Cass. pen., sez. I, sentenza 15/03/2021, n. 09935
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Testo completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NE UD nato a [...] il [...] DI NN AV nato a [...] il [...] LI NI nato a [...] il [...] IG IC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/06/2020 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NI CAPPUCCIO;
sentite le conclusioni del PG ALFREDO POMPEO VIOLA, il quale chiede il rigetto di tutti i ricorsi;
udito il difensore, avv. ROSSI ALBERTINI TIRANNI FLAVIO, del foro di ROMA, in difesa di NE UD e di DI NN AV, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito il difensore, avv. GRENCI ETTORE, del foro di BOLOGNA, in difesa di IG IC, il quale preliminarmente dichiara di avere inviato via pec in data 23 ottobre 2020 memoria difensiva, e conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata;
udito il difensore, avv. CALIA CATERINA, del foro di ROMA, in difesa di LI NI, la quale preliminarmente deposita una memoria e conclude chiedendo raccoglimento del ricorso. fr
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 30 giugno 2020 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato — fatta salva, in relazione a singoli addebiti, l'esclusione di talune aggravanti — l'ordinanza, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale I'l giugno 2020, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di AU CO, VI Di GI e IC UR e di quella degli arresti domiciliari nei confronti di EL LL, raggiunti, a vario titolo, da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati commessi quali militanti della cellula anarchica avente sede presso il centro sociale «Bencivenga» di Roma.
2. Il Tribunale del riesame, dato preliminarmente atto delle argomentazioni spese dagli indagati a sostegno della richiesta di riesame, ha esposto le risultanze dell'ampia attività investigativa svolta dal ROS dei Carabinieri in relazione al movimento anarchico e, specificamente, alla FAI (Federazione Anarchica Informale), il cui disegno strategico avrebbe ispirato le condotte degli odierni ricorrenti e dei correi. Ha segnalato che la FAI si è distinta, all'interno della galassia anarchica, in cui convivono diverse e contrapposte correnti di pensiero, per l'opzione per il metodo esplosivo e dell'azione armata, teorizzato, in vari documenti, anche dall'ideologo DO CO, che della FAI è, in Italia, principale esponente, e tradottosi, nell'arco dell'ultimo decennio, in atti di violenza oggetto di accertamento da parte delle autorità giudiziarie piemontesi e toscane. Ha, quindi, rivolto l'attenzione agli odierni ricorrenti, enunciandone i precedenti di polizia ed indicando gli elementi che ne attestano il pregresso inserimento nel movimento anarchico per rilevare, subito dopo, che la linea strategica ispirata da CO e compendiata nei documenti intitolati, rispettivamente, «L'autismo degli insorti», «Per un giugno pericoloso» e «Dire e Sedire» è scaturita, tra l'altro, dal dibattito svoltosi all'interno del centro sociale «Bencivenga», di cui i quattro indagati sono stati assidui frequentatori, ed ha trovato attuazione nei loro comportamenti, che, se vagliati unitariamente, integrano azioni concrete di attacco alle istituzioni e non solo, come dedotto ancora nei ricorsi per cassazione, reati bagatellari privi di qualunque connotazione terroristica. Ha, per questa via, delineato il fil rouge dell'impostazione accusatoria, incentrato sul rapporto di diretta derivazione tra le condotte illecite degli odierni indagati — i quali avrebbero costituito un «gruppo di affinità» alla FAI — ed il metodo di lotta propugnato da CO e dall'organizzazione della quale egli è t elemento di spicco. Il giudice della cautela ha indicato, alle pagg. 22-23 del provvedimento impugnato, gli elementi che attestano la coerenza dell'azione degli indagati con le direttive di CO e, più in generale, con il modus operandi della FAI, a partire dal dibattito svoltosi al centro Bencivenga — cui parteciparono, tra gli altri, due soggetti indagati nel presente procedimento, ma diversi dagli odierni ricorrenti — e protrattosi per due giorni, alla vigilia della diffusione del documento «Per un giugno pericoloso», sino al riferimento, contenuto in una missiva che UR inviò a CO nel maggio 2019, all'incontro «A testa alta», nel quale era stata delineata una linea di azione incentrata, oltre che sulla solidarietà ai detenuti, sulle azioni violente contro obiettivi istituzionali (la «rabbiosa conflittualità»), poi ribadita con il documento «Dire e Sedire». Il Tribunale del riesame ha, dunque, ritenuto che le condotte oggetto di specifica contestazione si collochino a pieno titolo nel percorso tracciato da CO, a conferma di uno stretto collegamento tra gli indagati e la FAI, nella quale gli stessi si identificano sostenendone il programma, anche operativo, e contribuendo, con la propria azione, alla realizzazione degli obiettivi propri della compagine terroristica. Dopo avere tratteggiato le peculiari caratteristiche della FAI quale associazione con finalità di terrorismo, a più riprese delineate, sin dal 2005, dalla giurisprudenza di legittimità, e descritto le modalità operative, che coinvolgono i singoli «gruppi di affinità», cellule sparse sul territorio, che agiscono individualmente, ma per la realizzazione degli obiettivi comuni, il Tribunale del riesame ha tratto argomento dalla missiva rinvenuta nella disponibilità di DO CO il 21 maggio 2019 ed inviatagli da un soggetto che, firmatosi con il nome di AU, è stato identificato nell'odierno ricorrente IC UR, il quale si sarebbe, in tale occasione, espresso a nome dell'intero gruppo del Bencivenga e, dunque, anche degli altri odierni ricorrenti. Il contenuto della lettera, così come quello della risposta subito inviata da CO, attesta, a giudizio del Tribunale del riesame, quanto stretto sia il legame tra il più autorevole esponente italiano della FAI, al tempo appena condannato a venti anni di reclusione per reati in materia di terrorismo, e gli anarchici riuniti presso il centro Bencivenga, e come il confronto si svolga lungo una direttrice che, con ogni evidenza, postula il ricorso, pressoché indiscriminato, ad azioni violente, quale l'attentato posto in essere il 7 dicembre 2017 ai danni della Caserma dei Carabinieri di San Giovanni, del quale risponde, in questa sede, AU CO ai capi L), M) e N). Il Tribunale del riesame, in proposito, ha disatteso l'eccezione di inutilizzabilità di taluni atti di indagine perché compiuti oltre il termine di scadenza delle indagini preliminari per poi mutuare, alle pagg. 33-37, le osservazioni svolte dal Giudice per le indagini preliminari in ordine all'esito della comparazione tra le fattezze dell'indagato e quelle del soggetto effigiato nelle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza ed alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 280-bis cod. pen.. Il Tribunale del riesame ha, successivamente, dato conto del documento di rivendicazione, sottoscritto dalla sedicente cellula «Santiago Maldonado» della FAI-FRI, univocamente espressivo delle finalità dell'atto e, soprattutto, coerente, oltre che con le dichiarazioni rese da CO, poche settimane prima, in sede processuale, con il documento clandestino «Dire e Sedire» che, a distanza di qualche mese, sarà elaborato, almeno secondo l'impostazione accusatoria, dagli odierni ricorrenti. Ha assegnato grande rilevanza alla rivendicazione, che ha stimato senz'altro autentica e che lo stesso CO ha successivamente ripreso nel documento «L'autismo degli insorti», pubblicato clandestinamente a distanza di alcuni mesi, che ha reputato idonea a giustificare, in linea con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità, la contestazione del delitto di istigazione a delinquere sanzionato dall'art. 414 cod. pen. ed aggravato, secondo quanto esplicitato alle pagg. 45-48 dell'ordinanza impugnata, perché diretto al compimento di reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico. Ha ricordato, a definitivo suggello della finalità terroristica ed eversiva dell'attentato del 7 dicembre 2017, che lo stesso CO, nel documento «L'autismo degli insorti», ha indicato il documento di rivendicazione quale «esempio reale, vivente, palpitante di una delle tante forme che l'organizzazione informale può darsi e subito», così riconoscendo, in sostanza, che l'atto è riconducibile alla strategia della FAI ed a quella delle organizzazioni che, nello scenario europeo, si richiamano ai medesimi principi. La parte successiva del provvedimento impugnato è dedicata a delineare i risalenti rapporti tra CO, autore dell'attentato, ed il centro Bencìvenga e, in particolare, con UR e Di GI, nonché al documento «Dire e Sedire», rinvenuto nel corso della perquisizione eseguita il 30 settembre 2018 nei pressi di Predappio, che avrebbe dovuto essere distribuito clandestinamente (donde la contestazione del delitto sanzionato dall'art. 302 cod. pen.) e la cui paternità viene ascritta, per le ragioni espresse alle pagg. 52-54 dell'ordinanza del Tribunale del riesame, a AU CO, IC UR e VI Di GI.Il Tribunale del riesame ha assegnato al documento attitudine concretamente istigatoria in quanto diretto, in ideale linea di continuità con il precedente «Per un giugno pericoloso», ad invocare, al di là ed oltre una semplice manifestazione di solidarietà nei confronti dei compagni detenuti, il ricorso unitario alla violenza (espressione di «rabbiosa conflittualità») atto a contrastare, superando le divisioni geografiche e favorendo l'incontro tra le diverse cellule anarchiche, le azioni repressive delle istituzioni statali. Plastica conferma della finalizzazione del documento al concreto compimento di azioni attuative della strategia ivi delineata si rinviene, ha proseguito il giudice della cautela, in quanto accaduto nelle settimane e nei mesi seguenti, a partire dalla violenta manifestazione inscenata il 7 ottobre 2018, con la partecipazione di Di GI, UR e CO, davanti al carcere di La Spezia, ove era detenuto il militante