Cass. civ., sez. II, sentenza 10/09/2019, n. 22587

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 10/09/2019, n. 22587
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22587
Data del deposito : 10 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 14430-2015 proposto da: G G, elettivamente domiciliato in ROMA, V.

FEDELE LAMPERTICO

12, presso lo studio dell'avvocato NICOLETTA D'AGOSTINO, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCO PERFETTI, A A S;

- ricorrente -

contro

A L, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

AREZZO

38, presso lo studio dell'avvocato M M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato T C;
/4/\

- controricorrente -

nonchè

contro

ARICO' CARMELA, ALGICA SRL IN LIQUIDAZIONE;
Ric. 2015 n. 14430 sez. 52 - ud. 07/06/2019

- intimati -

avverso la sentenza n. 866/2014 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 26/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/2019 dal Consigliere Dott. L V;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C S che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito l'Avvocato A T;

FATTI DI CAUSA

1. L A conveniva in giudizio, avanti il tribunale di Massa, G G al fine di sentir accertare che il medesimo era debitore dell'attrice per la somma di euro 185.000 in forza di tre scritture private formate rispettivamente in data 25 ottobre 2005, 17 gennaio 2006 e 30 gennaio 2006;
conveniva, inoltre, C A, moglie di G G e la società Al. GI. CA. S.r.l. in liquidazione della quale erano soci la stessa convenuta, e i suoi genitori, al fine di far dichiarare la simulazione assoluta o relativa dei contratti di compravendita del 18 gennaio 2005 e del 9 gennaio 2003 stipulati tra le parti o, in subordine, di conseguire una pronuncia revocatoria ex articolo 2901 c.c. dei medesimi contratti.

2. Il Tribunale adito accoglieva integralmente le domande dell'attrice, condannava G G a restituire la somma di euro 185.000 e dichiarava la simulazione assoluta degli atti di compravendita sopra indicati.

3. Avverso la suddetta sentenza G G proponeva appello.

4. Anche C A, e Al. GI.CA. S.r.l. proponevano impugnazione avverso la medesima sentenza, svolgendo difese conformi alle doglianze di G G. Ric. 2015 n. 14430 sez. 52 - ud. 07/06/2019 5. La Corte d'Appello, riuniti i giudizi, rigettava le impugnazioni. Il giudice del gravame, preliminarmente rilevava l'inammissibilità del giuramento decisorio deferito in sede di precisazione delle conclusioni da G G nei confronti di L A perché le circostanze articolate non erano idonee a determinare l'esito del giudizio e dunque per mancanza del requisito stabilito dall'articolo 2736, n.1, c.p.c. e riteneva inammissibili anche le prove richieste dalle altre parti appellanti. Nel merito, riteneva infondato il motivo di appello relativo al debito che, nella tesi della parte appellante, sarebbe stato contratto non da G G personalmente ma nell'interesse della società Fabio G & C. snc, con la conseguente improponibilità dell'azione di restituzione esercitata al di fuori della procedura concorsuale a cui detta società era stata in precedenza ammessa. La Corte d'Appello affermava che, dalle tre scritture di riconoscimento del debito firmate dall'appellante e prodotte dall'attrice, emergeva che l'obbligo di restituire le somme ricevute tramite assegni dalla A incombeva sull'unico sottoscrittore G G e ciò a prescindere dall'eventuale successivo impiego delle medesime somme a beneficio della G snc di cui peraltro l'appellante era socio. In particolare, la Corte d'Appello poneva l'accento sulla assunzione personale ed esclusiva del G dell'obbligo di restituzione e nell'ultima scrittura sulla dichiarazione esplicita che il debito assunto nei confronti della A era di natura personale e non era stato fatto nell'interesse dell'azienda G. Il giudice del gravame riteneva infondato anche il motivo d'appello comune a G G, C A e Al.GI.CA . S.r.l. con il quale si censurava la sentenza di primo grado per avere dichiarato la simulazione assoluta dei due atti di compravendita stipulati dalle Ric. 2015 n. 14430 sez. 52 - ud. 07/06/2019 parti appellanti: il primo concluso con AL.GI.CA . S.r.l. il 19 gennaio 2003 (soli quindi 11 giorni dalla costituzione della società) avente ad oggetto la vendita da parte di G G di un suo immobile sito in Massa, località Quercioli, via del Bozzo Nord, per il corrispettivo di euro 90.000 e l'altro concluso il 18 gennaio 2005 con la propria moglie C A avente ad oggetto la quota pari alla metà dell'immobile sito in Massa, località marina Piazza fratelli Bene 36 per il corrispettivo di euro 17.000. La Corte d'Appello rilevava che l'argomentazione circa il fatto che il riconoscimento di debito non era opponibile agli acquirenti era del tutto infondata ed ininfluente e osservava che le considerazioni svolte relativamente al capo della sentenza in oggetto si riferivano in modo confuso e indistinto all'intervenuta pronuncia di simulazione e al contempo anche alla revocabilità degli atti dispositivi prospettata in subordine dall'attrice. In altri termini, gli appellanti si erano limitati ad una generica indistinta contestazione dell'esistenza dei requisiti della simulazione e della revocatoria ex articolo 2901 c.c. senza consentire un esame specifico del motivo di gravame sotto ciascuno dei due aspetti e, dunque, il motivo così articolato risultava inammissibile. In ogni caso il tribunale aveva affermato la sussistenza tanto della simulazione quanto dei presupposti per l'inefficacia degli atti.
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