Cass. pen., sez. II, sentenza 06/04/2023, n. 14604
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GL DO nato a [...] il [...] ET NT nato a [...] il [...] TO MA nato a [...] il [...] RA AM nato a [...] il [...] TI SA nato a [...] il [...] PE PE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita di tutti i ricorsi. uditi i difensori L'avvocato CACIA NT del foro di MESSINA in difesa di: TI SA e sostituto per delega orale dell'avvocato TROVATO ALESSANDRO del foro di MESSINA in difesa di: ET NT, si è riportato ai motivi dei ricorsi anche per gli avvocati oggi sostituiti, chiedendone l'accoglimento. L'avvocato BILLE' ALESSANDRO del foro di MESSINA in difesa d : RA AM, e sostituto processuale dell'avvocato PICCIOLO CINZIA del foro di MESSINA in difesa di: GL DO, si è riportato ai motivi del ricorso anche per l'avvocato oggi sostituito, chiedendone l'accoglinnento. L'avvocato CILIBERTI ANTONIO del foro di SALERNO in difesa di: PE PE si è riportato ai motivi chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. TA EN, TT NT, AT AR, GR AM, ES OS e EG PP hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata il 10/1/2022 dalla Corte di Appello di SS che, pur riformando parzialmente la pronuncia emessa in primo grado dal Tribunale cittadino il 28/2/2020, ha confermato il giudizio di penale responsabilità emesso - tra gli altri - anche nei confronti dei predetti in relazione ad una pluralità di reati di ricettazione di sostanze anabolizzanti.
2. Il ricorso proposto da TA EN si articola in sette motivi di impugnazione:
2.1. Vizio di motivazione e violazione di legge - art. 648 cod. pen- con lesione del principio di legalità, tassatività e "frammentarietà del diritto penale", nonché degli artt. 13 e 25 Cost., per essersi ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 648 cod. pen. pur in assenza di un reato presupposto di carattere patrimoniale, mentre il reato di ricettazione è finalizzato a tutelare non già la salute delle persone quanto il patrimonio.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per il difetto di dolo specifico, costituito dalla finalità di procurare a sé o ad altri un profitto che, ad avviso del ricorrente può avere solo natura patrimoniale.
2.3. Vizio di motivazione in ordine alla consapevolezza della provenienza illecita degli anabolizzanti, assumendo il ricorrente che questi sarebbero stati acquistati a Malta, dove il commercio di tali sostanze sarebbe legittimo.
2.4. Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art.648 comma 2 cod. pen., dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod, pen. e delle attenuanti generiche, pur non essendo il TA - contrariamente a quanto si assume in sentenza - titolare della palestra A.SD. Body Elegance, ove si svolgeva la sua attività.
2.5. Vizio di motivazione in relazione all'assoluzione dei coimputati che, a dire del ricorrente, avevano una posizione più grave e compromessa di quella del TA.
2.6. Mancanza di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 cod. pen.
2.7. Vizio di motivazione in ordine alla natura dopante delle sostanze sequestrate, pur nel difetto di verifica in tal senso da parte di consulenti tecnici della Procura.
3. Il ricorso proposto nell'interesse di TT NT si fonda su un motivo unico, con quale vengono dedotte la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente, pur essendo i reati presupposti posti a presidio non già del patrimonio, bensì della regolarità delle competizioni sportive e della salute. Le censure del ricorrente richiamano - nella sostanza - quelle di cui al primo motivo di ricorso del TA.
4. Il ricorso di GR AM si articola su due motivi di impugr azione:
4.1. Violazione di legge, in particolare degli artt. 648 cod. pen. e dell'art. 586 bis cod.pen. dovendosi ritenere inaccettabile dilatare la portata del primo fino a farvi rientrare anche l'assuntore non sportivo di anabolizzanti.
4.2. Mancanza di motivazione in relazione ai motivi di appello con i quali si era contestato il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen.
5.11 ricorso proposto nell'interesse di ES OS è fondato su tre motivi di impugnazione:
5.1. Violazione di legge per essersi qualificato il fatto ai sensi dell'art. 586 bis cod. pen., non avendo considerato la Corte territoriale il fatto che - a dire del ricorrente - egli era solo un atleta che partecipava a competizioni sportive.
5.2. Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen.;
- 5.3. Vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche - 6. EG PP ha proposto ricorso per cassazione fondatc su un unico motivo, con il quale ha dedotto la violazione di legge ed il