Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2023, n. 12472

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2023, n. 12472
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12472
Data del deposito : 24 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CRISTALDI VENERANDO nato a CATANIA il 16/11/1952 avverso l'ordinanza del 14/12/2021 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere B C;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, D.A. Seccia, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Cagliari, ha rigettato l'appello proposto avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza in sede ha applicato, nei confronti di V C, la misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di mesi sei, oggetto di impugnazione da parte della difesa, per dedotto difetto di motivazione quanto all'indicazione degli elementi in base ai quali ritenere il ricorrente ancora inserito stabilmente nella criminalità organizzata. Il provvedimento oggetto di ricorso fonda il rigetto sull'esistenza, a carico di C, di numerosi precedenti per reati associativi, con condanna per condotta di partecipazione ad associazione mafiosa fino al 2009. Inoltre, si valorizza l'esistenza di rapporti disciplinari durante la carcerazione, la totale assenza di circostanze dalle quali ricavare atteggiamenti in controtendenza, rispetto a quelli del proprio vissuto criminoso, nonché l'esistenza, all'attualità, del clan di riferimento nel territorio. Si riporta anche il medesimo giudizio di pericolosità sociale svolto dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, con ordinanza del 22 giugno 2021. 2.Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso il condannato, a mezzo del difensore, avv. T M, il quale denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche (art. 606, comma 1, lett. b) e art. 71-ter Ord. pen.), nonché carenza di motivazione in relazione alla mancanza di attualità e inserimento nella criminalità organizzata del C. Il condannato è detenuto dal 2009 e dalla sua scarcerazione dall'Istituto penitenziario di L'Aquila non ha più commesso reati. Questi, ha svolto, in passato, un ruolo apicale nella famiglia Santapaola, operante nel catanese, ma è stato detenuto sino al 2020, in luogo diverso da quello ove opera il clan (molti dei cui componenti sono stati tratti in ,arresto), senza che, successivamente alla scarcerazione, sia mai stato indagato o condannato per reati collegati al contesto mafioso di riferimento. Si sostiene che, a fronte di tali dati, il provvedimento censurato non contiene l'indicazione di specifici elementi positivi da cui trarre la pericolosità del soggetto all'attualità, correlata alla capacità del condannato di tenere contatti con la criminalità organizzata. Si sottolinea che C ha ottenuto il beneficio della liberazione anticipata dal Magistrato di sorveglianza di L'Aquila. Dunque, risulta che questi ha partecipato all'opera di rieducazione e reinserimento sociale.Si rimarca, peraltro, che C è sottoposto alla misura di sicurezza della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno disposta dal Tribunale di Catania Sezione Misure di prevenzione, in data 5 marzo 2021, quindi la misura di prevenzione in atto è più grave e, dunque, quella di sicurezza andrebbe revocata.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi