di Roma n. 1810/2017 propone ricorso Aeroflot Russian Airlines, formulando quattro motivi. Nessuna attività difensiva risulta svolta dagli altri resistenti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 2, c.p.c. sub specie artt.1678, 1681 c.c. in relazione all'art. 1228 c.c. (p. 6). La premessa in iure è che il giudice abbia sbagliato nel ritenere che tra Aeroflot Russian Airlines e l'attrice ricorresse un contratto di deposito autonomo, conseguente alle attività ausiliarie al contratto di trasporto, perché nel caso di specie faceva difetto la causa principale del contratto. Il giudice a quo avrebbe dovuto ritenere le prestazioni a terra — di check in e di presa in consegna del bagaglio — accessorie al contratto di trasporto aereo stipulato con Alitalia S.p.A. e, pertanto, ricadenti sotto
- ricorrente -
contro
EMELYANOVA ELENA;
- intimata - nonché
contro
ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA -intimata- avverso la sentenza n. 1810/17 del Tribunale di Bari, depositata il 31/03/2017. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale, dott. A C, che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso. Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 6 dicembre 2018 dal Consigliere M G R.G. n. 16386-2017 CC del 6/12/2018
FATTI DI CAUSA
Nel giudizio promosso da E E
contro
Alitalia S.p.A. per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dallo smarrimento del bagaglio sui voli AZ 547 e AZ 1603 del 30/08/2012, relativi alla tratta Mosca-Roma-Bari, la convenuta chiedeva ed otteneva la chiamata in giudizio di Aeroflot Russian Airlines, società per azioni aperta di diritto russo, la quale veniva condannata, in via esclusiva, dal Giudice di Pace di Bari, con sentenza n. 770/14, al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Bari, con la sentenza, n. 1810/2017, oggetto dell'odierna impugnazione, riformava, su gravame proposto da Aeroflot Russian Airlines, la decisione di prime cure in ordine al quantum risarcitorio, confermava le restanti statuizioni, con tacita estromissione di Alitalia S.p.A. dal giudizio. In particolare, per quanto qui interessa, il Tribunale barese, accertato che Aeroflot Russian Airlines aveva svolto i servizi di terra all'aeroporto di Mosca (check in del bagaglio e rilascio della carta d'imbarco) e che la S.p.A. Alitalia si era occupata della ricezione della valigia e del suo trasporto da Mosca a Roma e da Roma a Bari, aveva ritenuto che la chiamata in causa della società russa avesse determinato l'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti di quest'ultima. Non risultando poi provata da parte di Aeroflot Russian Airlines la materiale consegna del bagaglio al vettore contrattuale, Alitalia, e risultando, invece, dimostrato che esso era stato preso in consegna dall'handler all'aeroporto di Mosca, il Tribunale aveva ritenuto ricorrente la esclusiva responsabilità di Aeroflot Russian Airlines nella causazione del danno. La riduzione del quantum risarcitorio era stata operata, adottando l'art. 22 della Convenzione di Varsavia — in luogo di quella di Montreal, ritenuta non applicabile per non essere stata ratificata dalla federazione russa — il quale prevede che al viaggiatore debbano essere corrisposti 250 franchi per chilogrammo di bagaglio, in assenza — come in questo caso — della prova del dolo o della colpa con previsione del vettore o del suo preposto. Non essendo provato il peso del bagaglio consegnato, il giudicante aveva presunto che esso avesse un peso pari al limite massimo di imbarco consentito, cioè 20 R.G. n. 16386-2017 CC del 6/12/2018 chilogrammi. Per la cassazione della decisione del Tribunale di Roma n. 1810/2017 propone ricorso Aeroflot Russian Airlines, formulando quattro motivi. Nessuna attività difensiva risulta svolta dagli altri resistenti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 2, c.p.c. sub specie artt.1678, 1681 c.c. in relazione all'art. 1228 c.c. (p. 6). La premessa in iure è che il giudice abbia sbagliato nel ritenere che tra Aeroflot Russian Airlines e l'attrice ricorresse un contratto di deposito autonomo, conseguente alle attività ausiliarie al contratto di trasporto, perché nel caso di specie faceva difetto la causa principale del contratto. Il giudice a quo avrebbe dovuto ritenere le prestazioni a terra — di check in e di presa in consegna del bagaglio — accessorie al contratto di trasporto aereo stipulato con Alitalia S.p.A. e, pertanto, ricadenti sotto
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